Cassazione Penale, Sentenza n. 09452/2026 del 11/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Avellino che aveva respinto il riesame del decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. il 18/09/2025, diretto alla confisca del presunto profitto del reato previsto dall'art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000, per un importo complessivo di euro 12.331.399,24 da apporre pro quota tra trenta società (tra cui CLIVMA) ovvero, in caso di mancato rinvenimento, per equivalente sui beni degli indagati. I ricorrenti denunciano violazione di legge per carenza di motivazione sul fumus commissi delicti, omissione di considerazione di doglianze difensive, contestano l'affermazione che CLIVMA abbia acquistato crediti "super ace" dalla BLURED e sostengono che non vi fosse nuova richiesta del Pubblico ministero antecedente al decreto di sequestro. Inoltre la difesa sostiene che i cessionari di crediti non potevano verificare i precedenti passaggi e si erano legittimamente affidati alla piattaforma e ai controlli dell'Agenzia delle Entrate; richiamano anche la disciplina dell'art. 19 d.l. n. 73/2021 e la non retroattività delle modifiche introdotte dal d.l. n. 39/2024.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi infondati e li ha respinti. Ha ritenuto che il decreto di sequestro fosse stato emesso dal G.I.P. sulla base di una richiesta del Pubblico ministero del 15/09/2025 (smentendo la tesi difensiva sulla mancanza di nuova richiesta) e che la valutazione del Tribunale di Avellino contenesse motivazione sufficiente e coerente circa il fumus commissi delicti. Il provvedimento ha evidenziato plurimi passaggi anomali dei crediti, inesistenza di rapporti commerciali giustificativi, rilevante entità degli importi e omissione dell'onere di controllo da parte della società utilizzatrice, elementi che possono indicare il dolo generico o l'accettazione del rischio. La Corte ha richiamato orientamenti di legittimità secondo cui l'omessa verifica dei requisiti per l'utilizzo in compensazione non esclude l'elemento soggettivo del reato e che l'inesistenza del credito è, salvo prova contraria, indizio della coscienza e volontà di ingannare il fisco. Pertanto il sequestro è stato confermato e il ricorso respinto.
Norme richiamate
art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000
Fondamento normativo del reato di indebita compensazione e del relativo profitto aggredibile con sequestro preventivo; la Corte ha ritenuto che l'uso di crediti inesistenti o non spettanti e la mancata verifica dei presupposti per la compensazione possano integrare l'elemento soggettivo richiesto.
art. 325 cod. proc. pen.
Regola l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di appello e riesame di misure cautelari reali: è ammesso per sola violazione di legge, comprensiva degli errori in iudicando/in procedendo e dei vizi della motivazione tali da renderla inesistente o priva dei requisiti minimi.
art. 19 d.l. n. 73/2021
Richiamato dalla difesa per sostenere la responsabilità limitata dei cessionari; la Corte, tuttavia, ha ritenuto prevalente l'interpretazione giurisprudenziale secondo cui il cessionario utilizzatore deve comunque verificare le condizioni oggettive e formali per l'utilizzo del credito in compensazione.
d.l. n. 39/2024
Citato dalla difesa per sostenere che le modifiche introdotte (limitazione delle cessioni e responsabilità solidale nell'ultimo passaggio) non avevano efficacia retroattiva; la Corte non ha ritenuto decisivo tale argomento rispetto alla valutazione del fumus nella fase cautelare.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 238235 del 2021
Riferimento utilizzato nel provvedimento impugnato per affermare che, pur essendo previsti controlli più approfonditi sull'originario beneficiario, il cessionario finale non è esentato dall'onere di verificare origine, tempi e movimentazione del credito; la Corte ha ritenuto legittimo considerare tale onere come elemento valutabile ai fini del fumus.
Massime di principio
- In materia di indebita compensazione (art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000) l'esistenza di passaggi anomali, assenza di rapporti commerciali giustificativi e l'elevata entità dei crediti costituiscono elementi indiziari rilevanti ai fini del fumus commissi delicti.
- Il cessionario/utilizzatore del credito d'imposta ha un onere di verifica delle condizioni oggettive e formali prima e al momento dell'utilizzo in compensazione; l'affidamento esclusivo alla disponibilità del credito sulla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate non esclude automaticamente l'obbligo di controllo.
- L'inesistenza del credito è, salvo prova contraria, indizio della consapevolezza del contribuente di bilanciare i debiti con crediti artatamente creati e può dunque contribuire a dimostrare il dolo o l'accettazione del rischio.
- I ricorsi per cassazione avverso ordinanze cautelari reali sono ammissibili solo per questioni di diritto e per gravi vizi della motivazione; critiche generiche e non specifiche alla motivazione del giudice del riesame risultano in genere insufficienti.
- La disciplina sopravvenuta che limita cessioni o impone responsabilità tra cedente e cessionario può essere richiamata dalla difesa, ma non determina automaticamente l'irretroattività degli effetti cautelari quando il giudice, sulla base degli elementi disponibili, riscontra un fumus convincente.
- Nella fase cautelare, la mancanza di prove definitive non impedisce misure preventive se esistono elementi indiziari gravi, concreti e attuali tali da giustificare il potere cautelare; le obiezioni difensive devono puntare a specifiche carenze motivazionali o probatorie.
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