Cassazione Civile, Ordinanza n. 05936/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (sociosed amministratrice)
La controversia
La controversia nasce dal recesso di un socio da una società in accomandita semplice e dalla successiva transazione con cui l’altra socia si era obbligata a corrispondere una somma di denaro e a trasferire alcuni immobili a titolo di liquidazione della quota. Poiché il trasferimento non era avvenuto spontaneamente, il socio receduto aveva agito in giudizio per ottenere l’esecuzione coattiva degli obblighi assunti; successivamente aveva proposto anche domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. contro l’atto di scioglimento anticipato della società e domanda di risarcimento del danno, assumendo che la controparte avesse mantenuto i beni e li avesse assegnati a sé in sede di scioglimento. Il Tribunale aveva accolto la revocatoria, ma aveva dichiarato inammissibili le altre domande. La Corte d’appello aveva respinto l’impugnazione del soccombente. In cassazione il ricorrente deduceva: (1) violazione degli artt. 100, 112, 183 c.p.c. e 1453 c.c., sostenendo che il giudice d’appello non avesse esaminato la domanda risarcitoria proposta anche in via principale; (2) violazione degli artt. 112, 324 e 100 c.p.c., lamentando che il Tribunale avesse mutato avviso sulla litispendenza relativa alla domanda di risarcimento; (3) violazione degli artt. 1325, 1418, 1457, 1343 e 1345 c.c., assumendo che la domanda subordinata di risoluzione/nullità dovesse comunque essere decisa e che la nullità fosse rilevabile d’ufficio; (4) violazione degli artt. 2668 c.c. e 115 c.p.c., contestando la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale dopo la trascrizione della sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. Ha rilevato, per il primo motivo, che la censura non colpiva la ratio decidendi effettiva, riferita alla domanda subordinata di risoluzione e non a quella risarcitoria, oltre al fatto che la questione non risultava riproposta in appello. Per il secondo motivo ha escluso che l’ordinanza del primo giudice sulla litispendenza avesse efficacia definitiva, perché resa senza la rimessione in decisione e senza precisazione delle conclusioni, sicché il giudice poteva poi decidere diversamente. Per il terzo motivo ha osservato che il ricorrente non aveva spiegato perché, avendo già ottenuto il risultato utile con l’accoglimento della domanda principale di inefficacia, avesse ancora interesse a una pronuncia sulla domanda subordinata; la subordinata risultava comunque assorbita. Per il quarto motivo ha rilevato la mancanza di una chiara allegazione dell’interesse a contestare la cancellazione della trascrizione della domanda, dopo la trascrizione della sentenza, che la sostituiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
richiamato per contestare e poi escludere l’interesse ad agire o a impugnare su specifici capi
art. 112 c.p.c.
usato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per la nozione di assorbimento della domanda subordinata
art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.
citato dal ricorrente nel primo motivo, ma senza accoglimento della censura
art. 1453 c.c.
richiamato dal ricorrente in relazione alla domanda risarcitoria e alla risoluzione
art. 324 c.p.c.
invocato in relazione al preteso giudicato sull’ordinanza sulla litispendenza
art. 1418 c.c.
richiamato per sostenere la nullità della domanda/atto subordinato, ma la censura è stata ritenuta inammissibile
art. 1325 c.c.
citato insieme alle norme sulla nullità del negozio, senza effetto sul decisum
art. 1457, comma 2, c.c.
richiamato nel terzo motivo, ma non è stata accolta alcuna doglianza su di esso
art. 1343 c.c.
citato per sostenere la nullità per causa illecita
art. 1345 c.c.
citato per sostenere la nullità per motivo illecito comune
art. 2668 c.c.
richiamato in tema di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale
art. 115 c.p.c.
citato nel quarto motivo senza che la Corte ravvisasse una decisiva violazione
art. 2901 c.c.
norma posta a fondamento della domanda di inefficacia dell’atto di scioglimento anticipato della società
art. 2935 c.c.
richiamato nel fatto come articolo indicato per l’azione volta a ottenere l’adempimento coattivo, ma il testo non consente ulteriori precisazioni
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza
l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
richiamata come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Cass. sez. Un. 20449/2014
richiamata per affermare che il provvedimento sulla competenza/litispendenza non è autonomamente definitivo in mancanza di rimessione in decisione e precisazione delle conclusioni
Cass. 11742/2021
richiamata in continuità con il principio sopra indicato
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non coglie la vera ratio decidendi della sentenza impugnata, ma si indirizza contro una diversa questione o contro un capo diverso da quello effettivamente deciso.
- Una pronuncia resa dal giudice di primo grado su litispendenza o questione processuale non acquista natura definitivamente decisoria se è stata adottata senza rimessione della causa in decisione e senza integrale precisazione delle conclusioni; il giudice può quindi successivamente rivalutare la questione.
- Quando la domanda principale è accolta e il ricorrente ottiene il risultato utile perseguito, la domanda proposta in via subordinata può ritenersi assorbita per difetto di interesse alla sua decisione autonoma.
- La doglianza sulla cancellazione della trascrizione di una domanda giudiziale è inammissibile se non viene chiarito l’interesse concreto a contestarla, specie quando sia stata trascritta la sentenza che sostituisce la precedente formalità.
- Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione è necessario dedurre specificamente la riproposizione in appello delle questioni non assorbite o non esaminate, non essendo sufficiente una mera allegazione generica.
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