Cassazione Penale, Sentenza n. 29223/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza del Tribunale di Messina che li aveva condannati per gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, comma 1, d.lgs. 152/2006). Denunciavano: (1) travisamento e mancata motivazione nella valutazione del compendio probatorio (soprattutto sulla titolarità/uso del veicolo e sulla consapevolezza dei vettori circa l'assenza di autorizzazioni); (2) mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (nuova causa di non punibilità); (3) errori nella dosimetria della pena e mancata concessione della sospensione condizionale della pena (artt. 133 e 164 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo ha ritenuto che non fosse configurabile un "travisamento della prova" idoneo a giustificare il sindacato di legittimità, perché i ricorrenti invocavano in realtà una rivalutazione del significato probatorio delle dichiarazioni e non una palese ed incontrovertibile discrepanza tra documenti/dichiarazioni e la loro lettura da parte del giudice. Sul secondo e terzo motivo ha dichiarato l'inammissibilità perché i ricorrenti non avevano chiesto l'applicazione dell'art. 131-bis né la sospensione della pena in sede di merito (mancata tempestiva deduzione/istanza), rendendo inammissibile sollevare tali questioni per la prima volta in Cassazione. Quanto alla dosimetria della pena, la Corte l'ha ritenuta congrua e motivata, con applicazione della sola pena pecuniaria in favore della scelta di favore e riconoscimento di attenuanti generiche. Condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a versare, in favore della Cassa delle ammende, la somma equitativamente fissata in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
Norme richiamate
d.lgs. 152/2006, art. 256, comma 1
in caso di gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi, pena dell'arresto da tre mesi a un anno o dell'ammenda da € 2.600 a € 26.000
La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della fattispecie e ha considerato legittima la determinazione della pena nella sola forma pecuniaria, in favore della scelta di favore e al netto delle attenuanti generiche.
codice penale, art. 131-bis
La norma può creare una causa di non punibilità sopravvenuta; tuttavia la sua applicabilità non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione se non è stata richiesta o discussa in sede di merito.
codice penale, art. 133
Riguarda la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto la determinazione della pena da parte del giudice di merito adeguatamente motivata e non suscettibile di revisione sommaria in Cassazione senza specificità.
codice penale, art. 164
Regola la sospensione condizionale della pena; la Corte ha ricordato che il mancato riconoscimento non può essere censurato in Cassazione se il beneficio non è stato richiesto nel giudizio di merito.
codice di procedura penale, art. 616
Stabilisce gli oneri a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; qui ha giustificato l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende e le spese processuali.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per rivalutare il merito probatorio: i motivi che chiedono una diversa valutazione delle prove sono inammissibili salvo che non dimostrino un travisamento palese e non controvertibile.
- Il vizio di "travisamento della prova" richiede una discrepanza manifesta tra il senso intrinseco di una prova documentale/dichiarativa e la sua interpretazione giudiziale; non basta contestare la valutazione del significato probatorio.
- Questioni relative a nuove cause di non punibilità (es. art. 131-bis c.p.) o alla sospensione condizionale della pena devono essere sollevate e richieste in sede di merito (in prime o in appello) per essere valutabili in Cassazione.
- Le censure sulla dosimetria della pena in Cassazione richiedono specificità e motivazione: contestazioni generiche sono manifestamente infondate.
- In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende; è importante valutare la fondatezza e la tempestività delle censure prima di proporre ricorso.
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