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Legge

L.R. Lazio 36/2001

Norme per l’incremento dello sviluppo economico, della coesione sociale e dell’occupazione nel Lazio. Individuazione e organizzazione dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 36/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina nel Lazio l’individuazione di sistemi produttivi locali, distretti industriali e aree laziali di investimento, nonché il finanziamento di progetti innovativi e di sviluppo e l’organizzazione delle relative funzioni tramite Sviluppo Lazio. Prevede un fondo speciale, criteri di selezione e una disciplina transitoria di prima applicazione.

Sistemi produttivi locali, distretti industriali e aree laziali di investimento nel Lazio

Sistemi produttivi locali, distretti industriali e aree laziali di investimento

La legge della Regione Lazio definisce il quadro per individuare e sostenere i sistemi produttivi locali, i distretti industriali e le aree laziali di investimento. L’obiettivo è rafforzare competitività, sviluppo economico, coesione sociale e occupazione nel territorio regionale.

Ambito e definizioni

La disciplina richiama la normativa statale sui sistemi produttivi locali e sui distretti industriali e introduce anche le aree laziali di investimento, intese come territori con caratteristiche economiche e occupazionali tali da poter evolvere, nel medio termine, in sistemi produttivi locali o distretti industriali.

Individuazione dei territori interessati

L’individuazione dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento avviene con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta. La valutazione si basa su dati demografici, sociali ed economici del territorio, anche con riferimento ai sistemi locali del lavoro, e su metodologie e indicatori elaborati con la collaborazione dell’ISTAT. In particolare, rilevano:

  • numero delle aziende della filiera produttiva rispetto al totale;
  • occupati diretti;
  • fatturato complessivo, valutato anche a livello provinciale e regionale;
  • presenza di organizzazioni d’impresa e servizi idonei a evidenziare una cultura di rete e le relazioni tra imprese.

Su richiesta documentata e motivata di gruppi di imprenditori, associazioni di categoria e organizzazioni sindacali, sentiti enti locali e Unioncamere Lazio, la Regione può individuare ulteriori aree o sistemi. La deliberazione può essere aggiornata con cadenza biennale in base alla variazione degli indici ISTAT.

Progetti innovativi e di sviluppo finanziabili

La Regione finanzia progetti innovativi e di sviluppo dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali, predisposti da soggetti pubblici, privati dei settori industria, commercio e artigianato della filiera, oppure da soggetti misti. È favorita la progettualità comune a più imprese, anche in forma consortile o associativa, finalizzata all’aggregazione di soggetti che operano isolatamente.

Sono finanziabili progetti orientati, tra l’altro, a:

  • valorizzazione di risorse e competenze umane, tecniche e produttive;
  • sviluppo del tessuto imprenditoriale minore e dell’occupazione qualificata;
  • potenziamento infrastrutturale e dei servizi al sistema produttivo;
  • sostegno all’internazionalizzazione e all’ingresso in nuovi mercati;
  • riorganizzazione interna dei settori specializzati e consolidamento delle relazioni tra imprese;
  • miglioramento di qualità, processi, prodotti e organizzazione;
  • diversificazione e riconversione di strutture mature;
  • reindustrializzazione di aree in declino e riconversione di settori in crisi;
  • innovazione tecnologica, ricerca, informatizzazione, brevetti e tutela della proprietà industriale;
  • formazione delle risorse umane;
  • tutela ambientale, risparmio energetico e sicurezza sul lavoro.

Sono inoltre ammesse attività connesse agli obiettivi indicati e quelle derivanti da innovazioni tecnologiche. La Regione finanzia anche progetti innovativi e di sviluppo delle aree laziali di investimento, se coerenti con tali obiettivi.

Regolamento attuativo, istruttoria e criteri di valutazione

Per disciplinare il finanziamento dei progetti, la Regione deve emanare un regolamento, nel testo originario entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. Il regolamento stabilisce, tra l’altro:

  • requisiti dei beneficiari;
  • modalità di presentazione dei progetti a Sviluppo Lazio e relativa istruttoria;
  • composizione e compiti del nucleo di valutazione presso l’assessorato competente;
  • criteri di formazione della graduatoria, con rilievo per cantierabilità, tempi di esecuzione, rapporto costi/benefici, partecipazione economico-sociale, contributo per addetto e potenzialità occupazionale, struttura proponente e quota di contributo richiesta;
  • spese ammissibili, forma e percentuale del finanziamento, modalità di concessione ed erogazione;
  • condizioni di cumulabilità con altre agevolazioni pubbliche;
  • monitoraggi, controlli, revoca e recupero delle somme erogate.

Organizzazione, coordinamento e programmazione

Le funzioni amministrative relative all’organizzazione e al coordinamento dei distretti industriali, dei sistemi produttivi locali e delle aree laziali di investimento sono affidate all’Agenzia Sviluppo Lazio, che opera con il supporto degli altri soggetti specializzati della rete regionale. L’Agenzia:

  • redige gli schemi dei programmi di sviluppo sulla base delle proposte di enti locali, camere di commercio, associazioni di categoria e sindacati;
  • promuove l’utilizzo delle risorse regionali e locali;
  • formula proposte e pareri alla Giunta in materia di politica industriale locale;
  • favorisce l’uso degli strumenti di politica industriale regionali, statali e comunitari;
  • assicura la partecipazione delle realtà sociali ed economiche;
  • promuove l’immagine del territorio anche sotto il profilo economico, architettonico, naturalistico e culturale.

I programmi di sviluppo devono indicare obiettivi generali, interventi prioritari, azioni con relativi piani finanziari e temporali, nonché le risorse pubbliche e private necessarie. Essi sono trasmessi alla Giunta regionale, che li adotta entro 60 giorni, previo parere della commissione consiliare competente, oppure li rinvia per adeguamenti se non conformi. I programmi possono essere aggiornati periodicamente con le stesse modalità.

Conferenze di servizi e accordi di programma

Per agevolare l’attuazione dei progetti innovativi e di sviluppo possono essere indette conferenze di servizi, anche finalizzate alla stipula di accordi di programma o strumenti analoghi.

Semplificazione per le aree produttive ecologicamente attrezzate

Gli impianti produttivi localizzati nelle aree produttive ecologicamente attrezzate sono esonerati dall’acquisizione delle autorizzazioni relative all’utilizzazione dei servizi comuni presenti nell’area. Tali autorizzazioni restano in capo ai soggetti gestori delle infrastrutture e dei servizi comuni.

Regime transitorio e prima applicazione

In prima applicazione, la Giunta regionale doveva individuare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, sentita la commissione consiliare competente, i distretti industriali, i sistemi produttivi locali e le aree laziali di investimento.

Fondo speciale e copertura finanziaria

Per l’attuazione della legge è istituito presso Sviluppo Lazio un fondo speciale per il finanziamento dei progetti innovativi dei distretti industriali, dei sistemi produttivi locali e delle aree laziali di investimento, amministrato con contabilità separata secondo una convenzione tra Regione e Agenzia. La dotazione originaria prevista era di lire 12 miliardi nel bilancio 2001-2003, ripartiti in 4 miliardi per ciascuno degli esercizi 2001, 2002 e 2003, con copertura tramite riduzione di un corrispondente stanziamento di bilancio.

Decorrenza

La legge è dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

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