Cassazione Penale, Sentenza n. 24971/2025 del 07/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato gli arresti domiciliari disposti dal GIP per il reato di cui all'art.73, commi 1 e 4, DPR 9 ottobre 1990, n.309 (detenzione ai fini di spaccio). Il ricorrente contestava la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza sostenendo che il Tribunale si era basato soltanto sul verbale di arresto senza considerare le deduzioni difensive secondo cui la perquisizione personale era negativa e che un terzo non identificato avrebbe potuto lasciare la sostanza all'imputato alla vista dei militari; deduceva dunque omessa e insufficiente motivazione del provvedimento di riesame.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente richiamato i dati fattuali del verbale di arresto e fornito motivazione sufficiente, anche nel confutare la versione difensiva circa l'estraneità al possesso degli stupefacenti. La Corte ha richiamato il limite del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto: in cassazione non è consentito rimettere in discussione la ricostruzione probatoria del giudice di merito se non per vizio di legge o manifesta illogicità. Perciò l'impugnazione è stata ritenuta meramente reiterativa e priva dei requisiti di ammissibilità. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti), art. 73, commi 1 e 4
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309
La fattispecie di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio è stata ritenuta integrata in base al materiale sequestrato (numerosi involucri di hashish, cocaina e crack), con conseguente applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari per grave indizio di colpevolezza e pericolo di reiterazione.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione: la Corte valuta la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione; non può rivedere liberamente la valutazione dei fatti e delle risultanze probatorie svolta dal giudice di merito.
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione all'applicazione della somma a favore della Cassa delle ammende: la condanna alla Cassa non è stata esclusa perché non risultano elementi che dimostrino che il ricorso sia stato proposto senza colpa rispetto alla causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In materia di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia violazioni di specifiche norme o una manifesta illogicità della motivazione; le contestazioni di merito o la diversa valutazione dei fatti sono inammissibili.
- Il provvedimento del giudice che applica la misura e quello del Tribunale del riesame si integrano: carenze motivazionali dell'uno possono essere sanate dalle argomentazioni dell'altro, purché complessivamente emergano ragioni sufficienti del convincimento.
- Per risultare efficace, una censura motivazionale in cassazione deve mostrare che il provvedimento impugnato manca di esposizione di ragioni giuridicamente significative o contiene illogicità evidenti desumibili dal testo.
- Nel giudizio di riesame il Tribunale deve dare risposta alle deduzioni difensive; tuttavia la risposta può anche essere implicita se le argomentazioni adottate per altri punti dimostrano il superamento delle tesi difensive.
- Chi impugna deve formulare censure specifiche di diritto o di logicità: la mera reiterazione di contestazioni già respinte dal giudice di merito non supera il filtro di ammissibilità e può comportare condanna alle spese e sanzione alla Cassa delle ammende.
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