Sentenza n. 7033/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di tre inferriate installate abusivamente su un immobile del centro storico di Roma soggetto a vincoli culturali e architettonici; in appello, sentenza del TAR Lazio, Sez. II, n. 35/2024 che aveva respinto il ricorso
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato l’ordinanza di demolizione sostenendo che, invece della misura ripristinatoria, avrebbe dovuto essere applicata la sanzione pecuniaria più lieve prevista dall’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001. In appello ha dedotto violazione del principio di buon andamento, violazione e falsa applicazione dell’art. 37, difetto di motivazione e lesione del diritto di difesa, lamentando che il Comune non avesse spiegato perché non avesse applicato la sanzione pecuniaria sostitutiva. Con memoria d’udienza ha inoltre eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, affermandosi estranea alla realizzazione dell’abuso.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile la censura sul difetto di legittimazione passiva, perché introdotta soltanto con memoria d’udienza. Ha respinto nel merito l’unico motivo d’appello: in presenza di opere abusive realizzate su un bene assoggettato a vincolo culturale e in assenza del previo nulla osta dell’autorità preposta alla tutela, la sanzione deve essere ripristinatoria e non può essere sostituita da una sanzione pecuniaria. Nel caso concreto, il parere del Ministero dei beni culturali, richiesto dal Comune, era stato negato il 7 settembre 2018 perché le inferriate erano incompatibili con i caratteri architettonici del bene. Il Comune non era quindi tenuto a motivare ulteriormente la mancata applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 37. La sentenza del TAR è stata confermata e l’appello rigettato. Il dispositivo dispone la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 37 d.P.R. 380/2001
Ne deriva, pertanto, che l’amministrazione comunale non doveva specificare in alcun modo le ragioni per cui ha a suo tempo deciso di imporre non il pagamento della sanzione pecuniaria sostitutiva di cui all’art. 37 del codice dell’edilizia ma, piuttosto, la rimozione degli interventi (tre inferriate) abusivamente realizzate su edifici di carattere culturale.
La sanzione pecuniaria sostitutiva prevista dall’art. 37 non trova applicazione quando l’opera abusiva insiste su un bene culturale vincolato e manca il nulla osta dell’autorità preposta alla tutela; in tale situazione è doverosa la rimozione e non occorre una motivazione specifica sulla scelta di non irrogare la sanzione pecuniaria.
art. 27 d.P.R. 380/2001
Ed invero … l’art. 27, d.P.R. n. 380/2001 impone di adottare un provvedimento di demolizione per tutte le opere che siano, comunque, costruite senza titolo in aree sottoposte a vincolo paesistico.
Il potere repressivo edilizio impone la demolizione delle opere realizzate senza titolo in aree vincolate; il testo richiama tale regola nel motivare la natura ripristinatoria della sanzione.
Massime di principio
- Quando un intervento abusivo è realizzato su un bene soggetto a vincolo culturale, architettonico, storico-artistico, archeologico o paesaggistico senza il previo nulla osta dell’autorità competente alla tutela, la sanzione da applicare ha natura ripristinatoria e non può essere sostituita da una sanzione pecuniaria.
- In presenza di opere abusive su un bene vincolato e in assenza del necessario nulla osta, l’amministrazione non è tenuta a motivare specificamente la mancata applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva prevista dall’art. 37 del d.P.R. 380/2001.
- Una censura proposta per la prima volta con memoria d’udienza, anziché con l’atto introduttivo dell’appello, è inammissibile.
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