Cassazione Penale, Sentenza n. 05127/2026 del 09/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di omicidio (fatti del 27/07/2025). Quattro motivi: 1) mancata valutazione della legittima difesa o dell'eccesso colposo, alla luce della sproporzione numerica e della condotta offensiva della vittima; 2) errata qualificazione dell'elemento soggettivo (si sostiene l'assenza del dolo, ritenendo più plausibile un comportamento senza volontà di uccidere); 3) censura del riconoscimento dell'aggravante dei futili motivi (si sostiene che la lite non fosse per motivi futili o che la vittima fosse estranea alla discussione sulla guerra in Ucraina); 4) vizio nella scelta della misura cautelare e richiesta alternativa degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per l'occasionalità della lite e il limitato pregresso penale dell'imputato.
La decisione
Il ricorso è stato respinto in toto. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che il filmato dimostri che il ricorrente ha iniziato la lite e ha mantenuto il controllo, infliggendo colpi ripetuti e infine un calcio al volto quando la vittima era a terra, escludendo così la legittima difesa (anche perché, in ogni caso, la situazione di pericolo non dovrebbe essere stata cagionata dall'agente). La produzione di un'autopsia sopravvenuta è stata ritenuta inammissibile in questa sede. Sul secondo motivo la Corte ha confermato la legittima possibilità di ricavare il dolo dall'intensità, ripetizione e modalità della condotta, dalle parti colpite, dalle frasi pronunciate e dall'abbandono della vittima, non essendo decisivo l'essere stato inferto un solo calcio a terra. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancanza di interesse nel subprocedimento cautelare (la qualificazione dell'aggravante non incide sulle esigenze cautelari e sui termini della custodia). Il quarto motivo è stato rigettato: per i delitti di omicidio opera una presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere e gli elementi prodotti (anche la personalità rissosa e comportamenti prevaricatori in stato di ubriachezza) non consentivano di ritenere manifestamente illogica la scelta della misura più afflittiva.
Norme richiamate
art. 61, n. 1 c.p.
Richiamato quale circostanza aggravante contestata nell'accusa; utilizzato nel quadro delle qualificazioni del fatto.
art. 575 c.p. (omicidio)
Norma sostanziale contestata; rilevante per la determinazione della pena edittale che giustifica la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere nel procedimento cautelare.
art. 577 c.p.
Richiamato nel capo di imputazione come norma correlata ai fatti (circostanze aggravanti/attenuanti connesse).
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiama i limiti di esposizione dei motivi in sede di ricorso, ai fini della sintetica esposizione richiesta al difensore.
art. 585, comma 4 c.p.p.
Citato in relazione all'ammissione di 'motivi nuovi' e alla necessità di non introdurre documenti nuovi in Cassazione che richiedano valutazione probatoria.
art. 311, comma 4 c.p.p.
Richiamato analogamente per limiti alla produzione di documenti nuovi nel procedimento di impugnazione.
art. 303 c.p.p.
Norma sul termine massimo di custodia cautelare in dipendenza di gravi delitti; richiamata per il regime dei termini e per il rilievo che la qualificazione delle aggravanti non incide sui termini quando l'illecito è compreso nelle fattispecie richiamate.
art. 275, comma 3 c.p.p.
Prevede la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere per taluni reati (tra cui l'omicidio); la Corte ne ha evidenziato l'effetto sull'onere motivazionale del giudice della cautela.
art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p.
Richiamato in relazione alle fattispecie che comportano termini di custodia nelle indagini preliminari; collegato all'art. 303 per la determinazione della durata massima.
Massime di principio
- La legittima difesa è esclusa se l'agente ha dato origine alla situazione di pericolo: chi inizia la lite ha minori possibilità di invocare la causa di giustificazione e deve dimostrare che il pericolo era esterno e non altrimenti evitabile.
- Il dolo dell'evento morte può essere ricavato dal comportamento concreto (intensità e reiterazione dei colpi, parti del corpo colpite, frasi e condotta post-offesa). La presenza di un singolo colpo a terra non esclude automaticamente il dolo, specie se il quadro fattuale mostra elevata potenzialità offensiva.
- In sede di impugnazione cautelare, l'attrazione o meno di aggravanti (es. futili motivi) può essere irrilevante per l'ammissibilità del ricorso quando la loro eliminazione non inciderebbe sulle esigenze cautelari o sui termini della custodia; l'interesse alla censura è condizione di ammissibilità.
- Documenti o perizie sopravvenute non prodotti nel fascicolo originario non sono normalmente ammissibili in Cassazione: le 'nuove prove' che richiedano valutazione probatoria vanno presentate nel processo di merito e non in sede di legittimità.
- Per ottenere una misura cautelare meno afflittiva in reati per i quali opera la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere, è necessario indicare nell'ordinanza (o negli atti) elementi concreti e specifici che smentiscano la presunzione; argomenti generici (occasionalità della lite, remoto precedente) spesso non sono sufficienti.
- La valutazione delle esigenze cautelari, in presenza della presunzione relativa ex art. 275 comma 3, impone al giudice di motivare perché non sussistono ragioni tali da confermare la custodia: l'onere probatorio è dunque ribaltato rispetto al ragionamento ordinario.
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