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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09452/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Avellino che aveva respinto il riesame del decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. il 18/09/2025, diretto alla confisca del presunto profitto del reato previsto dall'art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000, per un importo complessivo di euro 12.331.399,24 da apporre pro quota tra trenta società (tra cui CLIVMA) ovvero, in caso di mancato rinvenimento, per equivalente sui beni degli indagati. I ricorrenti denunciano violazione di legge per carenza di motivazione sul fumus commissi delicti, omissione di considerazione di doglianze difensive, contestano l'affermazione che CLIVMA abbia acquistato crediti "super ace" dalla BLURED e sostengono che non vi fosse nuova richiesta del Pubblico ministero antecedente al decreto di sequestro. Inoltre la difesa sostiene che i cessionari di crediti non potevano verificare i precedenti passaggi e si erano legittimamente affidati alla piattaforma e ai controlli dell'Agenzia delle Entrate; richiamano anche la disciplina dell'art. 19 d.l. n. 73/2021 e la non retroattività delle modifiche introdotte dal d.l. n. 39/2024.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi infondati e li ha respinti. Ha ritenuto che il decreto di sequestro fosse stato emesso dal G.I.P. sulla base di una richiesta del Pubblico ministero del 15/09/2025 (smentendo la tesi difensiva sulla mancanza di nuova richiesta) e che la valutazione del Tribunale di Avellino contenesse motivazione sufficiente e coerente circa il fumus commissi delicti. Il provvedimento ha evidenziato plurimi passaggi anomali dei crediti, inesistenza di rapporti commerciali giustificativi, rilevante entità degli importi e omissione dell'onere di controllo da parte della società utilizzatrice, elementi che possono indicare il dolo generico o l'accettazione del rischio. La Corte ha richiamato orientamenti di legittimità secondo cui l'omessa verifica dei requisiti per l'utilizzo in compensazione non esclude l'elemento soggettivo del reato e che l'inesistenza del credito è, salvo prova contraria, indizio della coscienza e volontà di ingannare il fisco. Pertanto il sequestro è stato confermato e il ricorso respinto.

Norme richiamate

  • art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000

    Fondamento normativo del reato di indebita compensazione e del relativo profitto aggredibile con sequestro preventivo; la Corte ha ritenuto che l'uso di crediti inesistenti o non spettanti e la mancata verifica dei presupposti per la compensazione possano integrare l'elemento soggettivo richiesto.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Regola l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di appello e riesame di misure cautelari reali: è ammesso per sola violazione di legge, comprensiva degli errori in iudicando/in procedendo e dei vizi della motivazione tali da renderla inesistente o priva dei requisiti minimi.

  • art. 19 d.l. n. 73/2021

    Richiamato dalla difesa per sostenere la responsabilità limitata dei cessionari; la Corte, tuttavia, ha ritenuto prevalente l'interpretazione giurisprudenziale secondo cui il cessionario utilizzatore deve comunque verificare le condizioni oggettive e formali per l'utilizzo del credito in compensazione.

  • d.l. n. 39/2024

    Citato dalla difesa per sostenere che le modifiche introdotte (limitazione delle cessioni e responsabilità solidale nell'ultimo passaggio) non avevano efficacia retroattiva; la Corte non ha ritenuto decisivo tale argomento rispetto alla valutazione del fumus nella fase cautelare.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 238235 del 2021

    Riferimento utilizzato nel provvedimento impugnato per affermare che, pur essendo previsti controlli più approfonditi sull'originario beneficiario, il cessionario finale non è esentato dall'onere di verificare origine, tempi e movimentazione del credito; la Corte ha ritenuto legittimo considerare tale onere come elemento valutabile ai fini del fumus.

Massime di principio

  • In materia di indebita compensazione (art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000) l'esistenza di passaggi anomali, assenza di rapporti commerciali giustificativi e l'elevata entità dei crediti costituiscono elementi indiziari rilevanti ai fini del fumus commissi delicti.
  • Il cessionario/utilizzatore del credito d'imposta ha un onere di verifica delle condizioni oggettive e formali prima e al momento dell'utilizzo in compensazione; l'affidamento esclusivo alla disponibilità del credito sulla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate non esclude automaticamente l'obbligo di controllo.
  • L'inesistenza del credito è, salvo prova contraria, indizio della consapevolezza del contribuente di bilanciare i debiti con crediti artatamente creati e può dunque contribuire a dimostrare il dolo o l'accettazione del rischio.
  • I ricorsi per cassazione avverso ordinanze cautelari reali sono ammissibili solo per questioni di diritto e per gravi vizi della motivazione; critiche generiche e non specifiche alla motivazione del giudice del riesame risultano in genere insufficienti.
  • La disciplina sopravvenuta che limita cessioni o impone responsabilità tra cedente e cessionario può essere richiamata dalla difesa, ma non determina automaticamente l'irretroattività degli effetti cautelari quando il giudice, sulla base degli elementi disponibili, riscontra un fumus convincente.
  • Nella fase cautelare, la mancanza di prove definitive non impedisce misure preventive se esistono elementi indiziari gravi, concreti e attuali tali da giustificare il potere cautelare; le obiezioni difensive devono puntare a specifiche carenze motivazionali o probatorie.

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