Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 14/12/2018 n. 32411 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate contestava la deduzione, nell'esercizio 2003, della minusvalenza derivante dalla svalutazione della partecipazione nella P. s.r.l. La prima ripresa riguardava la deduzione integrale della minusvalenza di 300.000 euro, ritenuta deducibile fiscalmente soltanto in cinque quote annuali ai sensi del D.L. n. 209/2002. La seconda riguardava un'ulteriore deduzione di 330.000 euro, derivante da un'operazione articolata comprendente l'accollo, da parte della partecipata, del debito dei soci verso la S., la trasformazione del credito in finanziamento infruttifero, la rinuncia al credito e la successiva liquidazione della partecipata. Secondo l'Ufficio, tale operazione era elusiva e priva di valide ragioni economiche ai sensi dell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia e rigettato il secondo. Ha stabilito che la minusvalenza relativa a una partecipazione immobilizzata, se non ancora realizzata, non può essere dedotta integralmente nell'anno di iscrizione, ma deve essere dedotta in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. La mera apertura della liquidazione volontaria non rende definitiva la perdita: essa si considera realizzata soltanto alla chiusura della procedura, quando è possibile determinarne con certezza l'importo. La Corte ha invece ritenuto adeguatamente dimostrate le ragioni economiche dell'operazione infragruppo, individuate nella conservazione di marchi, formule, know-how, immagine e affidamenti bancari del gruppo. La sentenza della CTR è stata quindi cassata limitatamente al primo motivo, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 1, comma 1, lett. b, convertito dalla L. 22 novembre 2002, n. 265

    Ai soli fini fiscali, le minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei quattro anni successivi.

    La norma introduce una disciplina fiscale speciale e derogatoria rispetto ai criteri civilistici: le minusvalenze non realizzate su partecipazioni immobilizzate non sono deducibili integralmente nell'anno di rilevazione, ma devono essere ripartite in cinque esercizi complessivi.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 66, nella versione ratione temporis vigente

    Le minusvalenze dei beni relativi all'impresa sono deducibili se sono realizzate ai sensi dell'art. 54.

    La deducibilità delle minusvalenze patrimoniali è collegata alla loro effettiva realizzazione secondo le modalità previste dalla normativa fiscale.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 54, comma 1, nella versione ratione temporis vigente

    Le plusvalenze [...] concorrono a formare il reddito se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso oppure mediante risarcimento.

    La realizzazione fiscale della perdita o del maggior valore richiede un evento giuridico o economico concreto, come la cessione onerosa o il risarcimento; la semplice svalutazione contabile non basta quando la perdita non è ancora definitiva.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis

    Le operazioni prive di valide ragioni economiche, dirette ad aggirare obblighi o divieti tributari e a ottenere indebiti vantaggi fiscali, possono essere disconosciute. Tuttavia, l'abuso è escluso quando coesistono ragioni extrafiscali apprezzabili, anche organizzative o strategiche, non necessariamente collegate a una redditività immediata.

  • Principio contabile nazionale n. 20, paragrafo 6.2

    Il costo non può essere mantenuto [...] se il titolo alla data di chiusura dell'esercizio risulta durevolmente di valore inferiore al valore di costo.

    Il criterio civilistico della perdita durevole di valore non prevale sulla specifica disciplina fiscale del D.L. n. 209/2002: una svalutazione contabilmente corretta può comunque essere fiscalmente deducibile secondo tempi diversi.

  • Cass. civ., 26 febbraio 2014, n. 4604

    Nel valutare l'abuso del diritto occorre considerare le ragioni economiche e organizzative dell'intero gruppo societario, non soltanto la redditività immediata della singola operazione.

  • Cass. civ., 21 gennaio 2011, n. 1372

    Un'operazione infragruppo non è abusiva per il solo fatto che il risultato economico avrebbe potuto essere raggiunto con una diversa operazione, se sono dimostrate concrete esigenze organizzative e di gestione unitaria.

Massime di principio

  • Quando una norma fiscale speciale disciplina espressamente la deduzione di una perdita non realizzata, essa prevale sui principi civilistici e contabili: la corretta imputazione a bilancio non comporta automaticamente la deducibilità fiscale immediata.
  • La liquidazione volontaria della partecipata, considerata isolatamente, non rende definitiva la minusvalenza sulla partecipazione. Ai fini fiscali, la perdita si considera realizzata e quantificabile con certezza, di regola, soltanto alla chiusura della procedura.
  • Per evitare contestazioni di elusione nelle operazioni infragruppo è necessario documentare preventivamente ragioni extrafiscali concrete, come la tutela di marchi, know-how, clientela, reputazione, continuità aziendale o affidamenti bancari.
  • Le ragioni economiche possono riguardare il gruppo nel suo complesso e non devono necessariamente produrre un profitto immediato; devono però essere effettive, non marginali e coerenti con la struttura e gli obiettivi dell'operazione.
  • L'Amministrazione finanziaria può contestare l'operazione, ma il contribuente deve fornire una prova specifica e documentata delle ragioni economiche sottostanti, della necessità delle singole fasi e della loro coerenza con l'interesse societario.
  • La presenza di un risparmio fiscale non è sufficiente, da sola, a dimostrare l'abuso: occorre verificare se il vantaggio fiscale sia l'unica ragione dell'operazione oppure coesista con valide finalità economiche o organizzative.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.