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Legge

L.R. FVG 3/2002

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2002).

Normativa regionaleL.R. FVG 3/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Legge finanziaria della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per il 2002: definisce bilancio, entrate, mutui e fondi pluriennali, riduce IRAP per alcune categorie, disciplina trasferimenti agli enti locali e finanzia numerosi interventi in lavoro, sanità, sociale, casa, cultura, sport, agricoltura, trasporti e sviluppo economico. Molte misure sono limitate al 2002 o a trienni/decenni indicati.

Legge finanziaria regionale 2002 del Friuli Venezia Giulia

Legge finanziaria regionale 2002 del Friuli Venezia Giulia

La legge definisce il quadro finanziario e una vasta serie di interventi settoriali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per il 2002, con efficacia dall’1 gennaio 2002 pur essendo entrata in vigore il 29 gennaio 2002. Molte misure hanno durata limitata al 2002 o a specifici trienni, quinquenni o decenni indicati nei singoli finanziamenti.

Quadro finanziario, indebitamento e strumenti finanziari

La legge fissa le previsioni di entrata del bilancio 2002-2004 e autorizza il ricorso al mercato tramite mutui, buoni ordinari regionali e strumenti derivati. Sono previsti mutui per la copertura di spese iscritte nel bilancio pluriennale, con durate generalmente non superiori a 15 anni e tassi entro limiti collegati al mercato degli enti locali.

È autorizzato anche l’uso della Cassa depositi e prestiti, la stipula di protocolli d’intesa, l’emissione di BOR nell’ambito del programma EMTN e la modifica del profilo dell’indebitamento con derivati ISDA. Per queste operazioni la Giunta e l’Assessore alle finanze adeguano bilancio e documenti tecnici. A garanzia del pagamento delle rate è prevista delegazione di pagamento sulle quote fisse dei tributi erariali devoluti alla Regione.

Sono inoltre autorizzate operazioni di cartolarizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare disponibile regionale, con individuazione dei beni da parte della Giunta, costituzione di società veicolo o ricorso a società già esistenti, possibilità di garanzie regionali e disciplina della gestione e rivendita degli immobili.

Tributi regionali e agevolazioni fiscali

Per il periodo d’imposta in corso all’1 gennaio 2002 l’aliquota IRAP è ridotta al 3,50 per cento per piccole e medie imprese, liberi professionisti e cooperative che rispettino requisiti di sede, dimensione e numero di dipendenti; per i professionisti è richiesto nel 2002 un volume d’affari non superiore a 120.000 euro. La riduzione opera nel rispetto della regola europea de minimis e i beneficiari devono dichiarare il vantaggio fruito e gli altri aiuti ricevuti.

Trasferimenti al sistema delle autonomie locali

La Regione concorre al finanziamento degli enti locali mediante devoluzione di quote delle compartecipazioni statutarie e di altre entrate erariali. Per il 2002 sono stabilite assegnazioni a Province, Comuni, Comunità montane e Comunità collinare del Friuli per funzioni ordinarie, comparto unico del personale, compartecipazione IRAP, unioni comunali, diritto allo studio, comuni turistici, situazioni particolari e strategie di sicurezza civica.

Sono disciplinati i criteri di riparto, le rate di erogazione, i vincoli di commutazione in entrata su specifiche imposte provinciali e comunali e l’assenza di obbligo di rendicontazione per le somme trasferite agli enti locali. È inoltre previsto un fondo decennale per contributi provinciali a favore dei Comuni piccoli e degli interventi provinciali, nonché rimborsi a enti che abbiano anticipato costi per funzioni delegate. La legge introduce anche disposizioni su progetti di riqualificazione urbana, contributi per la gestione di centri e iniziative locali, e su alcune erogazioni straordinarie a singoli Comuni o Province.

Lavoro, politiche attive e cooperazione sociale

Dal 1º luglio 2002 le Province assumono le funzioni amministrative in materia di politica attiva del lavoro, collocamento, servizi all’impiego, conflitti del lavoro e anagrafe dell’obbligo scolastico; la Regione conserva programmazione, coordinamento, controllo e funzioni a esercizio unitario. L’Agenzia regionale per l’impiego continua temporaneamente ad operare su alcune funzioni fino al 31 dicembre 2002 e viene soppressa dal 1º gennaio 2003.

La legge istituisce una Commissione regionale per le politiche attive del lavoro e prevede un regolamento per il Sistema Informativo Lavoro. Sono inoltre conferite alle Province funzioni in materia di incentivazione della cooperazione sociale, con abrogazione di precedenti disposizioni e disciplina transitoria per i procedimenti in corso. È previsto un forte sostegno al collocamento delle persone disabili e al trasferimento di risorse alle Province dal 2003.

