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Sentenza

Sentenza del 19/10/2020 n. 7063 - Comm. Trib. Prov. Napoli

Massima n. 58/2020 - Tributi locali - IMU-Immobili adibiti a scopi religiosi - Esenzione - Presupposti

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso in rettifica IMU relativo all'anno 2015 (importo complessivo ? 344,25), per contestata assoggettabilità a IMU di immobili che la ricorrente ritiene esenti in quanto destinati esclusivamente a finalità di religione e culto (formazione del clero e opere religiose). Il ricorso denunzia: carenza di motivazione dell'atto impositivo; illegittima qualificazione della ricorrente come soggetto passivo; omissione di riscontro all'istanza di autotutela; e violazione dell'onere probatorio, posto che la ricorrente aveva goduto dell'esenzione negli anni precedenti senza modifiche.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. La Commissione ha ritenuto l'atto impugnato privo di motivazione (la presunta motivazione era una mera elencazione catastale e calcolo aritmetico) e, pertanto, illegittimo. Sotto il profilo del merito, ha inoltre riconosciuto il diritto all'esenzione IMU per gli immobili in questione ai sensi dell'art.7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504/1992 (richiamato dall'art.9, comma 8, D.L. 201/2011), essendo gli immobili posseduti da un ente rientrante tra quelli di cui all'art.73, comma 1, lett. c) del TUIR e destinati esclusivamente alle attività previste dall'art.16, lett. a) della L.222/1985 (attività di religione e di culto, compresa la formazione del clero). La Commissione ha inoltre precisato che la nozione di "utilizzo" comprende i tempi tecnici per ristrutturazioni/adeguamenti e che eventuale utilizzo da parte di altra sezione afferente allo stesso ente non pregiudica l'esenzione. Per la particolarità della fattispecie sono state compensate le spese di giudizio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 504/1992

    Riconosce l'esenzione IMU per immobili posseduti da enti e destinati all'esercizio di attività di culto e affini; la Commissione l'ha applicata agli immobili usati per formazione del clero e opere religiose.

  • D.L. 201/2011

    Collega l'IMU alle disposizioni del D.Lgs. 504/1992; utilizzato come richiamo normativo per applicare l'art.7 del D.Lgs. 504/1992 all'IMU.

  • D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    art.73, comma 1, lett. c)

    Individua i soggetti (enti) rilevanti a fini fiscali; la sentenza considera l'ente ricorrente rientrante tra quelli elencati e quindi tra i soggetti aventi potenzialmente diritto all'esenzione.

  • L. 222/1985

    Definisce le attività di religione e culto (es. esercizio del culto, cura delle anime, formazione del clero, missione, catechesi); la Commissione ha ritenuto che le attività svolte rientrino in tale nozione, giustificando l'esenzione.

  • Regolamento comunale IMU

    Stabilisce che le rettifiche e accertamenti devono essere notificati con un avviso motivato; la Commissione ha ritenuto tale obbligo non assolto dal Comune, rendendo l'atto illegittimo per mancanza di motivazione.

  • Regolamento comunale IMU

    Prevede l'obbligo di dichiarazione iniziale entro il 30 giugno dell'anno successivo e la sua efficacia per gli anni successivi salvo variazioni; la sentenza sottolinea che in assenza di variazioni la ricorrente non era tenuta a ripresentare la dichiarazione e che l'onere della prova sull'assenza dei requisiti di esenzione grava sul Comune.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento IMU deve contenere una motivazione chiara che espliciti l'iter logico-giuridico seguito: la mera elencazione catastale e il calcolo aritmetico non sono sufficienti.
  • Se il contribuente ha beneficiato in precedenza dell'esenzione e non vi sono state variazioni dichiarate, non è tenuto a ripresentare la dichiarazione; spetta all'ente impositore dimostrare la perdita dei presupposti dell'esenzione.
  • Le attività di formazione del clero e le opere religiose rientrano nella nozione di 'attività di religione e di culto' idonea a giustificare l'esenzione IMU quando gli immobili sono destinati esclusivamente a tali finalità.
  • Il concetto di 'utilizzo' dell'immobile comprende anche i tempi tecnici necessari per ristrutturazioni o adeguamenti quando tali lavori siano funzionali a renderlo utilizzabile per attività esenti.
  • L'eventuale utilizzo congiunto o la temporanea occupazione da parte di altra articolazione dello stesso ente non esclude automaticamente l'esenzione, purché i soggetti utilizzatori rientrino tra quelli previsti dalla norma.
  • La compensazione delle spese processuali può essere disposta per particolarità della vicenda anche quando il ricorso venga accolto sul merito e per vizi formali dell'atto amministrativo.

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