Sentenza del 13/04/2015 n. 2171 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Tributi erariali indiretti - Registro - Acquisto prima casa - Benefici fiscali - Cessione infraquinquennale - Riacquisto di altro immobile - Mancato trasferimento della residenza - Inesistenza di cause impeditive determinate da forza maggiore - Decadenza - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente sosteneva di poter conservare i benefici fiscali perché, dopo la vendita infraquinquennale, aveva riacquistato entro un anno un altro immobile da destinare ad abitazione principale. Tuttavia, non aveva trasferito la propria residenza nel nuovo immobile entro il termine utile. La controversia riguardava quindi se la situazione abitativa di fatto potesse sostituire il trasferimento anagrafico della residenza e se l'assenza di cause di forza maggiore impedisse la decadenza dalle agevolazioni.
La decisione
La revoca delle agevolazioni è stata ritenuta legittima. In caso di vendita dell'immobile acquistato con i benefici prima casa entro cinque anni, il contribuente deve riacquistare entro un anno un altro immobile e concretizzare l'impegno, dichiarato nell'atto, destinandolo a propria abitazione principale. Tale requisito richiede il trasferimento della residenza anagrafica entro il termine triennale di decadenza per l'accertamento dell'Ufficio. La mera abitazione di fatto nell'immobile non è sufficiente. Il mancato trasferimento comporta la decadenza, salvo che il contribuente dimostri una causa impeditiva di forza maggiore.
Norme richiamate
Art. 1, comma 2-bis, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131
Agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa
In caso di cessione infraquinquennale, il mantenimento del beneficio richiede il riacquisto entro un anno di altro immobile da destinare ad abitazione principale.
Nota al comma 2-bis dell'art. 1 della Tariffa allegata al DPR n. 131/1986
L'impegno assunto dal contribuente nell'atto deve essere effettivamente realizzato mediante il trasferimento della residenza nell'immobile riacquistato.
DPR 26 aprile 1986, n. 131
Disciplina l'imposta di registro e le condizioni per l'applicazione e la conservazione delle agevolazioni fiscali relative alla prima casa.
Art. 47 della Costituzione
Richiamato nel quadro normativo della tutela dell'accesso alla proprietà dell'abitazione, senza incidere sull'obbligo di rispettare i requisiti fiscali previsti dalla legge.
Massime di principio
- La vendita dell'immobile acquistato con i benefici prima casa entro cinque anni determina la decadenza, salvo il riacquisto entro un anno di un altro immobile da destinare ad abitazione principale.
- Non è sufficiente dichiarare nell'atto di acquisto che il nuovo immobile sarà adibito ad abitazione principale: l'impegno deve essere concretamente attuato.
- La residenza anagrafica costituisce il principale elemento formale per dimostrare la destinazione dell'immobile ad abitazione principale; la semplice abitazione di fatto non è normalmente sufficiente.
- Il trasferimento della residenza può essere effettuato entro il termine triennale entro cui l'Amministrazione può esercitare il potere di accertamento, secondo l'orientamento richiamato nella sentenza.
- La decadenza può essere evitata se il contribuente prova una causa di forza maggiore oggettiva, imprevedibile e non imputabile, che abbia impedito il trasferimento della residenza.
- In assenza di prova della forza maggiore, l'Amministrazione può revocare le agevolazioni e recuperare le imposte ordinarie, oltre agli eventuali accessori previsti.
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