L.R. Lazio 35/2001
Disposizioni per il trasporto pubblico locale. attuazione dellarticolo 18, comma 3 bis del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 e ulteriori disposizioni (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Lazio proroga fino al 31 dicembre 2003 gli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, disciplina alcune deroghe alle procedure concorsuali e fissa obiettivi economici dei contratti di servizio. Prevede inoltre termini speciali per i finanziamenti 2002, contributi per la chiusura di contenziosi su disavanzi pregressi e uno stanziamento di 6 milioni di euro. È una disciplina ormai riferita a scadenze già concluse.
Trasporto pubblico locale: proroga affidamenti e riparto risorse
Disposizioni per il trasporto pubblico locale
La legge regionale del Lazio interviene sul regime di affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, sulle procedure di finanziamento e su alcuni contributi straordinari destinati a contenere il contenzioso e i disavanzi del settore. La disciplina ha carattere transitorio e fa riferimento a scadenze ormai ampiamente superate.
Proroga degli affidamenti dei servizi
Gli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale già in essere, in qualsiasi forma esercitati, sono prorogati fino al 31 dicembre 2003, previa revisione dei contratti di servizio limitatamente al termine di scadenza. Per i servizi superiori a due milioni di chilometri annui resta fermo l’obbligo di affidare da parte del concedente quote di servizi o servizi speciali mediante procedura ristretta. Alle gare possono partecipare solo i soggetti in possesso dei requisiti di legge per svolgere l’attività di vettore.
Dal 1° gennaio 2004 gli atti di affidamento cessano di produrre effetti e per i nuovi affidamenti si applica la disciplina prevista dalla legge regionale 30/1998, con il richiamo alle ulteriori previsioni della stessa legge.
Deroga alle procedure concorsuali
Gli enti affidanti possono ricorrere alle procedure concorsuali ordinarie previste dalla legge regionale 30/1998 anche in deroga alla proroga generale, ma solo se la relativa indizione è stata deliberata in data anteriore a 180 giorni rispetto alla scadenza del termine indicato dalla medesima disciplina regionale richiamata dalla legge.
Obiettivi dei contratti di servizio
I contratti di servizio, integrati in base alla proroga, devono prevedere un incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi delle infrastrutture, fino a raggiungere almeno 0,35 al 31 dicembre 2003. Il mancato raggiungimento di tale soglia comporta la decadenza e la conseguente risoluzione del contratto secondo quanto previsto dalla normativa richiamata.
Riparto delle risorse e funzioni amministrative
La Giunta regionale continua a esercitare le funzioni amministrative in materia di riparto delle risorse e quelle relative agli investimenti per i servizi urbani e interurbani fino al 31 dicembre 2003, e comunque fino al loro effettivo esercizio da parte delle province sulla base degli accordi di programma previsti dalla legge regionale 30/1998.
Per l’anno 2002, in deroga alla disciplina ordinaria, Comuni e Province possono presentare le domande per i finanziamenti a carico del fondo regionale trasporti entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Contributi per disavanzi pregressi e riduzione del contenzioso
La Regione concede contributi ai soggetti affidatari del servizio di trasporto pubblico urbano in concessione per ridurre il contenzioso e contenere la spesa del settore, sulla base di certificazioni di bilancio già adottate per gli anni fino al 1994, 1995 e 1996. I contributi sono commisurati ai disavanzi dei servizi non coperti da interventi regionali e nazionali.
La domanda va presentata entro 30 giorni dalla comunicazione dell’importo attribuibile a ciascun gestore, a pena di esclusione, e deve contenere la rinuncia espressa a ogni azione presente e futura relativa ai contributi di esercizio e alla copertura dei disavanzi fino al 1996. Le somme non richieste da alcuni gestori sono riassegnate agli altri richiedenti fino alla concorrenza dei disavanzi accertati.
Copertura finanziaria
Per queste finalità è previsto uno stanziamento di 6 milioni di euro nel bilancio di previsione per l’anno 2002, sul capitolo indicato dalla legge.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
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