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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28046/2021 del 14/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Piperno aveva chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per l'esecuzione eseguita da Equitalia (pignoramento del quinto dello stipendio), sostenendo che l'esecuzione si era basata su cartelle esattoriali mai notificate e che la Commissione Tributaria aveva annullato l'iscrizione ipotecaria per mancanza di notifica; il Tribunale rigettò la domanda, la Corte d'appello accolse il gravame e condannò Equitalia al risarcimento; Equitalia impugnò in Cassazione contestando, in particolare, che la domanda risarcitoria avrebbe dovuto essere proposta nell'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) e non in un giudizio autonomo, nonche' violazioni di disposizioni del d.P.R. 602/1973.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (violazione art.96 c.p.c. e richiamo agli istituti processuali di opposizione), ritenendo che il risarcimento per esecuzione iniziata senza notifica del titolo doveva essere richiesto nell'opposizione agli atti esecutivi e non in un giudizio autonomo; ha dichiarato assorbito il secondo motivo e ha cassato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello. Ha posto le spese di tutti i gradi a carico di Osvaldo Piperno, liquidandole nei seguenti importi: primo grado euro 3.972 (di cui euro 200 spese vive), grado di appello euro 3.308 (di cui euro 200 spese vive), giudizio di legittimità euro 4.100 (di cui euro 200 spese vive), oltre IVA, cassa forense e spese forfettarie come specificato.

Norme richiamate

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte ha interpretato l'art.96 nel senso che la domanda di risarcimento per responsabilita' aggravata (dolo o colpa grave) connessa a un'esecuzione deve essere proposta nel giudizio in cui si discute l'opposizione all'esecuzione, perche' la competenza funzionale spetta al giudice davanti al quale e' esperita l'opposizione.

  • art. 59 d.P.R. 602/1973

    Norma richiamata dal ricorrente per chiedere il risarcimento; la Corte ha stabilito che l'azione autonoma prevista non esclude l'obbligo di utilizzare gli strumenti tipici di opposizione agli atti esecutivi quando questi sono disponibili.

  • art. 617 c.p.c.

    Rappresenta lo strumento processuale tipico per impugnare la nullita' del pignoramento per mancanza di notifica del titolo; la Corte ha ritenuto che la contestazione della notifica del titolo costituisce oggetto dell'opposizione agli atti esecutivi e che in quella sede deve essere dedotto anche il risarcimento.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Fondamento formale del gravame in Cassazione utilizzato da Equitalia per censurare la violazione di norme di diritto nella sentenza impugnata; la Corte l'ha utilizzato per esaminare la dedotta violazione procedurale.

  • artt. 62-72 d.l. 21.6.2013 n.69 conv. legge 9.8.2013 n.98

    Richiamate in relazione alla composizione del collegio con giudici aggregati; la Corte costituzionale ha declarato tali norme incostituzionali con efficacia differita al 31.10.2025, pertanto eventuali profili di nullita' della costituzione del collegio non rilevavano nel giudizio attuale.

  • art. 91 e art. 385 c.p.c.

    Norme applicate per regolare le spese di giudizio: la Corte ha posto le spese a carico della parte soccombente (Piperno) e ne ha liquidato gli importi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002

    Norma richiamata in relazione all'eventuale integrazione del contributo unificato da parte del ricorrente; la Corte ha dato atto delle eventuali conseguenze amministrative sul versamento.

  • art. 10, 26, 49 d.P.R. 602/1973

    Richiamate da Equitalia nel secondo motivo per sostenere che l'annullamento tributario non annulla automaticamente ogni attivita' esecutiva; la Corte ha ritenuto il motivo assorbito e non ha esaminato il merito in virtù dell'accoglimento del primo motivo.

Massime di principio

  • Se l'esecuzione forzata si basa su una cartella esattoriale che si ritiene non sia stata notificata, il rimedio ordinario e' l'opposizione agli atti esecutivi (art.617 c.p.c.) e in quella sede va anche proposta la domanda di risarcimento per responsabilita' aggravata ai sensi dell'art.96 c.p.c.
  • La domanda autonoma di risarcimento contro l'agente della riscossione e' ammissibile solo in casi eccezionali, quando sia stato impossibile utilizzare gli strumenti di opposizione; in mancanza di tale impedimento la Corte di legittimita' cassera' la sentenza favorevole al ricorrente.
  • Una pronuncia del giudice tributario che accerta la mancata notifica della cartella e annulla l'iscrizione ipotecaria puo' incidere sulla legittimita' dell'esecuzione, ma il debitore deve comunque dedurre tale circostanza nell'opposizione agli atti esecutivi per ottenere la declaratoria di nullita' e/o il risarcimento.
  • Le contestazioni sulla regolare costituzione del collegio per presenza di giudici onorari sono oggi rilevanti alla luce della giurisprudenza costituzionale, ma gli effetti sono in parte differiti; pertanto, nella maggior parte dei casi, tali rilievi non comportano automaticamente la nullita' della decisione impugnata.

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