Cassazione Civile, Ordinanza n. 12657/2025 del 13/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (convenuto)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di scioglimento della comunione su un immobile sito in Roma, proposta dopo la cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'atto introduttivo del nuovo giudizio era stato notificato dal soggetto attore avvalendosi della procedura di cui all'art. 143 c.p.c., perché la controparte risultava trasferita all'estero e, secondo quanto dedotto, irreperibile. Il Tribunale aveva accolto la domanda, sciogliendo la comunione e assegnando la piena proprietà dell'immobile all'attore con conguaglio in favore della convenuta. Quest'ultima ha impugnato la sentenza lamentando la nullità della notifica dell'atto di citazione. La Corte d'appello ha accolto l'appello, ritenendo non legittimo il ricorso all'art. 143 c.p.c. perché il notificante avrebbe dovuto svolgere ulteriori ricerche sull'effettiva residenza della destinataria, anche alla luce del fatto che in un precedente giudizio la notifica era risultata infruttuosa e la documentazione consolare indicava un indirizzo errato o comunque dubbio. Il ricorrente ha allora proposto cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 143, comma 2, c.p.c., sostenendo che le indagini compiute erano sufficienti e che l'errore sul numero civico era imputabile alla trascrizione consolare, non alla richiesta di notifica; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 1147 c.c., contestando l'affermazione della Corte territoriale sulla mancanza di ordinaria diligenza, e ribadendo di aver eseguito ulteriori verifiche presso il condominio e la portineria, oltre che tramite il Consolato, che aveva attestato l'assenza di un archivio anagrafico centrale negli Stati Uniti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva dichiarato la nullità della notifica dell'atto di citazione eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. Secondo la Cassazione, tale modalità notificatoria presuppone l'oggettiva impossibilità di individuare il luogo di residenza, domicilio o dimora del destinatario solo dopo l'esperimento delle ricerche suggerite dalla comune diligenza. Nel caso concreto, non era sufficiente fare affidamento sulla precedente certificazione di irreperibilità o sulla sola indicazione consolare, soprattutto perché il notificante aveva già appreso, nel precedente giudizio, del trasferimento all'estero della controparte e dell'inesattezza dell'indirizzo. Avrebbe quindi dovuto svolgere ulteriori e mirate ricerche, anche presso l'ufficio consolare e i registri AIRE, e non limitarsi a verifiche presso l'amministratore del condominio o la portineria. Per tali ragioni la notifica è stata ritenuta nulla. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 143 c.p.c.
La notificazione nelle forme degli irreperibili è ammessa solo quando, dopo le ricerche esigibili secondo l'ordinaria diligenza, sia oggettivamente impossibile individuare il luogo di residenza, domicilio o dimora del destinatario; non bastano mere risultanze anagrafiche o indagini incomplete.
art. 1147 c.c.
La censura richiamava l'ordinaria diligenza; la Corte ha valorizzato il parametro della diligenza richiesta al notificante per escludere la legittimità del ricorso all'art. 143 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È la norma invocata per denunciare violazione di legge in cassazione rispetto alla disciplina della notificazione.
art. 6 L. 27 ottobre 1988, n. 470
L'ufficio consolare è indicato come organo istituzionale attraverso cui reperire ulteriori informazioni e compiere accertamenti sulla residenza del cittadino all'estero.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La notificazione ex art. 143 c.p.c. presuppone non solo l'irreperibilità di fatto del destinatario, ma anche l'esaurimento delle ricerche normalmente esigibili in concreto secondo l'ordinaria diligenza.
- Quando il notificante abbia già elementi che segnalano il trasferimento all'estero del destinatario o l'inesattezza dell'indirizzo, deve effettuare ulteriori verifiche mirate prima di ricorrere alla disciplina degli irreperibili.
- La sola certificazione di irreperibilità o il solo esito negativo di una ricerca anagrafica non bastano, se non sono documentate effettive ricerche presso il luogo di ultima residenza nota e presso gli organi istituzionali competenti, inclusi ufficio consolare e registri AIRE.
- Non è sufficiente, per legittimare la notifica ex art. 143 c.p.c., aver compiuto controlli informali o limitati presso soggetti privati come amministratore di condominio o portiere; occorrono accertamenti più mirati e istituzionali.
- In tema di notifiche, la tutela dell'effettiva conoscenza dell'atto prevale sulla mera buona fede del notificante quando vi siano indizi di incertezza sull'indirizzo del destinatario.
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