Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03579/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello lamentando violazione di legge e contraddittorietà, specificamente per la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod. pen.; il motivo era formulato come contestazione della motivazione della Corte di appello in ordine al mancato riconoscimento di tale attenuante

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e aspecificità, ritenendo che il ricorso non si sia confrontato in modo concreto con le argomentazioni della sentenza impugnata. Si è richiamata la motivazione della Corte d'appello, che aveva escluso l'attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod. pen. perché lo sforzo risarcitorio non era di entità tale da giustificarne il riconoscimento, pur valorizzando tale comportamento ai fini di una più ampia riduzione della pena ex art. 56 cod. pen. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Decisione resa il 12/12/2025

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Richiamato e applicato per la riduzione della pena in relazione al comportamento dell'imputato; la Corte ha valorizzato lo sforzo risarcitorio ai fini della riduzione ex art. 56 anche quando lo stesso non è ritenuto sufficiente per concedere un'attenuante specifica

  • art. 624-bis cod. pen. (e artt. 56 e 624-bis, primo e terzo comma, in relazione all'art. 625 n.2)

    I fatti sono stati qualificati come tentativo di furto aggravato (attuato mediante effrazione e con plurimi oggetti indicati), con applicazione delle norme sostanziali sul furto/reato tentato come motivate dal Tribunale e confermate in appello

  • art. 625 n.2 cod. pen.

    Richiamato in relazione all'aggravante/qualificazione del reato contestato; la sentenza collegava la condotta alla fattispecie aggravata indicata nel capo di imputazione

  • art. 62 n.6 cod. pen.

    La Corte d'appello ha escluso il riconoscimento dell'attenuante in quanto lo sforzo risarcitorio posto in essere dall'imputato non risultava di entità tale da giustificare la concessione della circostanza attenuante; la Cassazione ha ritenuto la motivazione coerente e non manifestamente illogica

  • giurisprudenza su inammissibilità per genericità (Sez. 3, n. 23928/2021; Sez. 4, n. 18826/2012 e altri richiamati)

    Principio consolidato secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile se generico o aspecifico, ossia quando non si confronta puntualmente con le argomentazioni della decisione impugnata o ripropone ragioni già esaminate e ritenute infondate in sede di gravame

  • Corte Cost. n. 186/2000

    Richiamata in relazione al principio che consente la condanna alle spese anche quando non si ravvisano ragioni di esonero dalla colpa per la causa di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo specifico e puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata: motivi generici o che ripropongono senza novità le stesse ragioni già valutate in appello sono inammissibili
  • Per ottenere il riconoscimento di una circostanza attenuante basata su riparazione o risarcimento (art. 62 n.6 o simili), è necessario dimostrare che lo sforzo risarcitorio sia di entità e tempestività tali da incidere concretamente sulla valutazione del fatto; altrimenti il giudice può valorizzarlo soltanto ai fini della determinazione della pena (es. riduzione ex art. 56)
  • La valorizzazione di comportamenti collaborativi o riparatori può tradursi in una riduzione della pena anche quando non si ritiene sufficiente per riconoscere un'attenuante specifica; quindi è utile documentare in modo dettagliato tempi, modalità e ammontare della riparazione
  • Chi propone ricorso in cassazione deve indicare con precisione i vizi di diritto e le parti della motivazione che si ritengono contraddittorie o illogiche, non limitandosi a ripetere argomentazioni già disattese nei gradi precedenti
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese processuali e ad una somma alla Cassa delle ammende; occorre valutare il rapporto costi/benefici prima di proporre motivi deboli o generici

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.