Ordinanza n. 1393/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Settore Attività Produttive e Sviluppo Economico/SUAP Commercio Artigianato, Agricoltura e Trasporti prot. G. 0036129/2026 – U – 11/03/2026, notificato a mezzo pec l’11.03.2026, recante revoca della autorizzazione al funzionamento n. 96A del 10.12.2024, e di ogni altro atto antecedente, presupposto e connesso e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca dell'autorizzazione al funzionamento di una struttura
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La cooperativa ha impugnato la revoca dell'autorizzazione al funzionamento n. 96A del 10 dicembre 2024, chiedendone la sospensione cautelare, insieme agli atti presupposti, connessi e consequenziali. Dal testo emerge anche una censura di incompetenza, contestata dal Comune sul rilievo che le articolazioni interne dell'ente non inciderebbero sulla competenza dell'amministrazione comunale. La revoca traeva origine da plurime irregolarità riscontrate nella struttura in occasione di tre sopralluoghi, effettuati il 27 marzo 2025, il 15 gennaio 2026 e il 25 febbraio 2026.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris, ritenendo che il ricorso non deducesse motivi suscettibili di probabile accoglimento nel merito. In particolare, ha valorizzato la reiterazione degli accertamenti ispettivi e le risultanze dell'ultimo sopralluogo del 25 febbraio 2026: nonostante i rilievi già comunicati con nota del 26 gennaio 2026, la struttura non si era adeguata e permanevano difformità e carenze nello svolgimento del servizio. Il Collegio ha inoltre ritenuto condivisibile, allo stato cautelare, la tesi del Comune secondo cui non rilevano le articolazioni interne dell'ente ai fini della censura di incompetenza. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare; il TAR ha escluso la probabile fondatezza delle censure e ha respinto la richiesta di sospensione.
Massime di principio
- In sede cautelare, la reiterazione degli accertamenti ispettivi e la permanenza delle irregolarità nonostante una precedente contestazione amministrativa possono escludere il fumus boni iuris della domanda di sospensione della revoca dell'autorizzazione.
- Quando la revoca di un'autorizzazione è fondata su plurime irregolarità accertate mediante sopralluoghi successivi, l'assenza di adeguamento da parte del titolare dopo la contestazione delle carenze costituisce elemento idoneo a sostenere, almeno in fase cautelare, la legittimità dell'azione amministrativa.
- Ai fini della competenza dell'amministrazione comunale, le mere articolazioni interne dell'ente non assumono rilievo quando l'atto sia comunque riferibile all'ente competente, salva la dimostrazione di una diversa attribuzione normativa della potestà decisoria.
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