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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23660/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del GIP che, pur autorizzando colloqui de visu con convivente, figlia, madre e sorella e colloqui telefonici con la convivente, ha imposto la "registrazione" dei colloqui. Si deduce violazione di legge penale e dell'art.111 co.7 Cost., nullità del provvedimento per violazione dell'art.178 co.1 lett. b) c.p.p. (adozione inaudita altera parte senza acquisire il parere del P.M.), mancanza di motivazione in ordine alle ragioni che giustificassero la compressione del diritto di mantenere rapporti con gli stretti congiunti, e violazione del diritto all'intimità e della dignità (riferimento alla sentenza Corte cost. n.10/2024).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente all'ordine di registrazione dei colloqui. Motivi principali: ammissibilità del ricorso in Cassazione per provvedimenti che aggravano l'afflittività della misura cautelare (art.111 co.7 Cost.); corretto accertamento della competenza del GIP; carenza motivazionale del provvedimento in violazione dei minimi richiesti dall'art.125 co.3 c.p.p.; illegittimità della registrazione imposta per i colloqui de visu (vietata salvo intercettazione regolarmente autorizzata) e possibilità di registrazione delle sole conversazioni telefoniche con adeguata e specifica motivazione; il provvedimento aveva invece disposto un ordine generalizzato di registrazione per colloqui in presenza e telefonici senza argomentazioni, comprimendo illegittimamente diritti tutelati dall'art.15 Cost. e la dignità del detenuto. La questione della mancata contraddittorio con il P.M. è stata assorbita dalla nullità per mancanza di motivazione.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 111 co. 7

    Le decisioni che possono aggravare l'afflittività delle misure cautelari sono impugnabili in Cassazione; i provvedimenti sui colloqui possono rientrare in questa fattispecie

  • Codice di procedura penale, art. 178 co.1 lett. b)

    Richiama l'obbligo, ove previsto, del contraddittorio con il Pubblico Ministero per alcuni provvedimenti; la mancata acquisizione del parere del PM è stata comunque assorbita dalla nullità motivazionale del provvedimento

  • Codice di procedura penale, art. 125 co.3

    Impone i requisiti minimi di motivazione per i provvedimenti giurisdizionali; la decisione del GIP è nulla per carenza di motivazione, essendosi limitata alla dicitura "V^ si autorizza con registrazione"

  • Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento Penitenziario), art. 18

    "i colloqui de visu ... si svolgano in apposti locali 'sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia'"

    I colloqui in presenza devono essere controllati solo a vista, non in ascolto; la registrazione dei colloqui de visu è in linea di principio vietata, salvo specifiche intercettazioni autorizzate

  • D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 39

    "per le conversazioni telefoniche ... per i reati indicati nell'art. 4-bis ... è 'sempre disposta la registrazione'"

    Per i detenuti ordinari l'Autorità giudiziaria può disporre che le conversazioni telefoniche vengano ascoltate e registrate, ma ciò richiede adeguata motivazione; non legittima una registrazione generalizzata senza specifiche ragioni

  • Sentenza Corte costituzionale n. 10/2024

    Rilevanza costituzionale della tutela dell'intimità e della dignità del detenuto nelle comunicazioni con persone care; compressioni ingiustificate possono ledere la dignità

Massime di principio

  • I provvedimenti che aumentano l'afflittività della misura cautelare (es. imporre registrazioni) sono impugnabili in Cassazione ai sensi dell'art.111 co.7 Cost.
  • La registrazione dei colloqui de visu è in linea di principio vietata: i colloqui in presenza devono essere controllati solo a vista e non audio; la registrazione è ammessa solo se vi è una intercettazione regolarmente autorizzata.
  • Per le conversazioni telefoniche la registrazione può essere disposta dall'autorità giudiziaria solo con motivazione specifica e adeguata; non è legittima un'ordinanza generica che imponga registrazioni senza argomentare le ragioni.
  • Il giudice deve rispettare i requisiti minimi di motivazione previsti dall'art.125 co.3 c.p.p.; la mancanza di motivazione può comportare la nullità del provvedimento anche se adottato inaudita altera parte.
  • Quando la richiesta riguarda conversazioni con persone di particolare rilievo affettivo (convivente, partner, stretti congiunti), l'onere motivazionale è particolarmente stringente perché la limitazione incide su diritti costituzionali (intimità, dignità).
  • La mancata acquisizione del parere del P.M. può integrare un vizio procedurale, ma se il provvedimento è sostanzialmente nullo per carenza motivazionale tale nullità può assorbire anche il vizio relativo al contraddittorio con il P.M.; tuttavia è prudente esperire il contraddittorio quando la legge lo richiede.

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