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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20319/2025 del 30/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza d'appello che l'aveva condannata per associazione di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.) e per intestazione fittizia, chiedendo: 1) assoluzione o esclusione della partecipazione mafiosa sostenendo di aver agito solo nell'interesse del marito e senza ruolo nell'organigramma del clan; 2) esclusione/diversa valutazione dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/1991; 3) riconoscimento pieno e massimo dell'attenuante per collaborazione e conseguente maggiore riduzione della pena; 4) revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata in ragione del mutamento di comportamento e della collaborazione; 5) valutazione favorevole della prevalenza delle attenuanti generiche. I motivi di ricorso in Cassazione riproponevano censure di vizio di motivazione, mancanza di elementi per la sussunzione in 416-bis, insufficiente valorizzazione della collaborazione e carenza motivazionale sulla misura di sicurezza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi: ha ritenuto adeguatamente motivata la valutazione della Corte d'Appello circa il pieno coinvolgimento della Natale nel clan (attività stabile di collegamento e ricezione di stipendio dal sodalizio) e la legittimità della calibratura delle attenuanti e della misura della pena, quindi ha confermato la responsabilità e la pena (la Corte d'appello aveva rideterminato la pena a due anni e otto mesi). Tuttavia la Cassazione ha accolto il motivo relativo alla misura di sicurezza della libertà vigilata: ha rilevato carenza motivazionale sulla valutazione della attualità della pericolosità sociale e sull'incidenza dei precedenti rispetto alla collaborazione riconosciuta. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente all'applicazione della misura di sicurezza e rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo esame riguardante l'effettiva pericolosità alla luce degli elementi dell'art. 133 c.p. e della collaborazione.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La partecipazione a un'associazione di tipo mafioso non richiede forme rituali; rileva la messa a disposizione continuativa e un contributo concreto ed apprezzabile all'operatività del sodalizio. La Corte ha ritenuto che l'attività di collegamento e la percezione di uno stipendio dal clan integrino tale partecipazione.

  • art. 7 L. n. 203 del 1991 (aggravante)

    L'aggravante è stata contestata in relazione all'intestazione fittizia, ma la Corte d'Appello ha escluso la sussistenza dell'aggravante per quel reato; la questione è divenuta priva di interesse per la ricorrente.

  • art. 8 D.L. n. 152/1991 conv. L. n. 203/1991 (attenuante per collaborazione)

    La diminuzione per collaborazione è di competenza discrezionale del giudice di merito; la Cassazione ha ritenuto motivazione sufficiente la valutazione della limitata incidenza delle dichiarazioni confessorie sul quadro probatorio complessivo.

  • art. 417 cod. pen.

    Prevede la misura di sicurezza per i delitti di cui all'art. 416-bis e la presunzione di pericolosità che però può essere superata da elementi concreti, come la collaborazione; la valutazione dell'attualità della pericolosità deve essere motivata sul piano concreto.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Regola il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche; la Corte d'Appello ha esercitato la sua discrezionalità motivando la non prevalenza delle attenuanti, decisione che la Cassazione ha ritenuto non censurabile.

  • art. 133 cod. pen.

    Elenca i criteri per la valutazione della pericolosità sociale attuale (es. natura, tempo e modalità di reati precedenti); la Cassazione ha richiesto che la Corte d'Appello li valuti esplicitamente nel riesame della misura di sicurezza.

  • art. 416-bis.1 comma 3 cod. pen. (richiamato nel ricorso)

    Citato con riferimento al riconoscimento dell'attenuante della collaborazione; la gravità della motivazione richiesta varia con la misura della riduzione concessa, ma resta una discrezionalità del giudice di merito.

  • art. 228 cod. pen.

    Richiamato in tema di revoca della libertà vigilata; la Corte ha valutato insufficientemente la revoca in relazione agli elementi concreti sulla pericolosità.

  • art. 12-quinquies L. n. 356/1992

    Richiamato rispetto al reato di intestazione fittizia; la Corte d'appello ha ritenuto provato il reato ma ha escluso l'aggravante, con conseguente prescrizione.

Massime di principio

  • La partecipazione a un'associazione mafiosa si valuta sulla base della messa a disposizione continuativa e del contributo concreto all'operatività dell'associazione, non sulla presenza di un ruolo formale nell'organigramma.
  • La valutazione dell'utilità e della decisività della collaborazione è discrezionale del giudice di merito; la Cassazione controlla che la motivazione sia adeguata e non contraddittoria, ma non sostituisce la valutazione sui fatti.
  • La misura di sicurezza per reati di tipo mafioso poggia su una presunzione di pericolosità che può essere superata da elementi concreti (anche la collaborazione): il giudice deve motivare espressamente l'attualità della pericolosità richiamando i criteri dell'art. 133 c.p.
  • Sulle scelte di dosimetria e sul confronto tra aggravanti e attenuanti la discrezionalità delle corti di merito è ampia; la Cassazione interviene solo in presenza di motivazione insufficiente, illogica o arbitraria.
  • I precedenti penali rilevano per il giudizio di pericolosità solo se la loro natura, gravità e temporalità sono esplicitamente considerate e collegati alla attualità del rischio di recidiva.

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