Regolamento (UE) 2017/2188
Regolamento delegato (UE) 2017/2188 della Commissione, dell'11 agosto 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la deroga ai requisiti di fondi propri per determinate obbligazioni garantite (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul CRR per eliminare la scadenza temporale della deroga che consente alle autorità competenti di superare, per alcune obbligazioni garantite, il limite del 10% previsto dall’articolo 129. La modifica è giustificata dall’esigenza di certezza del diritto e dalla constatazione che in alcuni ordinamenti il ricorso a tale deroga è ancora rilevante per il modello di business di alcuni enti. Dal 1º gennaio 2018 la deroga diventa quindi permanente, ferma restando la possibilità di una futura revisione della disciplina sulle obbligazioni garantite.
Modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per rendere permanente la deroga al limite del 10% applicabile a determinate obbligazioni garantite.
Ambito di applicazione
Si applica alle autorità competenti degli Stati membri e agli enti che emettono o detengono obbligazioni garantite rientranti nell’articolo 129, paragrafo 1, lettere d) ed f), del regolamento (UE) n. 575/2013. Riguarda in particolare le quote senior emesse da Fonds Communs de Créances francesi e soggetti per la cartolarizzazione equivalenti ai Fonds Communs de Créances francesi. Non disciplina altri profili delle obbligazioni garantite, ma solo la possibilità di derogare al limite del 10% previsto dal CRR. Si applica dal 1º gennaio 2018, pur entrando in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Modifica della deroga ai requisiti di fondi propri per determinate obbligazioni garantite
Il regolamento delegato (UE) 2017/2188 modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) per quanto riguarda la deroga al limite del 10% applicabile a determinate obbligazioni garantite. L’intervento si colloca nel quadro del riesame previsto dall’articolo 503, paragrafo 4, del CRR e risponde all’esigenza di assicurare certezza del diritto, tenendo conto dell’uso ancora significativo della deroga in alcuni contesti nazionali.
Contesto e finalità
La Commissione, sulla base di una consulenza tecnica dell’Autorità bancaria europea e della relazione sui quadri di riferimento e i requisiti patrimoniali per le obbligazioni garantite nell’Unione, ha concluso che in un numero limitato di casi la disciplina nazionale consente l’inclusione di specifiche attività o strutture collegate alle obbligazioni garantite. Poiché alcuni enti fondano il proprio modello di business sull’applicazione della deroga concessa dalle autorità competenti, si è ritenuto opportuno evitare l’estinzione automatica della possibilità di deroga e renderla stabile.
Oggetto della modifica normativa
L’articolo 1 del regolamento sostituisce la frase introduttiva dell’articolo 496, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. La nuova formulazione consente alle autorità competenti di derogare, in tutto o in parte, al limite del 10% per le quote senior emesse da Fonds Communs de Créances francesi o da soggetti per la cartolarizzazione equivalenti ai Fonds Communs de Créances francesi, nei casi previsti dall’articolo 129, paragrafo 1, lettere d) ed f), del CRR, a condizione che siano soddisfatte entrambe le condizioni richieste dalla norma.
Ambito soggettivo e oggettivo
La disposizione riguarda le autorità competenti chiamate ad autorizzare la deroga e, indirettamente, gli enti che emettono o detengono strumenti rientranti nella disciplina sulle obbligazioni garantite. Il perimetro materiale è circoscritto alle quote senior emesse dai soggetti indicati e alla loro rilevanza ai fini dei requisiti prudenziali del CRR. Il regolamento non introduce nuovi requisiti patrimoniali generali, ma interviene unicamente sul regime della deroga al limite del 10%.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1º gennaio 2018. Da tale data la deroga non è più soggetta al termine finale precedentemente previsto, configurandosi come permanente, salva una futura revisione della disciplina delle obbligazioni garantite.
Disposizioni principali
Riformulazione della deroga al limite del 10%
L’articolo 1 sostituisce la frase introduttiva dell’articolo 496, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. Le autorità competenti possono derogare, in tutto o in parte, al limite del 10% per le quote senior emesse da Fonds Communs de Créances francesi o da soggetti per la cartolarizzazione equivalenti ai Fonds Communs de Créances francesi di cui all’articolo 129, paragrafo 1, lettere d) ed f), purché siano soddisfatte entrambe le condizioni previste dalla norma.
Effetto della modifica: deroga permanente
La modifica elimina la data di scadenza originariamente prevista per la deroga dell’articolo 496, paragrafo 1, rendendo possibile la sua applicazione oltre il 31 dicembre 2017. La Commissione motiva la scelta con esigenze di certezza del diritto e con la persistente rilevanza della deroga per alcuni modelli di business nel mercato delle obbligazioni garantite.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile dal 1º gennaio 2018. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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