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Sentenza

Sentenza n. 4434/2026 - Napoli, Sezione 1

per l’annullamento a) del provvedimento prot. n. PI014575-26 del 26.01.2026, con cui veniva comunicata l’esclusione dalla procedura, avente ad oggetto “Realizzazione di un edificio a 3 piani (ex art. 20 III fase L. 67/88) – Procedura negoziata per servizi di ingegneria e architettura per adeguamento del progetto esecutivo lotto n. 2, riguardante la realizzazione delle aree esterne, tunnel di collegamento e centrali tecnologiche oltre alla progettazione esecutiva di un impianto di trigenerazione (L.160/2019 c.14, art. 1)”, dell’RTP Ing. Giovanni Toscano (primo classificato); b) del provvedimento dell’Amministrazione del 26.01.2026, con cui si comunicava l’aggiudicazione in via provvisoria in favore del RTP Ing. Antonio Nigro, secondo classificato, richiamato nel provvedimento sub a); c) del verbale di 2° seduta straordinaria del 21.01.2026, con cui l’A.O.R.N. escludeva il RTP Ing. Giovanni Toscano, proponendo al RUP l’aggiudicazione della procedura al secondo in ordine di arrivo, ovvero il RTP Nigro – Speranza – Zattera – Perri - Veltri, allegato al provvedimento sub a); d) del verbale di 1° seduta straordinaria del 14.01.2026, mediante il quale l’A.O.R.N. applicava il soccorso istruttorio, chiedendo al RTP Ing. Toscano di presentare un mandato collettivo speciale, recante data di produzione certa e anteriore al termine di presentazione dell’offerta, allegato al provvedimento sub a); e) per quanto occorra, se ed in quanto lesivi, dei verbali di gara nn. 1,2,3,4,5,6 rispettivamente del 28.10.2025, 04.11.2025, 06.11.2025, 14.11.2025, 26.11.2025 e 26.11.2025, mai comunicati né notificati, di contenuto sconosciuto; f) per quanto occorra, se ed in quanto lesivo, del bando di gara; g) per quanto occorra, se ed in quando lesivo, del disciplinare di gara; h) per quanto occorra, se ed in quanto lesivo, del capitolato di gara; i) per l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere la riammissione in gara; l) per l’accertamento del diritto del RTP ricorrente ad ottenere l’aggiudicazione della commessa; m) per la declaratoria, eventuale, di inefficacia del contratto di appalto, ove eventualmente stipulato, e per l’accertamento del diritto del ricorrente a conseguire l’aggiudicazione della relativa commessa; n) in via subordinata, per il risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi per effetto dell’esecuzione degli atti impugnati; o) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202601318

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura negoziata per servizi di ingegneria e architettura, con conseguente aggiudicazione provvisoria al secondo classificato

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il raggruppamento ricorrente impugnava l’esclusione dalla procedura negoziata per servizi di ingegneria e architettura, disposta perché l’offerta economica era stata sottoscritta dal solo mandatario e non risultava imputabile al raggruppamento. La stazione appaltante aveva ritenuto non idoneo il mandato collettivo speciale prodotto in sede di soccorso istruttorio, poiché sottoscritto digitalmente il 20 gennaio 2026, dopo la scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, fissata al 10 ottobre 2025, e privo di data certa anteriore. Il ricorrente deduceva: l’erroneità del presupposto, sostenendo che il documento recava la data dell’8 ottobre 2025 e la firma autografa di tutti i componenti del raggruppamento; la violazione dell’art. 13 della lettera di invito, che non avrebbe previsto l’esclusione per la mancata sottoscrizione dell’offerta economica da parte di tutti i componenti; la superfluità del mandato, in quanto la dichiarazione di impegno alla costituzione del raggruppamento avrebbe già contenuto gli elementi dell’impegno a conferire il mandato al capogruppo; e la violazione del principio del risultato. Erano inoltre formulate domande di riammissione, aggiudicazione, eventuale declaratoria di inefficacia del contratto e, in subordine, risarcimento per equivalente.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nel corso del giudizio la stazione appaltante aveva revocato l’aggiudicazione e tutti gli atti di gara; all’udienza il difensore del ricorrente aveva dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. Il Collegio ha ritenuto che, in applicazione del principio dispositivo, tale dichiarazione impedisse una decisione di merito: il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, dovendo adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione espressa. Non sono stati quindi esaminati i motivi relativi alla legittimità dell’esclusione. Le spese sono state compensate. In sede cautelare, con ordinanza n. 711/2026, il TAR aveva rilevato che il mandato prodotto appariva privo di data certa ai sensi dell’art. 2704 c.c. e inidoneo a sanare la carenza documentale ai sensi dell’art. 101, comma 1, d.lgs. n. 36/2023; tale valutazione non è stata tuttavia trasfusa in una decisione di merito.

Norme richiamate

  • art. 101, comma 1, d.lgs. 36/2023

    Richiamato, nell’ambito della precedente fase cautelare, quale disciplina del soccorso istruttorio; il mandato privo di data certa anteriore appariva inidoneo a sanare la carenza documentale.

  • art. 2704 c.c.

    Richiamato per il requisito della data certa del mandato prodotto in sede di soccorso istruttorio.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo retto dal principio dispositivo, la dichiarazione della parte di non avere più interesse alla decisione, determinata dalla sopravvenienza di fatti o atti rilevanti, impone la pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, senza che il giudice possa esaminare d’ufficio il merito della controversia.
  • Il giudice amministrativo non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse concreto e attuale alla decisione; una volta manifestato il sopravvenuto difetto di interesse, deve adottare una pronuncia conforme a tale dichiarazione.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieSoccorso istruttorio
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseSoccorso istruttorioOnere della prova e principio dispositivo

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