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Sentenza

Sentenza del 13/01/2016 n. 407 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda due avvisi di accertamento IVA per gli anni d’imposta 1997 e 1998 e un credito IVA di 1.069.601,86 euro, derivante dall’acquisto di un immobile nel 1997. La società aveva presentato la dichiarazione IVA 1997 oltre trenta giorni dopo la scadenza, il 7 ottobre 1999, riportando il credito nella dichiarazione 1998 e chiedendo il rimborso di 258.228,45 euro. L’Ufficio aveva disconosciuto il credito riportato e negato il rimborso, recuperando la quota utilizzata e applicando una sanzione pari all’importo, oltre accessori. La CTP di Roma aveva accolto i ricorsi riuniti; la CTR, con sentenza n. 87/28/09 depositata il 28 aprile 2009, aveva confermato, ritenendo il credito certo perché risultante da atto pubblico e ravvisando un indebito arricchimento dell’Erario. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) violazione delle disposizioni IVA, sostenendo che la dichiarazione tardiva oltre trenta giorni equivale a dichiarazione omessa; 2) insufficiente motivazione sull’effettiva esistenza del credito IVA.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo: la dichiarazione presentata oltre trenta giorni è considerata omessa e il credito IVA del periodo non può essere riportato in detrazione nella dichiarazione dell’anno successivo, per il principio di contiguità temporale. La tardiva dichiarazione preclude inoltre la procedura di rimborso prevista dall’art. 30 del DPR n. 633/1972, ma non estingue l’eventuale diritto a ripetere somme non dovute, esercitabile separatamente, se ne ricorrono presupposti, termini e condizioni di legge. La CTR aveva confuso tale eventuale azione di recupero con la detrazione e il rimborso disciplinati dall’art. 30. Il secondo motivo, relativo alla prova dell’esistenza del credito, è stato assorbito. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società contro gli avvisi. La società è stata condannata a rifondere all’Agenzia 12.000 euro per il giudizio di Cassazione, oltre spese prenotate a debito; le spese delle fasi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30, comma 2

    In materia di IVA, e con riferimento alla disciplina della detrazione o del rimborso della eccedenza d'imposta prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30, comma 2, in caso di tardiva presentazione della dichiarazione da parte del contribuente (che equivale, "a tutti gli effetti", all'omessa presentazione ai sensi del D.P.R. n. 633 cit., art. 37, u.c., nel testo modificato dal D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, art. 1), il credito di imposta eventualmente esposto nella suddetta dichiarazione, anche se formatosi anteriormente e derivante da precedenti dichiarazioni ritualmente presentate, non può essere riportato nella dichiarazione annuale IVA relativa all'anno successivo, ostando all'utilizzo di detto credito in detrazione il principio di contiguità temporale dei periodi di imposta cui è subordinata la operatività della compensazione tra il credito ed il debito tributario.

    La dichiarazione IVA presentata oltre il termine rilevante è equiparata a quella omessa; il credito del periodo non può essere trasferito e detratto nella dichiarazione dell’anno successivo. La norma disciplina inoltre le specifiche ipotesi e i limiti del rimborso, che non vanno confusi con l’eventuale azione per recuperare somme indebitamente versate.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 37, ultimo comma, nel testo modificato dal D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, art. 1

    In materia di IVA, e con riferimento alla disciplina della detrazione o del rimborso della eccedenza d'imposta prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30, comma 2, in caso di tardiva presentazione della dichiarazione da parte del contribuente (che equivale, "a tutti gli effetti", all'omessa presentazione ai sensi del D.P.R. n. 633 cit., art. 37, u.c., nel testo modificato dal D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, art. 1), il credito di imposta eventualmente esposto nella suddetta dichiarazione, anche se formatosi anteriormente e derivante da precedenti dichiarazioni ritualmente presentate, non può essere riportato nella dichiarazione annuale IVA relativa all'anno successivo, ostando all'utilizzo di detto credito in detrazione il principio di contiguità temporale dei periodi di imposta cui è subordinata la operatività della compensazione tra il credito ed il debito tributario.

    La presentazione tardiva della dichiarazione, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, equivale a tutti gli effetti alla sua omissione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21

    L'inottemperanza del contribuente all'obbligo della dichiarazione annuale lo espone all'accertamento induttivo, ed esclude implicitamente la possibilità di recuperare il credito maturato in ordine al relativo periodo d'imposta attraverso il trasferimento della detrazione nel periodo d'imposta successivo, oltre a quello di chiedere il rimborso, nelle ipotesi e nei limiti contemplati dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, ma non implica che il contribuente, dopo aver versato somme obiettivamente non dovute, perda il diritto di chiedere la ripetizione dell'indebito, entro i termini e alle condizioni di legge, in quanto la dichiarazione non assume valore confessorio e non costituisce fonte dell'obbligazione tributaria.

    L’eventuale diritto alla restituzione di somme obiettivamente non dovute può essere fatto valere, ricorrendone i presupposti, tramite l’azione di ripetizione dell’indebito secondo termini e condizioni di legge; tale rimedio è distinto dalla detrazione IVA e dal rimborso regolati dall’art. 30 del DPR n. 633/1972.

Massime di principio

  • Nel regime applicabile al caso, una dichiarazione IVA presentata oltre trenta giorni dalla scadenza è equiparata a una dichiarazione omessa; il credito relativo non può essere riportato in detrazione nella dichiarazione dell’anno successivo, anche se preesistente o fondato su documentazione certa.
  • La perdita della possibilità di trasferire il credito in detrazione o di ottenere il rimborso secondo la procedura IVA non comporta automaticamente la perdita del diritto a recuperare somme effettivamente non dovute: l’eventuale ripetizione dell’indebito è un rimedio autonomo, da esercitare nei termini e alle condizioni di legge.
  • La certezza documentale dell’esistenza di un credito non supera, da sola, le condizioni procedurali e temporali previste per la detrazione o il rimborso IVA.
  • Quando la soluzione di un motivo preclude l’applicazione della procedura invocata, le questioni sulla prova dell’esistenza del credito possono risultare assorbite e non essere decise nel merito.

Testo integrale

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