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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15156/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuenti)

La controversia

Due contribuenti avevano acquistato un fondo agricolo dichiarando di volersi avvalere dei benefici fiscali per la costituzione del compendio unico, impegnandosi a coltivare o condurre il compendio per almeno dieci anni. Poco dopo l'acquisto, però, avevano concesso i terreni in affitto a una società agricola semplice da loro stessi costituita e di cui erano unici soci e amministratori. L'amministrazione finanziaria aveva quindi emesso avviso di liquidazione per decadenza dall'agevolazione. I contribuenti avevano impugnato l'atto; il ricorso era stato respinto in primo grado e l'appello era stato rigettato dalla CTR, che aveva ritenuto la cessione in affitto a terzi incompatibile con il vincolo di indivisibilità e con i presupposti dell'agevolazione. In cassazione i contribuenti hanno dedotto: nullità della sentenza per motivazione apparente; omessa pronuncia sui motivi di appello; extrapetizione; in subordine violazione dell'art. 5-bis l. n. 97/1994 e dell'art. 5-bis d.lgs. n. 228/2001. La Corte ha ritenuto fondato il solo quarto motivo, accogliendo il ricorso perché l'affitto alla società agricola costituita dagli stessi acquirenti non integra, di per sé, violazione dell'impegno assunto, anche alla luce dell'art. 9 d.lgs. n. 228/2001.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dei contribuenti, ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha accolto l'originario ricorso dei contribuenti contro l'avviso di liquidazione. Ha inoltre condannato l'Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di primo grado, appello e legittimità. La decisione si fonda sul principio per cui la concessione in affitto del fondo, o di una sua parte, comporta la decadenza dai benefici del compendio unico solo se determina la violazione dell'obbligo dell'acquirente di coltivare o condurre il fondo per dieci anni; tale violazione non si verifica se il contratto di affitto è stipulato con una società agricola i cui unici soci sono gli originari acquirenti.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato come parametro dei motivi di ricorso per nullità della sentenza per motivazione apparente, omessa pronuncia ed extrapetizione.

  • art. 112 c.p.c.

    Evocato a sostegno della censura di omessa pronuncia.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    Invocato dai ricorrenti per chiedere, in ipotesi, la decisione nel merito da parte della Corte di cassazione.

  • art. 5-bis d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228

    Norma che estende la disciplina agevolativa del compendio unico ai trasferimenti di terreni agricoli a chi si impegni a costituire il compendio e a coltivarlo o condurlo per almeno dieci anni; la Corte la interpreta nel senso che la decadenza si verifica solo se l'affitto del fondo comporta violazione di tale impegno.

  • art. 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97

    Norma originaria sulle agevolazioni per il compendio unico nelle zone montane; la Corte la richiama per affermare che la causa di decadenza è collegata alla violazione degli obblighi assunti dal beneficiario.

  • art. 9 d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228

    Consente di riconoscere ai soci di società di persone esercenti attività agricole, in possesso dei requisiti richiesti, i diritti e le agevolazioni tributarie previste per le persone fisiche; è decisivo per escludere la decadenza quando l'affitto è stipulato con una società agricola formata dagli stessi acquirenti.

  • art. 1, comma 1, d.lgs. n. 99 del 2004

    Richiamato per affermare che il lavoro del socio nelle società agricole qualificate è considerato lavoro agricolo.

  • art. 2, comma 4, d.lgs. n. 99 del 2004

    Richiamato in coordinamento con l'art. 9 d.lgs. n. 228/2001 per il riconoscimento delle agevolazioni ai soci delle società agricole.

  • art. 14 delle preleggi

    Evocato dai ricorrenti nel motivo di extrapetizione, ma non è il fondamento decisorio della Corte.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    Richiamati nel passaggio sul criterio di decisione più agevole e sull'economia processuale.

  • art. 276 c.p.c.

    Richiamato nel discorso sulla trattazione delle questioni processuali e sul criterio di soluzione più agevole.

  • direttiva del Consiglio 17 aprile 1972, n. 72/159

    Richiamata come supporto interpretativo di diritto UE per affermare che la nozione di impresa agricola può comprendere anche soggetti collettivi se dotati dei requisiti richiesti.

  • art. 2 della direttiva 72/159/CEE

    Richiamato per la definizione dei requisiti dell'azienda agricola nell'ambito della disciplina comunitaria.

  • art. 3, n. 1, della direttiva 72/159/CEE

    Richiamato per la definizione dell'imprenditore agricolo a titolo principale.

Massime di principio

  • In tema di agevolazioni fiscali per il compendio unico, la decadenza non deriva automaticamente dalla concessione in affitto del fondo o di una sua parte, ma solo quando tale contratto si traduca nella violazione dell'impegno assunto dall'acquirente di coltivare o condurre il compendio per il periodo minimo di legge.
  • Le disposizioni che prevedono benefici fiscali e quelle che disciplinano le relative cause di decadenza devono essere interpretate in modo rigoroso e anelastico, secondo il dato letterale, senza applicazioni estensive in malam partem.
  • Quando il fondo è affittato a una società agricola composta dai medesimi originari acquirenti, la diversa soggettività formale della società non esclude di per sé la continuità della coltivazione o conduzione richiesta dalla norma agevolativa, se i soci conservano la qualità agricola rilevante ai fini del beneficio.
  • Nel sistema del d.lgs. n. 228 del 2001, l'art. 9 impone di considerare, ai fini delle agevolazioni tributarie, la posizione dei soci delle società di persone esercenti attività agricole in modo coerente con quella delle persone fisiche che possiedono i requisiti agricoli richiesti.
  • In sede di legittimità, la Corte può definire la controversia facendo applicazione della questione di più agevole soluzione, privilegiando l'economia processuale quando ciò consente di decidere la causa nel merito.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

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