Cassazione Civile, Sentenza n. 7398/2024 del 19/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del diniego dell'istanza di sgravio relativa a due cartelle di pagamento iscritte a ruolo per avvisi di accertamento concernenti gli anni d'imposta 2002 e 2003; la società aveva richiesto la definizione agevolata e l'abbattimento delle imposte in relazione alle sospensioni di termini connesse agli eventi sismici del 2002, avendo poi presentato una dichiarazione integrativa il 16 giugno 2009 e istanze di sgravio che l'Agenzia aveva respinto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate (assorbendo i restanti motivi), ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della società Riveco avverso il diniego dello sgravio relativo alle due cartelle notificate il 31 maggio 2006 e il 4 aprile 2007. In sintesi la Corte ha ritenuto che la fruizione delle sospensioni/agevolazioni collegate agli eventi sismici non operi automaticamente ma richieda l'esercizio della facoltà da parte del contribuente (conseguentemente la presentazione tempestiva delle dichiarazioni valeva come manifestazione di non voler usufruire della sospensione), e che la dichiarazione integrativa del 16 giugno 2009 non fosse idonea a rimettere la società nel regime di sospensione/definizione.
Norme richiamate
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), artt. 107 e 108
Richiamati dal ricorrente per sostenere l'illegittimità delle misure agevolative come possibili aiuti di Stato incompatibili; la Corte accoglie in parte la censura con riguardo alla rilevanza del profilo comunitario ma decide nel merito sulla base del diritto nazionale e della vicenda procedurale.
decreto legge n. 162 del 2008, art. 3 (comma 2 bis e comma 3)
«I medesimi soggetti, entro la stessa data del 16 gennaio 2009, effettuano gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni citate dalle disposizioni legislative indicate al comma 2, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate....»
La Corte interpreta le disposizioni di definizione agevolata come collegabili alla facoltà di fruire della sospensione: la fruizione non è automatica ma va esercitata secondo le modalità previste dal legislatore e dal provvedimento direttoriale; chi presenta le dichiarazioni nel termine ordinario manifesta la volontà di non avvalersi della sospensione e perde diritto alla definizione agevolata.
decreto legge n. 185 del 2008, art. 6 (comma 4-bis)
Norma di raccordo che estende la procedura di definizione prevista per altri sismi anche ai soggetti colpiti dal sisma 2002; la sua lettura congiunta con il dl 162/2008 conferma il carattere facoltativo della fruizione della sospensione/definizione.
ordinanza del Ministro dell'Interno n. 2668 del 28 settembre 1997, art. 14
Stabilisce la sospensione dei termini per adempimenti e versamenti per i soggetti nei comuni colpiti dal sisma; la Corte rileva che la sospensione ha efficacia solo se il contribuente ne usufruisce espressamente secondo le procedure previste.
D.M. 30 marzo 1998
Provvede alle modalità di ripresa dei versamenti per lo stato di emergenza 1997 (Marche/Umbria) e contiene regole operative richiamate per le successive discipline; utile per la Corte a ricostruire la prassi normativa delle sospensioni e dei termini di ripresa.
D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2 (comma 8)
Richiamato dalla ricorrente in tema di ammissibilità della dichiarazione integrativa dopo attività di accertamento; la Corte valuta la rilevanza delle limitazioni previste per le integrative in presenza di accertamenti e della natura negoziale di taluni atti dichiarativi.
provvedimenti direttoriali dell'Agenzia delle Entrate (provv. prot. n. 55493/2009 del 4 aprile 2009 e prot. n. 22456 dell'11 marzo 2009)
Il provvedimento n. 55493/2009 approvò il modello di comunicazione per la definizione e fissò il termine al 16 giugno 2009; il provvedimento n. 22456/2009 prorogò la scadenza per la trasmissione della comunicazione. La Corte ritiene determinante che il contribuente abbia effettivamente presentato la comunicazione secondo il modello e nei termini per poter beneficiare della definizione.
legge n. 244 del 2007 (art. 2, comma 109) e legge n. 296 del 2006 (art. 1, comma 1012)
Richiamate per il quadro normativo che consente la definizione delle posizioni dei soggetti che hanno usufruito delle sospensioni; utili a confermare che il legislatore ha connesso espressamente il beneficio alla fruizione della sospensione.
OPCM n. 3631 del 23 novembre 2007 (art. 8)
Stabilisce proroghe e modalità operative relative ai termini di recupero dei tributi sospesi, contribuendo alla ricostruzione del regime temporale delle sospensioni e delle proroghe che la Corte ha avuto riguardo per la decisione.
Massime di principio
- La sospensione dei termini connessa a eventi sismici non opera automaticamente: il contribuente deve esercitare espressamente la facoltà di fruire della sospensione/definizione secondo le modalità e i termini stabiliti (modelli/provvedimenti dell'Amministrazione).
- La presentazione tempestiva della dichiarazione ordinaria nel periodo di sospensione può essere interpretata come manifestazione di volontà di non avvalersi della sospensione; ciò legittima l'accertamento e preclude in genere la successiva domanda di definizione/agevolazione basata sulla sospensione.
- Le dichiarazioni integrative sono in linea di principio emendabili, ma quando la normativa richiede una manifestazione di volontà specifica per ottenere un beneficio (atto di natura negoziale), la parte della dichiarazione che determina tale scelta assume carattere negoziale e non è liberamente ritraibile.
- Per ottenere benefici/definizioni collegati a sospensioni occorre rispettare strettamente le condizioni formali e i termini fissati dalla legge e dai provvedimenti attuativi; in mancanza, le istanze di sgravio o definizione possono essere legittimamente respinte.
- In presenza di questioni concernenti la compatibilità di agevolazioni con le regole UE sugli aiuti di Stato (artt. 107-108 TFUE), occorre valutare separatamente il profilo comunitario e quello procedurale/nostrano: anche se emergono profili comunitari, il giudice nazionale può decidere il merito sulla base del rispetto delle procedure poste dal diritto interno.
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