Ordinanza n. 2340/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Bando di Concorso dell’Università degli Studi di Palermo indetto con D.R. n. 6697/2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - dell’atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell’art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; - ove occorra, dell’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 30 luglio 2025, Rep. atti n. 125/CSR in merito alla “Determinazione del fabbisogno, per l’anno accademico 2025-2026, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, a norma dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche” e le allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 1, recante il “fabbisogno formativo per l’anno accademico 2025/2026” di medici chirurghi e medici odontoiatri; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente. e per ottenere - l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia) e di ogni altra misura necessaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatorie nazionali dell'8, 21 e 28 gennaio 2026 e atti normativi, organizzativi e di correzione della procedura di ammissione a Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, dopo aver partecipato ai due appelli della selezione, non ha conseguito alcuna sufficienza nelle tre discipline del semestre filtro (Biologia, Chimica e Fisica) ed è rimasta esclusa dalla graduatoria nazionale. Ha contestato, tra l'altro, il mancato arrotondamento dei voti prossimi alla sufficienza, pari a 17,9 in Biologia e 17,5 in Chimica; la mancata previsione di ulteriori scorrimenti per la copertura dei posti residui; la legittimità delle modifiche introdotte dal D.M. n. 1115/2025 rispetto alle regole originarie del D.M. n. 418/2025, alla legge delega n. 26/2025 e al d.lgs. n. 71/2025; la violazione dell'autovincolo e della par condicio; la violazione dell'anonimato e delle garanzie di segretezza delle prove; l'assenza di collegialità nella correzione, la carenza di verbali e di trasparenza, la difformità didattica tra gli atenei, la difficoltà eccessiva delle prove, l'insufficienza dell'accesso agli elaborati e ai criteri di valutazione, nonché il difetto di istruttoria sulla capacità formativa degli atenei e sul fabbisogno professionale. È stata inoltre prospettata l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025, nella parte in cui esclude dalla riforma le università non statali legalmente riconosciute e i corsi in lingua inglese. La ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti e l'ammissione cautelare con riserva e in sovrannumero.
La decisione
La domanda cautelare è stata rigettata per difetto di fumus boni iuris e di periculum in mora, con riserva delle più approfondite valutazioni di merito. Il Tribunale ha rilevato che l'arrotondamento previsto dall'art. 6, comma 3, del D.M. n. 418/2025 opera soltanto per la registrazione del voto nella carriera universitaria e non consente né il superamento di una prova insufficiente né l'inserimento in graduatoria; estenderlo ai voti inferiori alla sufficienza determinerebbe una disparità di trattamento, equiparando situazioni diverse. La ricorrente, non avendo conseguito alcuna sufficienza, non sarebbe stata inserita in graduatoria neppure secondo le regole originarie e non ha dimostrato che l'applicazione di tali regole avrebbe condotto all'immatricolazione. Le modifiche del D.M. n. 1115/2025 sono state ritenute, in questa fase, compatibili con la legge delega e con il d.lgs. n. 71/2025, poiché incidono sulle modalità di formazione della graduatoria e posticipano il recupero dei CFU mancanti, senza eliminare la necessità del conseguimento dei crediti per l'accesso al secondo semestre. Il sistema per sezioni e fasce tutela i candidati che avevano conseguito le tre sufficienze secondo le regole originarie e realizza un bilanciamento non manifestamente irragionevole tra merito, affidamento, copertura dei posti ed esigenze organizzative e didattiche degli atenei. La mancata previsione di ulteriori scorrimenti dopo il 28 gennaio 2026 è stata ritenuta giustificata dalla necessità di stabilizzare tempestivamente le immatricolazioni e garantire il regolare svolgimento del secondo semestre, non essendo il principio di saturazione dei posti assoluto. Le censure sull'anonimato sono state ritenute ipotetiche e non supportate da prova di una concreta possibilità di collegamento tra elaborato e candidato o di alterazione della valutazione; le procedure di chiusura dei contenitori, rilevazione informatica del CINECA, predeterminazione delle risposte e gestione informatizzata della correzione escludono, allo stato, un'incidenza effettiva sull'imparzialità. Le doglianze sulla collegialità, sui verbali e sulla difformità didattica sono state considerate generiche; quelle sulla difficoltà delle prove rientrano nella discrezionalità tecnica e non evidenziano vizi macroscopici. La mancata disponibilità immediata della documentazione di correzione non è stata qualificata come vizio della procedura, pur rilevandosi che gli strumenti informativi avrebbero dovuto essere tempestivamente predisposti. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta priva, allo stato, di rilevanza e non manifesta infondatezza: l'applicazione graduale della riforma alle diverse categorie di atenei e ai corsi in lingua inglese è sorretta da ragioni organizzative e transitorie, mentre le censure costituzionali risultano non adeguatamente specificate e non direttamente incidenti sulla posizione della ricorrente. Anche il difetto di istruttoria sulla capacità formativa degli atenei è stato ritenuto non provato. Il Tribunale ha però disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati collocati nella graduatoria nazionale, autorizzando la notificazione per pubblici proclami sul sito del MUR, con indicazione nominativa dei controinteressati e termini perentori per gli adempimenti, a pena di improcedibilità. Ha inoltre disposto incombenti istruttori a carico del MUR, del CINECA e delle università intimate, chiedendo chiarimenti e documentazione sulla predeterminazione delle risposte, sui sinonimi ammessi, sulle procedure e sui criteri di correzione, sul sistema informatico e sui verbali. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente per 500 euro a favore delle amministrazioni difese dall'Avvocatura dello Stato e per 400 euro a favore dell'Università di Modena e Reggio Emilia; sono state compensate nei confronti dell'Università Campus Bio-Medico di Roma.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina i presupposti della tutela cautelare; il Tribunale ha ritenuto insussistenti il fumus boni iuris e il periculum in mora.
art. 30 c.p.a.
