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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 33624/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria della Sardegna che aveva parzialmente accolto l'appello della società contribuente riguardo a cartella di pagamento n. 07520160004812012000 notificata il 07.12.2016 per contributi irrigui relativi alle annualità 2006, 2007 e 2008. Il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi, errori di diritto sulla disciplina della prescrizione (sosteneva l'applicabilità della prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. anziché della prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c.) e sulla decorrenza/sospensione della prescrizione in relazione alla L.R. Sardegna n. 6/2008 che disponeva la sospensione della riscossione fino al 31.12.2011. Il contribuente (Dametto) ha resistito e ha proposto ricorso incidentale deducendo, tra l'altro, l'illegittimità della disciplina regionale nella parte in cui inciderebbe sui termini di prescrizione, e chiedendo il riconoscimento della prescrizione quinquennale anche per il 2008.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale proposto dal Consorzio e ha accolto il ricorso incidentale proposto dalla società contribuente. Cassata la sentenza impugnata della CTR, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della parte contribuente anche relativamente all'annualità 2008, con conseguente esonero del contribuente rispetto alle pretese del Consorzio per le annualità contestate. Le spese di lite sono state compensate integralmente tra le parti per il contrasto ermeneutico che ha giustificato la rimessione alla pubblica udienza. Inoltre è stata disposta l'applicazione, se dovuta, della norma relativa al contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • Codice Civile, art. 2948, n. 4

    prescrizione quinquennale per "ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi"

    La Corte ha ritenuto applicabile questa norma ai contributi consortili irrigui, qualificati come obbligazioni periodiche annuali; pertanto il termine prescrizionale è quinquennale.

  • Codice Civile, art. 2946

    prescrizione ordinaria decennale

    La Corte ha escluso l'applicabilità della prescrizione decennale perché i contributi consortili hanno natura di prestazioni periodiche, disciplinate specificamente dalla normativa che individua annualità autonome.

  • R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 15

    Le annualità decorrono dal 1° gennaio successivo alla data del decreto di approvazione del piano di ripartizione della spesa

    La Corte ha interpretato questa disposizione come indicativa del momento di decorrenza dell'annualità contributiva: il dies a quo della prescrizione è il 1° gennaio successivo all'approvazione del piano di riparto.

  • R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 11

    la ripartizione definitiva e gli eventuali conguagli hanno luogo dopo accertato il compimento dell'ultimo lotto della bonifica

    Richiamato nella disamina sulle possibili decorrenze, ma la Corte ha ritenuto prevalente l'art. 15 come criterio uniforme per la decorrenza delle annualità.

  • Legge Regionale Sardegna 23 maggio 2008, n. 6, art. 44 (commi 3 e 4)

    in attesa della determinazione dei criteri ... i consorzi possono stabilire contributi irrigui in acconto ... se emessi ruoli non conformi ... essi devono essere modificati o ritirati ... restando validi ... l'effetto interruttivo della prescrizione

    La Corte ha ritenuto che la disposizione regionale disciplina la sospensione della riscossione ma non della prescrizione in senso assoluto; inoltre i ruoli in acconto/temporanei possono avere efficacia interruttiva della prescrizione, quindi la norma non impedisce l'interruzione del decorso prescrizionale.

  • D.Lgs. 46/1999 (clausola di continuità)

    Richiamato per confermare la legittimazione dell'agente della riscossione (Agenzia delle Entrate Riscossione o suo predecessore) a riscuotere i contributi consortili in continuità con il sistema preesistente.

  • Codice Civile, art. 2935

    Principio per cui la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; utilizzato per collegare la decorrenza del termine al momento in cui il contributo è esigibile (1° gennaio successivo all'approvazione del piano).

  • Codice Civile, artt. 2941 e 2942

    La Corte ha ricordato che la sospensione della prescrizione è possibile solo nei casi tassativi previsti da legge (e non per mera disposizione regionale sulla riscossione), ragion per cui la LR non poteva dichiarare la sospensione della prescrizione in senso assoluto.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente), artt. 3 comma 3 e 8 comma 3

    Citati dalla parte ricorrente incidentale per contestare la legittimità della normativa regionale; la Corte ha ritenuto la questione superata o non ostativa rispetto alla decisione sul merito (la disposizione regionale non incideva sui termini di prescrizione).

  • R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 21 comma 2

    "Alla riscossione dei contributi si provvede con le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette"

    Richiamato dalle parti contrapposte nella giurisprudenza; la Corte ha preso atto delle diverse interpretazioni ma ha confermato l'orientamento che qualifica i contributi come prestazioni periodiche soggette alla prescrizione quinquennale.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater

    Richiamato in ordine al contributo unificato: la Corte segnala che, in conseguenza dell'esito, si possono applicare le regole su tale contributo a carico del ricorrente principale se dovuto.

Massime di principio

  • I contributi consortili di bonifica per utenza irrigua sono da qualificare, ai fini prescrizionali, come tributi locali strutturati in obbligazioni periodiche annuali: pertanto si applica la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c.
  • La decorrenza della prescrizione per ogni annualità va fissata al 1° gennaio successivo alla data di approvazione del piano di ripartizione della spesa (R.D. 215/1933, art. 15): il dies a quo è il primo giorno dell'annualità contabile di riferimento.
  • Le disposizioni regionali che sospendono la "riscossione" non incidono automaticamente sulla prescrizione in senso assoluto; la sospensione della riscossione e l'interruzione della prescrizione sono istituti distinti e la riscossione in acconto/ruoli provvisori può comunque interrompere validamente la prescrizione.
  • L'emissione di ruoli o atti di riscossione anche in forma provvisoria (acconti, conguagli) è idonea a rendere il credito esigibile e ad interrompere la prescrizione riferita alla specifica annualità.
  • Gli agenti della riscossione risultano legittimati, per effetto della clausola di continuità e della normativa vigente, a procedere alla riscossione dei contributi consortili.
  • In presenza di contrasto ermeneutico rilevante su questioni di diritto (es.: durata e decorrenza della prescrizione) il giudice può compensare le spese tra le parti; tuttavia la risoluzione sostanziale richiede l'analisi combinata della normativa statale (R.D., codice civile) e delle previsioni regionali.

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