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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21076/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per detenzione di ingenti quantitativi di marijuana a fini di spaccio, in concorso con altro soggetto, e per il possesso di materiali destinati alla coltivazione. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell'art. 110 c.p. e vizi di motivazione, sostenendo di essere rimasto estraneo al fatto e di aver tenuto una condotta di mera connivenza, limitata a un commento sulla condotta illecita altrui, insufficiente a integrare il concorso, anche nella forma dell'agevolazione. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 114 c.p., lamentando il mancato riconoscimento della attenuante del contributo di minima importanza, assumendo che egli si era soltanto limitato ad accompagnare il coimputato ad Enna e che gli stupefacenti si trovavano già nel veicolo prima del suo avvicinamento. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi non consentiti in sede di legittimità, perché sostanzialmente riproduttivi di censure già esaminate e disattese in merito, privi di specifica critica alla motivazione impugnata e diretti a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio. Ha inoltre ritenuto le doglianze manifestamente infondate, osservando che la motivazione di merito aveva valorizzato un compendio probatorio coerente circa lo stabile inserimento dell'imputato nell'organizzazione finalizzata alla produzione e allo spaccio di marijuana, i suoi rapporti con gli altri membri, la partecipazione alle attività di trasporto, la conoscenza del contenuto del furgone e le intercettazioni che dimostravano consapevolezza del traffico e stupore per il mancato arresto dopo il sequestro.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che le censure erano di fatto dirette a ottenere una diversa lettura delle prove, estranea al sindacato di legittimità, oltre a non confrontarsi in modo specifico con la ratio della sentenza di merito. Ha inoltre escluso la presenza di elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990

    disposizione incriminatrice posta a base della condanna per detenzione a fini di spaccio di marijuana e possesso di materiali destinati alla coltivazione.

  • art. 110 c.p.

    richiamato per contestare la configurabilità del concorso nel reato; la Corte rileva che la censura mira in realtà a rivalutare il compendio probatorio e non incide su vizi di legittimità deducibili.

  • art. 114 c.p.

    richiamato per chiedere il riconoscimento della circostanza attenuante del contributo di minima importanza; la Corte conferma il mancato riconoscimento in ragione del ruolo non marginale dell'imputato nell'attività organizzata.

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per la conseguenza economica della declaratoria di inammissibilità, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 615 c.p.p.

    non citato nel testo.

  • art. 125 c.p.p.

    non citato nel testo.

  • art. 591 c.p.p.

    non citato nel testo.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella richiesta di una diversa valutazione delle prove o in una rilettura alternativa del compendio probatorio già esaminato dai giudici di merito.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata: doglianze meramente riproduttive di censure già disattese o prive di critica puntuale alle argomentazioni decisorie sono inammissibili.
  • La mera connivenza o il semplice atteggiamento passivo non bastano, di per sé, a escludere il concorso quando la motivazione di merito abbia logicamente desunto una partecipazione consapevole e stabile all'attività criminosa da plurimi elementi probatori convergenti.
  • L'attenuante del contributo di minima importanza non può essere riconosciuta quando il giudice di merito accerti, con motivazione congrua, un apporto non marginale all'attività illecita inserito in un'organizzazione strutturata e ripetuta nel tempo.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniElemento soggettivo
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiConcorso di personeOnere della prova

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