Sanità, politiche sociali e assistenza

La legge finanzia il fabbisogno sanitario regionale, autorizza mutui e apporti di capitale alle Aziende sanitarie e ospedaliere, disciplina anticipazioni e rate di ammortamento e prevede interventi straordinari per assistenza e cura, compresa una specifica prestazione gratuita per donne del Bangladesh vittime di aggressioni con acido.

Sono previsti finanziamenti per strutture residenziali sanitarie assistenziali, assegni di studio per studenti del corso di infermiere professionale, contributi per prevenzione cardiovascolare, sospensione temporanea dell’assegno di cura in attesa di nuova disciplina, pareri della Conferenza permanente sui provvedimenti del Fondo sociale regionale, contributi pluriennali per strutture per anziani e disabili, sperimentazioni di welfare comunitario, sostegno a centri e associazioni del settore sociale e contributi per famiglie di cerebrolesi che seguono il metodo Doman.

Edilizia residenziale pubblica e casa

La legge interviene sul patrimonio abitativo e sull’edilizia residenziale: disciplina specifiche operazioni relative al complesso di Cave del Predil, con forti riduzioni di prezzo per gli assegnatari, termini particolari di rivendita e priorità per i residenti di Tarvisio. È prevista una nuova fase di contributi in conto interessi per l’edilizia abitativa, la disciplina dei canoni decorre dall’1 luglio 2002 per alcuni alloggi, e sono dettate norme sul recupero di risorse dei fondi di rotazione, sugli interventi ATER e sulla copertura di ulteriori spese.

Progettazione, ambiente, territorio, edilizia e trasporti

Sono finanziati interventi acquedottistici montani, il ripristino della galleria Masarach, iniziative micologiche, la gestione delle procedure catastali e studi di fattibilità per opere pubbliche. La Regione può concedere anticipazioni per studi di fattibilità, con obbligo di restituzione entro il 31 dicembre del secondo anno successivo, e può trasferire ai Comuni risorse per procedure espropriative e di asservimento legate alla ricostruzione post-sismica.

Sono inoltre previsti contributi per urbanistica, riqualificazione urbana, aggiornamento catastale, lavori stradali comunali e provinciali, sostegno a taxi attrezzati per disabili, finanziamenti per aeroporti, accordi con RFI per la rete ferroviaria e interventi su linee di trasporto locale montane. Alcune misure hanno durata pluriennale fino al 2012 o 2017.

Corregionali all’estero, istruzione e cultura

La legge finanzia un programma triennale per il rientro selezionato dei corregionali all’estero e sostiene le associazioni regionali degli emigrati. In materia scolastica promuove intese programmatiche e progetti pilota, anche multimediali, con il contributo delle Province.

In ambito culturale finanzia numerosi soggetti, eventi, studi e iniziative su patrimonio storico, linguistico e religioso, con particolare attenzione alla cultura friulana, giuliana, istriana e dalmata, a enti culturali riconosciuti di interesse regionale, ad attività teatrali e musicali, a festival e manifestazioni, e a contributi straordinari per immobili e sedi di enti culturali o religiosi.

Sport e tempo libero

La Regione sostiene società sportive di alto livello, il CONI regionale, la realizzazione di impianti sportivi, manifestazioni di rilievo regionale o nazionale, iniziative sportive fuori regione e contributi straordinari per società, associazioni e parrocchie. È prevista anche la possibilità di anticipazioni di cassa all’Ente autonomo del Teatro comunale di Trieste, con rimborso entro il 31 dicembre 2002.

Agricoltura, industria, artigianato e sviluppo economico

In agricoltura sono previsti interventi per risorse genetiche, biocombustibili, ERSA, consulenze tecniche e aiuti per eventi calamitosi, nonché una disciplina per l’alienazione di fondi rustici e terreni regionali con criteri di priorità agli affittuari e agli imprenditori agricoli locali. In materia industriale la legge finanzia distretti industriali, comitati di distretto, consorzi industriali, interventi di innovazione e contributi all’imprenditoria femminile.

Sono inoltre previste misure per l’artigianato, incluse consulenze, adeguamenti di sicurezza, successione d’impresa e contributi in regime de minimis, oltre a disposizioni transitorie dopo la soppressione dell’ESA. Sono autorizzati finanziamenti per progetti di internazionalizzazione, per il project financing tramite Friulia e Finest, e per l’attuazione dei programmi comunitari Interreg III ed EQUAL.

Norme contabili, entrata in vigore e disposizioni finali

La legge contiene regole contabili su bilanci degli enti locali, avanzo presunto, esercizio provvisorio, fondi obbligatori, fondi di riserva e coperture finanziarie. Alcune disposizioni sono espressamente sospese fino all’esito positivo della Commissione europea per gli aiuti di Stato notificati. La legge entra in vigore il giorno della pubblicazione ma produce effetti dall’1 gennaio 2002.

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