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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21905/2025 del 10/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Parma che non aveva convalidato l'arresto in flagranza operato dalla polizia nei confronti di Daisy Pittella per il reato di cui all'art. 628, comma 2 c.p. Il ricorso deduceva violazione delle norme sull'arresto in flagranza (artt. 382 e 283 c.p.p.), evidenziando che la polizia era intervenuta pochi attimi dopo la rapina presso l'esercizio commerciale, trovando la persona ancora sul posto, trattenuta dall'addetto alla vigilanza e inveente contro la vicedirettrice: si trattava dunque di una ipotesi di "quasi flagranza". In via subordinata si prospettava l'ipotesi di arresto obbligatorio da parte del privato ai sensi dell'art. 383 c.p.p.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto che l'arresto fosse legittimo in quanto effettuato nella situazione di "quasi flagranza": gli agenti erano intervenuti pochi minuti dopo l'evento, avevano personalmente assistito a una fase finale della condotta (la ricorrente era ancora sul luogo, vicino alle casse, trattenuta dall'addetto alla vigilanza e inveente contro la vicedirettrice) e quindi potevano ritenere con alta probabilità che ella avesse poco prima commesso l'impossessamento illecito della merce. La decisione del G.I.P. di non convalidare l'arresto è stata ritenuta errata per aver valutato in maniera eccessivamente letterale la nozione di "tracce del reato" trascurando il contesto percepito dagli agenti.

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen. (rapina)

    art. 628, comma secondo, cod. pen.

    Nella fattispecie è il titolo di reato contestato (rapina cd. impropria) rispetto al quale è stato valutato il quadro fatico di flagranza/quasi-flagranza

  • art. 382 cod. proc. pen. (arresto in flagranza)

    La Corte interpreta la nozione di "tracce del reato" in senso non puramente letterale: può comprendere anche elementi comportamentali e il contesto percepito dagli agenti intervenuti in stretta contiguità temporale rispetto al fatto, idonei a fondare con alta probabilità la responsabilità dell'indiziato (quasi flagranza)

  • art. 283 cod. proc. pen.

    artt. 382 e 283 cod. proc. pen. (richiamati nel ricorso)

    Richiamato nel ricorso come parte della disciplina sull'arresto in flagranza; la decisione valorizza l'interpretazione giurisprudenziale che consente la quasi-flagranza quando gli elementi direttamente percepiti dagli agenti collegano con alta probabilità l'indiziato al reato

  • art. 383 cod. proc. pen. (arresto da parte del privato)

    Richiamato in via subordinata: qualora non sussistesse la flagranza/quasi-flagranza, potrebbe comunque configurarsi l'arresto obbligatorio da parte del privato che abbia sorpreso l'autore del reato, anche se non sia stata esercitata forza fisica per trattenerlo (c.d. trattenimento senza forza)

  • art. 611 cod. proc. pen. (procedimento per cassazione)

    Norma procedurale rilevante ai fini del rito con cui il ricorso per cassazione è stato trattato

Massime di principio

  • La "quasi flagranza" può essere riconosciuta non solo sulla base di tracce materiali evidenti, ma anche sulla base del comportamento dell'indiziato e del contesto immediatamente percepito dagli agenti intervenuti pochi istanti dopo il fatto; tali elementi, se ritenuti con alta probabilità indicativi della recente commissione del reato, legittimano l'arresto in flagranza.
  • Non è sufficiente, ai fini della legittimità dell'arresto, basarsi esclusivamente sulle indicazioni fornite dalla vittima o da terzi se gli agenti non hanno avuto autonoma percezione di elementi collegabili all'indiziato; l'arresto basato solo su segnalazioni altrui può essere illegittimo.
  • La presenza di personale di vigilanza che trattiene il sospetto e la descrizione di atteggiamenti aggressivi o di contesto violento possono integrare le 'tracce' necessarie a fondare la quasi-flagranza, anche se gli oggetti sottratti non sono materialmente addosso al sospetto al momento dell'intervento (perché trattenuti da terzi).
  • Se il requisito della quasi-flagranza non fosse sussistente, va valutata la possibilità dell'arresto operato dal privato (art. 383 c.p.p.), con la conseguenza che anche il trattenimento da parte di vigilantes può assumere rilievo ai fini della legittimità della successiva attività di polizia giudiziaria.
  • È fondamentale che gli operatori di polizia documentino nel verbale gli elementi di diretta percezione e il contesto temporale (quanto è stato breve l'intervallo dall'evento) per poter validamente sostenere la sussistenza della flagranza o della quasi-flagranza.

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