Cassazione Civile, Sentenza n. 12459/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, mediante estratto di ruolo e cartella di pagamento (importo € 80.442,26) emessa per crediti doganali. In primo grado il ricorso era stato accolto per carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Dogane e per vizi di notifica; la CTR ha riformato ritenendo regolare la notificazione e che il contribuente non aveva contestato il contenuto del titolo o dimostrato la mancata conoscenza. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 53, comma 2, d.lgs. 546/1992 per omessa notifica dell'appello ad Agenzia delle Dogane (integrazione del contraddittorio); 2) errata valutazione delle irregolarità della notifica della cartella; 3) omesso esame sull'attendibilità della copia fotostatica della relata di notifica.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno ritenuto il ricorso inammissibile per carenza di interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo, alla luce delle modifiche normative (art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973 introdotto dall'art. 3-bis del d.l. 146/2021, conv. L. 215/2021) e della giurisprudenza costituzionale e di legittimità: la novella ha ristretto la possibilità di impugnare direttamente ruolo/ cartella salvo casi specifici in cui il ricorrente dimostri un pregiudizio concreto (es. partecipazione a gara). Poiché Gambardella non ha dimostrato tale interesse né risultava attività esecutiva nei suoi confronti, la causa non poteva neppure essere proposta. Sentenza d'appello cassata senza rinvio per inammissibilità del ricorso originario; spese compensate; dato atto dell'eventuale ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2
il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all'art. 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma dell'art. 22, commi 1, 2 e 3
La norma prescrive le modalità e i destinatari formali dell'appello tributario (deve essere proposto nei confronti di tutte le parti del primo grado). La questione è rilevante rispetto all'integrazione del contraddittorio, ma nel caso specifico la Corte ha deciso la causa su un motivo di inammissibilità più generale (mancanza di interesse ad agire) senza risolvere compiutamente la questione sul carattere "necessario" del litisconsorzio in appello.
D.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, art. 12, comma 4-bis
non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo
La modifica introdotta (art. 3-bis d.l. 146/2021, conv. L. 215/2021) restringe la possibilità di impugnare direttamente estratto di ruolo e cartella: l'impugnazione diretta è ammessa solo in casi specifici e quando il contribuente dimostri un interesse attuale e concreto (es. rischio di pregiudizio per partecipazione a gare). Applicabile anche ai processi pendenti e idonea a determinare l'inammissibilità di ricorsi introdotti senza tale interesse.
D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, art. 3-bis (conv. L. 17 dicembre 2021, n. 215)
Norma che ha inserito il comma 4-bis nell'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973; con effetto di limitare l'impugnabilità diretta dell'estratto di ruolo e della cartella e porre onere della prova dell'interesse giuridicamente rilevante del contribuente.
Corte Costituzionale, sent. n. 190 del 17 ottobre 2023
che il ruolo e la cartella che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto
La Corte Costituzionale ha sottolineato la legittimità della restrizione normativa, evidenziando l'innalzamento della soglia dell'interesse ad agire e censurando l'abuso di impugnazioni seriali. Tuttavia ha anche osservato che la tutela anticipata legittima resta possibile in casi concreti e richiede intervento legislativo per soluzioni diverse.
Cass. Sez. U, sent. 6 settembre 2022, n. 26283
Giurisprudenza di questa Corte che ha chiarito l'applicabilità della nuova disciplina anche ai processi pendenti e l'esigenza che il ricorrente dimostri l'interesse ad agire per poter impugnare l'estratto di ruolo.
Codice di procedura civile, art. 382 (riferimento procedurale)
La Corte ha cassato senza rinvio ai sensi dell'art. 382 (possibilità di chiudere il giudizio se il motivo travolge la procedura di merito), con riferimento alla inammissibilità originaria del ricorso.
Massime di principio
- Dopo la modifica legislativa del 2021 (art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973) non è più automatico il diritto del contribuente ad impugnare direttamente l'estratto di ruolo: occorre dimostrare un interesse attuale e concreto (es. rischio di pregiudizio per partecipazione a gare o altra pregiudizievole incidenza immediata).
- Se dall'estratto di ruolo il contribuente conosce la cartella ma non vi è un pregiudizio concreto o attività esecutiva, il ricorso contro l'estratto può essere dichiarato inammissibile per mancanza di interesse.
- La mancata notifica dell'appello ad altri partecipanti del primo grado (art. 53 d.lgs. 546/1992) è questione rilevante sul piano del contraddittorio, ma non esclude che il giudice verifichi previamente l'ammissibilità del ricorso; l'eventuale vizio di notifica può non essere decisivo se sussiste un difetto più grave (es. mancanza di interesse ad agire).
- In casi similari, verificare sempre: a) se esiste attività esecutiva fondata sulla cartella/ruolo; b) se il ricorrente può dimostrare un pregiudizio immediato derivante dall'iscrizione a ruolo; c) se la prova documentale della notifica è prodotta in forma idonea e autenticata.
- Quando la giurisprudenza cambia dopo l'introduzione del ricorso, vi è spazio per compensazione delle spese: il giudice di legittimità può cassare senza rinvio se l'inammissibilità è chiara e rilevabile d'ufficio.
- Se si intende contestare la notificazione della cartella, conviene valutare anche l'impugnazione della cartella stessa (quando notificata) o la tempestiva opposizione in sede esecutiva, piuttosto che affidarsi esclusivamente all'impugnazione dell'estratto di ruolo.
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