Cassazione Civile, Ordinanza n. 06376/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La Corte di cassazione è stata investita di un procedimento di correzione di errore materiale, iscritto d'ufficio, relativo alla sentenza n. 28616/2025, che aveva definito un precedente giudizio di legittimità tra una società e controparti creditorie/finanziarie. Nel provvedimento da correggere, nel dispositivo, compariva l'attestazione finale con l'indicazione della "Sezione Lavoro" della Corte di cassazione, mentre l'intestazione dell'intera sentenza riportava ripetutamente che la decisione era stata resa dalla Sezione Prima Civile. La Corte ha quindi rilevato d'ufficio l'errore materiale e ha disposto la correzione del riferimento alla sezione, sostituendo "Sezione Lavoro" con "Sezione Prima Civile". Il procedimento non riguarda il merito della controversia originaria, ma esclusivamente la rettifica dell'errore nel dispositivo della precedente sentenza.
La decisione
La Corte ha accolto il procedimento di correzione di errore materiale e ha disposto la rettifica della sentenza n. 28616/2025, precisando che nelle righe conclusive del dispositivo, dove era scritto "Sezione Lavoro", deve leggersi "Sezione Prima Civile". Ha altresì mandato alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti ai sensi degli artt. 288, secondo comma, ultimo periodo, c.p.c. e 196-quinquies, quinto comma, disp. att. c.p.c. Non vi è statuizione di merito sulla controversia originaria, ma solo correzione formale dell'errore.
Norme richiamate
Consente l'iscrizione a nuovo ruolo e la trattazione del procedimento di correzione di errore materiale d'ufficio relativo a una sentenza della Corte di cassazione.
secondo comma, ultimo periodo
Regola gli effetti e gli adempimenti connessi alla correzione degli errori materiali nei provvedimenti giudiziari.
art. 196-quinquies disp. att. c.p.c.
Disciplina gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla correzione dell'errore materiale.
Massime di principio
- L'errore materiale contenuto nel dispositivo di una sentenza è correggibile quando risulti evidente dal contesto complessivo del provvedimento e sia riconoscibile senza necessità di rivalutare il merito della decisione.
- Ai fini della correzione dell'errore materiale, è decisivo il raffronto tra il passaggio erroneo e gli altri elementi testuali della sentenza, potendo il contrasto interno al provvedimento dimostrare la natura meramente materiale dell'inesattezza.
- La correzione di errore materiale non incide sulla decisione sostanziale già resa, ma si limita a rettificare il testo del provvedimento per renderlo conforme alla volontà effettivamente espressa dalla Corte.
- Quando l'inesattezza riguarda l'indicazione dell'organo giudicante nella parte finale del dispositivo, la rettifica è ammissibile se l'intestazione e il contenuto dell'atto consentono di individuare con certezza la sezione effettivamente decidente.
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