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Sentenza

Sentenza del 03/07/2017 n. 3983 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

IRPEF - Tassazione somme da risarcimento -Rilevanza pronuncia del giudice del lavoro - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente contestava l'assoggettamento a IRPEF della somma riconosciutale dal Giudice del lavoro come risarcimento per la mancata stabilizzazione dei rapporti di lavoro a termine nella pubblica amministrazione. Sosteneva che l'importo avesse natura esclusivamente risarcitoria e non retributiva o sostitutiva di redditi perduti, poiché era stato liquidato in sostituzione della stabilizzazione, non per compensare stipendi non percepiti. L'Agenzia delle Entrate riteneva invece applicabile l'articolo 6, comma 2, del TUIR, qualificando la somma come indennità sostitutiva di redditi e quindi come lucro cessante tassabile.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello della contribuente e riformato la sentenza della C.T.P., che aveva respinto la richiesta di rimborso. Ha stabilito che la qualificazione fiscale della somma dovesse dipendere dall'effettivo contenuto della pronuncia del Giudice del lavoro. Poiché quest'ultimo aveva riconosciuto un risarcimento per la mancata stabilizzazione, liquidato per equivalente e parametrato soltanto economicamente ad alcune mensilità di retribuzione, l'importo non costituiva reddito né aumento patrimoniale derivante da redditi perduti. La somma non era quindi soggetta a IRPEF e doveva essere restituita alla contribuente. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Articolo 6, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi.

    La norma assoggetta a imposizione le somme che sostituiscono effettivamente redditi perduti o mancati. Non si applica automaticamente a ogni risarcimento parametrato a retribuzioni: occorre verificare la concreta natura attribuita alla somma dal giudice competente. Nel caso esaminato, il risarcimento compensava la mancata stabilizzazione e non redditi non percepiti, sicché non era imponibile.

  • Articolo 112 del codice di procedura civile

    Principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

    La decisione deve pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte dalle parti. La Commissione ha ritenuto esauriti gli aspetti rilevanti della controversia, considerando non decisivi gli argomenti non espressamente esaminati.

Massime di principio

  • Per stabilire se un risarcimento è soggetto a IRPEF non è sufficiente considerare il criterio matematico utilizzato per quantificarlo, come il numero di mensilità o l'ultima retribuzione: occorre individuare la funzione concreta della somma.
  • Le somme risarcitorie sono normalmente imponibili quando sostituiscono redditi effettivamente perduti o mancati guadagni; non lo sono, invece, quando reintegrano un danno diverso dalla perdita di reddito e non determinano un incremento patrimoniale reddituale.
  • Il giudice tributario deve attribuire rilievo decisivo alla qualificazione e alla motivazione contenute nella pronuncia del giudice del lavoro, senza trasformare un risarcimento per equivalente in reddito solo perché è stato calcolato usando parametri retributivi.
  • Nei casi di mancata stabilizzazione nella pubblica amministrazione, se il giudice del lavoro riconosce una somma come compensazione della perdita della possibilità o del diritto alla stabilità del rapporto, e non come pagamento di stipendi arretrati o mancati, la somma può essere considerata non imponibile.
  • Chi chiede il rimborso deve comunque dimostrare, attraverso la sentenza e la documentazione del pagamento, quale danno sia stato effettivamente risarcito e che la somma non costituisca sostituzione di redditi.

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