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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30803/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

Nel giudizio di merito un soggetto era stato inizialmente condannato dal Giudice di Pace per diffamazione, ma il Tribunale di Vercelli, in appello, ha riformato la decisione e ha assolto l’imputato perché il fatto non sussiste. La parte civile ha proposto ricorso per cassazione lamentando, in sintesi, che la sentenza di appello avrebbe svalutato in modo illogico le prove testimoniali e documentali, attribuendo rilievo decisivo alla testimonianza di un teste escusso in rinnovazione istruttoria, nonostante costui non avesse ricordato con certezza i fatti e non avesse confermato la presenza sul luogo. Ha inoltre contestato la legittimità della rinnovazione dibattimentale, assumendo che il teste non fosse stato indicato prima e che la sua audizione non fosse stata giustificata da una previa valutazione di decisività. Ulteriori censure hanno riguardato il preteso travisamento della dichiarazione del teste rispetto a una comunicazione datoriale sull’assenza dal lavoro, il carattere suggestivo delle domande poste dal giudice di appello, la mancata adeguata valutazione di un documento proveniente dal datore di lavoro e la dedotta inutilizzabilità di tale documento perché formato nell’ambito di indagini difensive e riferito, secondo il ricorrente, a una disciplina processuale inapplicabile ai documenti provenienti da privati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti i motivi: la motivazione del Tribunale è stata giudicata logica e puntuale nel valorizzare il contrasto tra le deposizioni, il mancato ricordo del teste escusso in appello e la documentazione sull’assenza dal lavoro; la rinnovazione istruttoria è stata considerata legittima ex art. 603, comma 3, c.p.p. anche d’ufficio; la testimonianza del teste non è stata considerata idonea a smentire il dato documentale; non è emersa alcuna suggestione nell’esame; il documento prodotto è stato qualificato come prova documentale utilizzabile ex art. 234 c.p.p.; le censure sull’inutilizzabilità sono state ritenute anche generiche, perché non spiegavano l’incidenza decisiva del preteso vizio. Conseguentemente, la parte ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    È richiamato come base formale per l’enunciazione dei motivi di ricorso.

  • art. 603, comma 1, cod. proc. pen.

    Viene richiamato per la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello con assunzione del teste Pomeran.

  • art. 603, comma 3, cod. proc. pen.

    Il giudice di appello può disporre d’ufficio la rinnovazione istruttoria quando la ritenga assolutamente necessaria, senza che ciò presupponga una precedente richiesta istruttoria in primo grado.

  • art. 234 cod. proc. pen.

    Il documento proveniente da un privato e meramente ricognitivo di dati preesistenti è qualificato come prova documentale legittimamente utilizzabile.

  • art. 391 quater cod. proc. pen.

    La disciplina è ritenuta non applicabile alla mera acquisizione di un documento da un privato, perché riguarda la richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione.

  • art. 391 bis cod. proc. pen.

    La disciplina sulle forme dell’assunzione di informazioni non si applica alla mera acquisizione di un documento, ma alle dichiarazioni rese da soggetti da ascoltare.

  • art. 391 ter cod. proc. pen.

    È richiamato insieme all’art. 391-bis per affermarne l’inapplicabilità alla sola acquisizione documentale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

  • art. 368 c.p.

    È il reato originariamente contestato e oggetto della sentenza assolutoria riformata in appello: diffamazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale può essere disposta d’ufficio quando il giudice la ritenga assolutamente necessaria; tale potere non è subordinato al fatto che la prova sia stata previamente richiesta in primo grado.
  • In sede di ricorso per cassazione, la censura di manifesta illogicità della motivazione è infondata quando la sentenza impugnata dia conto, con argomentazione puntuale e coordinata, delle ragioni del ribaltamento della decisione di primo grado e del raffronto tra le prove acquisite.
  • La deposizione di un teste che non ricordi i fatti o non confermi una circostanza non equivale, di per sé, a smentita del dato documentale valorizzato dal giudice di merito; in tale ipotesi il giudice può trarne al più un elemento di conferma indiretta, purché la motivazione sia coerente.
  • La dedotta suggestione nell’esame testimoniale è esclusa quando dal verbale risulti che le domande del giudice non abbiano anticipato o indotto la risposta sul fatto storico controverso e che il teste abbia comunque fornito una risposta autonoma e negativa.
  • Un documento formato da un privato e prodotto in giudizio come mera attestazione ricognitiva di dati preesistenti può essere valutato come prova documentale, senza necessità di trasformarlo in prova dichiarativa mediante esame testimoniale del suo autore.
  • L’eccezione di inutilizzabilità o di invalidità di un atto deve indicare specificamente l’atto viziato e chiarire in che modo il vizio abbia inciso sul compendio probatorio e sulla decisione; altrimenti il motivo è inammissibile per genericità.
  • Le norme sulle indagini difensive che disciplinano la richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione o l’assunzione di informazioni non si applicano alla semplice acquisizione di un documento da un privato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveIntercettazioniUso di atto falso
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

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