Invocato dalla ricorrente per ottenere l'accertamento e la condanna dell'amministrazione all'ammissione al corso; la domanda cautelare accessoria è stata respinta.
art. 6, comma 3, D.M. n. 418/2025
L'arrotondamento del voto opera esclusivamente ai fini della registrazione nella carriera universitaria e non incide sul superamento della prova o sulla formazione della graduatoria.
art. 7, comma 1, D.M. n. 418/2025
Prevedeva originariamente il conseguimento della sufficienza in tutte e tre le materie del semestre filtro ai fini dell'accesso alla graduatoria.
punto 15 dell'Allegato 1 al D.M. n. 1115/2025
Destina i posti residui dopo il 28 gennaio 2026 a cambi di sede per gravi motivi o a iscrizioni ad anni successivi al primo, senza prevedere ulteriori scorrimenti generalizzati.
art. 4 D.M. n. 1115/2025
Individua criteri uniformi per il conseguimento dei crediti formativi mancanti, rendendo il loro recupero condizione per il mantenimento dell'immatricolazione.
D.M. n. 1115/2025
Ha modificato le modalità di formazione della graduatoria, consentendo l'inserimento anche con una sola sufficienza, graduando i candidati in sezioni e fasce e prevedendo il recupero dei CFU mancanti.
legge n. 26/2025
Legge delega per la revisione delle modalità di accesso ai corsi interessati; non imponeva, secondo il Tribunale, l'applicazione immediata e uniforme della riforma a tutte le categorie di atenei e corsi.
d.lgs. n. 71/2025
Stabilisce che l'ammissione al secondo semestre è subordinata al conseguimento dei CFU del semestre filtro e alla collocazione utile nella graduatoria nazionale; la disciplina sopravvenuta è stata ritenuta compatibile poiché regola le modalità di formazione della graduatoria e il recupero dei crediti.
art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025
La questione di legittimità costituzionale relativa all'esclusione, in prima applicazione, delle università non statali legalmente riconosciute e dei corsi in lingua inglese è stata ritenuta priva dei requisiti di rilevanza e non manifesta infondatezza.
art. 3 legge n. 264/1999
Richiede il contemperamento tra fabbisogno professionale e capacità formativa effettiva degli atenei, comprendente didattica, laboratori ed esperienze cliniche; la censura di difetto istruttorio non è stata provata.
art. 76 Cost.
Invocato in relazione all'eccesso di delega; il Tribunale ha escluso, in questa fase, che la disciplina graduale della riforma ecceda la delega.
art. 3 Cost.
La differenziazione temporanea dei sistemi di accesso è stata ritenuta giustificata da ragioni oggettive, organizzative e transitorie, e non arbitraria.
art. 34 Cost.
La censura è stata ritenuta non adeguatamente specificata e priva di concreto interesse diretto e attuale per la ricorrente.
art. 97 Cost.
La doglianza non è stata adeguatamente specificata; quanto alla procedura, il Tribunale ha ritenuto non dimostrata una concreta violazione di imparzialità e anonimato.
artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.
Consentono l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami quando la notificazione ordinaria sia sommamente difficile; la pubblicazione deve comunque indicare nominativamente i controinteressati.
Adunanza Plenaria n. 27/2013
Non ogni irregolarità formale nelle prove concorsuali determina l'illegittimità della procedura; occorre una violazione non meramente ipotetica delle garanzie di segretezza degli elaborati.
Massime di principio
- L'arrotondamento dei voti previsto dalla disciplina di una selezione universitaria non può essere utilizzato per trasformare un voto insufficiente in sufficiente quando la norma lo limita alla registrazione del voto nella carriera; non può quindi incidere sul superamento della prova o sull'inserimento in graduatoria.
- In una selezione nazionale articolata su un semestre filtro, la mancata previsione di ulteriori scorrimenti sui posti residui può essere ritenuta ragionevole quando sia funzionale alla tempestiva stabilizzazione delle immatricolazioni, alla continuità didattica e al regolare svolgimento del semestre successivo; il principio di tendenziale saturazione dei posti è bilanciabile con tali esigenze organizzative.
- La modifica sopravvenuta delle modalità di formazione della graduatoria non viola necessariamente l'affidamento e la par condicio se non altera le prove già svolte, mantiene invariati programmi, modalità di esame e criteri di valutazione, tutela prioritariamente i candidati che soddisfacevano le regole originarie e colloca gli altri in fasce differenziate secondo la distanza dal requisito iniziale.
- Le irregolarità nelle modalità di identificazione, raccolta o correzione delle prove concorsuali determinano l'illegittimità della procedura solo se è dimostrata una concreta possibilità di collegare l'elaborato al candidato o di incidere sull'imparzialità della valutazione; una sequenza meramente ipotetica di eventi non è sufficiente.
- Le doglianze relative alla difficoltà delle prove, alla congruità dei tempi e alle modalità didattiche rientrano nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione e richiedono la dimostrazione di un vizio macroscopico, non essendo sufficiente il mero dissenso del candidato.
- Quando il ricorso contiene censure potenzialmente demolitorie dell'intera procedura selettiva, non è coerente chiedere in via cautelare l'ammissione individuale in sovrannumero: tale misura non può attribuire un'utilità maggiore di quella conseguibile con la decisione di merito e rischierebbe di alterare la programmazione dei posti e l'organizzazione didattica.
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