Sentenza n. 3297/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 6860/2023 del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro nel giudizio RG n. 5396/2023, pubblicata in data 16/11/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 6860/2023, relativa al riconoscimento della Carta del docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., lamentando il mancato adempimento della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 6860/2023, passata in giudicato. Tale sentenza aveva accertato il suo diritto a usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità e condizioni previste per i docenti a tempo indeterminato, e aveva condannato il Ministero all'emissione di buoni elettronici del valore di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, per complessivi euro 1.500,00. La ricorrente ha chiesto l'assegnazione di un termine per l'esecuzione, l'accreditamento dell'importo sulla Carta del docente, la corresponsione degli interessi legali e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un Commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'ottemperanza: il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da certificazione di cancelleria, e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, mediante l'attribuzione del beneficio riconosciuto per le tre annualità. L'ordine non comprende le spese di lite liquidate nella sentenza del giudice ordinario, poiché i difensori antistatari non hanno proposto il ricorso in ottemperanza e sono titolari di un autonomo titolo di credito distinto da quello della parte assistita. Ha riconosciuto gli interessi legali dalla data di passaggio in giudicato della sentenza, limitatamente agli interessi corrispettivi sulla somma dovuta. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato Commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, assegnandogli un termine di sessanta giorni dalla comunicazione della perdurante inerzia. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori; l'eventuale compenso del Commissario, quantificato in euro 500,00, è stato posto a carico del Ministero.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine per l'adempimento e nominare, in caso di ulteriore inerzia, un Commissario ad acta.
art. 112, comma 3, c.p.a.
Costituisce il fondamento del riconoscimento degli interessi legali sulla somma dovuta, decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza azionata, nei limiti degli interessi corrispettivi.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla disposizione costituisce, insieme al passaggio in giudicato, presupposto per la proposizione dell'azione di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione.
art. 1, commi 121-124, l. n. 107/2015
È la disciplina richiamata dal titolo giudiziale quale fondamento del diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016
Individuano le modalità e le funzionalità della Carta del docente, alle quali deve conformarsi l'esecuzione del titolo giudiziale.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato impone a un'amministrazione un'attività esecutiva puntuale e il termine previsto per l'adempimento è inutilmente decorso, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il comando giudiziale entro un termine determinato.
- Nel giudizio di ottemperanza può essere nominato sin dall'origine un Commissario ad acta, destinato a operare soltanto in caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato dal giudice.
- Le spese di lite liquidate in favore dei difensori antistatari costituiscono un autonomo titolo di credito distinto da quello della parte assistita; pertanto, se i difensori non propongono il giudizio di ottemperanza, il relativo capo della sentenza non può essere fatto valere in ottemperanza dalla sola parte assistita.
- Gli interessi legali sulle somme dovute in esecuzione del giudicato possono essere riconosciuti nel giudizio di ottemperanza dalla data del passaggio in giudicato, nei limiti degli interessi corrispettivi quale ordinaria remunerazione del denaro.
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