Sentenza del 07/07/2022 n. 21643 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Per l'anno d'imposta 2003 il Fondo tedesco ha ricevuto dividendi da società italiane sui quali è stata operata una ritenuta alla fonte del 15% in forza della Convenzione Italia-Germania, art. 10. MEAG, per conto del Fondo, ha chiesto il rimborso integrale delle ritenute sostenendo che il trattamento era discriminatorio ai sensi dell'art. 63 T.F.U.E.: fondi analoghi residenti in Italia beneficiavano infatti, nelle medesime condizioni oggettive (quote sottoscritte esclusivamente da non residenti in white list), dell'esenzione dall'imposta sostitutiva (D.Lgs. 461/1997, art. 9, comma 4) e quindi non subivano ritenuta sui dividendi. L'Ufficio ha negato il rimborso; sia la CTP sia la CTR hanno rigettato le domande. MEAG ha impugnato in Cassazione sostenendo violazione del principio di libera circolazione dei capitali e chiedendo l'interpretazione conformante della convenzione alle norme UE.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza d'appello e decidendo nel merito. Ha ritenuto che il Fondo tedesco fosse soggettivamente comparabile all'organismo di investimento collettivo mobiliare residente e che l'applicazione della ritenuta del 15% costituisse una restrizione non giustificata della libertà di circolazione dei capitali (art. 63 T.F.U.E.). Ha disposto che la Convenzione Italia-Germania, art. 10, va interpretata in modo conforme al diritto dell'Unione in modo da consentire, nei casi in cui ricorrano le stesse condizioni previste dal D.Lgs. 461/1997, art. 9, comma 4, l'applicazione dell'esenzione prevista per i fondi residenti anche ai fondi non residenti stabiliti in Stati membri che consentono adeguato scambio di informazioni (come la Germania per il periodo in esame). Ne è conseguito l'accoglimento della domanda principale di rimborso integrale delle ritenute, compensazione delle spese di merito e condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese di legittimità.
Norme richiamate
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (T.F.U.E.)
Vieta restrizioni ai movimenti di capitali; la Corte ha ritenuto che l'applicazione della ritenuta ai fondi non residenti, quando fondi residenti nelle stesse condizioni sono esentati, costituisce una restrizione incompatibile salvo giustificazioni rigorose.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma nazionale che disciplina la ritenuta sui dividendi a favore dei non residenti; la Corte ha sottolineato che tale norma, pur mitigata dalla convenzione bilaterale, deve essere interpretata alla luce del diritto UE e non può giustificare trattamenti discriminatori.
Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania
Prevede la possibilità di tassare nel Paese della società pagante fino al 15%; la Corte ha stabilito che la disposizione convenzionale va interpretata conformemente al diritto UE, e non impedisce che i dividendi possano beneficiare dell'esenzione prevista dalla normativa interna per i fondi residenti quando le condizioni sono comparabili.
Legge 23 marzo 1983, n. 77
Disciplina fiscale dei fondi comuni residenti: i fondi non sono soggetti alle imposte sui redditi e la società di gestione applicava un'imposta sostitutiva del 12,5% sul risultato della gestione. Tali disposizioni sono il parametro di confronto per valutare la discriminazione.
D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461
art. 9, comma 4 (versione ratione temporis)
Stabilisce l'esenzione dall'imposta sostitutiva per gli organismi d'investimento collettivo le cui quote siano sottoscritte esclusivamente da soggetti non residenti in Paesi che consentono adeguato scambio di informazioni; la Corte ha ritenuto che, se ricorrono le stesse condizioni, l'esenzione debba valere anche per i fondi non residenti.
D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239
Individua i soggetti non residenti rilevanti ai fini dell'art. 9 del D.Lgs. 461/1997; la Corte ha considerato la Germania come Stato della white list per il periodo e quindi compatibile con l'esenzione.
Trattato di Vienna sul diritto dei trattati
art. 31 (interpretazione secondo buona fede)
Richiamato per giustificare l'interpretazione conforme delle disposizioni convenzionali alla luce dell'oggetto e dello scopo del trattato e del diritto UE.
Massime di principio
- Per valutare una presunta discriminazione fiscale sui dividendi a favore di fondi non residenti va confrontata esclusivamente la disciplina nazionale applicabile ai dividendi pagati: non è necessario confrontare il regime fiscale estero degli investitori.
- Un fondo non residente può essere considerato comparabile a un fondo residente se, di fatto e di diritto, presenta i requisiti oggettivi previsti dalla normativa nazionale (fondo aperto, patrimonio separato, soggetto a vigilanza, composizione degli investitori conforme), anche se ha un unico investitore istituzionale che rappresenta pluralità di interessi.
- La presenza della convenzione bilaterale non esclude il sindacato di conformità con il diritto dell'Unione: le disposizioni pattizie devono essere interpretate in modo compatibile con le libertà UE e, se necessario, l'interpretazione conforme può estendersi all'applicazione della norma interna mitigata dalla convenzione.
- L'Amministrazione che invoca la giustificazione per coerenza del sistema fiscale o per efficacia dei controlli fiscali deve fornire prove concrete e soddisfare requisiti stringenti (nesso diretto, necessità e proporzionalità); la sola esigenza di tutela del gettito non è sufficiente a legittimare la discriminazione.
- In contenziosi simili è fondamentale produrre documentazione amministrativa: certificazioni di vigilanza del fondo nel Paese d'origine, prova della composizione degli investitori, attestazioni sulla residenza degli investitori e sulla presenza dello Stato nella white list, nonché la dimostrazione che le condizioni richieste dalla normativa domestica per l'esenzione sono effettivamente rispettate.
- Se l'amministrazione rifiuta il rimborso, è percorribile il ricorso giurisdizionale fino alle corti superiori: i giudici nazionali dovranno applicare un'interpretazione conforme al diritto UE e possono disapplicare norme interne incompatibili con le libertà fondamentali.
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