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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28739/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un preliminare di compravendita immobiliare stipulato nel 1987: la società promissaria acquirente aveva agito per il risarcimento del danno da inadempimento del promittente venditore, dopo che era stato avviato un procedimento di espropriazione sul bene promesso in vendita. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per prescrizione. In appello, la società attrice era stata dichiarata fallita; la Corte d'appello aveva quindi dichiarato l'interruzione del processo. Successivamente, l'ex amministratore della società fallita aveva riassunto il giudizio, deducendo l'inerzia del curatore e un proprio interesse personale a coltivare la causa, anche in relazione alla posizione di imputato in un procedimento penale per bancarotta fraudolenta. I motivi di ricorso in cassazione censuravano: 1) la mancata applicazione del criterio, invocato dal ricorrente, secondo cui il termine per la riassunzione decorre dalla dichiarazione giudiziale portata a conoscenza delle parti, con richiamo all'art. 143 d.lgs. 14/2019, all'art. 12 preleggi, all'art. 300 c.p.c. e al favor rei; 2) la mancata dichiarazione immediata dell'estinzione in udienza, sostenendo che il provvedimento di interruzione non adottato subito avrebbe impedito di utilizzare integralmente il termine di riassunzione, con violazione degli artt. 305 c.p.c. e 24 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi, ritenendoli infondati. Ha applicato il principio, già chiarito dalle Sezioni Unite n. 12154 del 2021, secondo cui, in caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica, ma il termine per riassumere o proseguire decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione è portata a conoscenza di ciascuna parte. Poiché nel caso concreto la dichiarazione di interruzione era stata resa in udienza il 4 luglio 2017, da tale data decorreva il termine; era irrilevante la mancata partecipazione del difensore della società fallita a quella udienza. È stata inoltre esclusa la rilevanza dell'art. 143 d.lgs. 14/2019, perché non ancora vigente. Il ricorso è stato quindi respinto; le spese sono state compensate per le incertezze giurisprudenziali esistenti al momento della proposizione del ricorso; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 143 d.lgs. 14/2019

    non applicabile ratione temporis al giudizio, perché la norma non era ancora entrata in vigore al momento dei fatti processuali

  • art. 12 preleggi

    invocato dal ricorrente per sostenere un criterio interpretativo diverso sul dies a quo, ma la censura è stata disattesa

  • art. 300 c.p.c.

    richiamato in relazione agli effetti dell'interruzione del processo per fallimento

  • art. 305 c.p.c.

    il termine di riassunzione decorre dalla legale conoscenza della dichiarazione di interruzione; la doglianza sulla tardività è stata respinta

  • art. 24 Cost.

    invocato per lamentare la lesione del diritto di difesa, ma la Corte ha escluso che vi fosse compressione illegittima del termine

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione

  • art. 1-bis d.P.R. 115/2002

    richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • In caso di apertura del fallimento di una parte, l'interruzione del processo opera automaticamente, ma il termine per la riassunzione o prosecuzione decorre solo dal momento in cui la dichiarazione giudiziale di interruzione sia portata a conoscenza legale di ciascuna parte.
  • Se la dichiarazione di interruzione è resa in udienza, essa è idonea a far decorrere il termine di riassunzione, anche se una parte o il suo difensore non siano presenti all'udienza, purché la conoscenza legale dell'evento sia comunque assicurata.
  • Non può essere invocata una disciplina sopravvenuta, non ancora vigente al tempo del processo, per rideterminare il dies a quo del termine di riassunzione.
  • La mancata immediata pronuncia di estinzione in udienza non comporta di per sé nullità o violazione del diritto di difesa se il sistema processuale consente comunque la decorrenza certa del termine di riassunzione dalla conoscenza legale dell'interruzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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