Prescrizioni del Garante n. 761 del 18/12/2025
Provvedimento del 18 dicembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha esaminato più segnalazioni/reclami contro Quick Gestione Crediti s.r.l.s. per l’invio di email promozionali a professionisti senza preventivo consenso e per il mancato riscontro a una richiesta di informazioni dell’Autorità. Ha ritenuto illecito il trattamento per assenza di base giuridica ai fini promozionali via email e ha accertato la violazione dell’obbligo di collaborazione con il Garante ex art. 157 Codice. Pur rilevando le violazioni, ha scelto di non applicare una sanzione pecuniaria, limitandosi a un ammonimento, valorizzando la natura di microimpresa, l’assenza di precedenti e la limitata incidenza concreta del caso.
Quick Gestione Crediti s.r.l.s.: ammonimento per invio di email promozionali senza consenso e mancato riscontro a richiesta di informazioni del Garante
Quick Gestione Crediti s.r.l.s.: ammonimento per email promozionali senza consenso e mancato riscontro al Garante
Il provvedimento riguarda Quick Gestione Crediti s.r.l.s. ed è stato adottato a seguito di reclami e di una segnalazione relativi all’invio di email promozionali a professionisti senza preventivo consenso, nonché al mancato riscontro a una richiesta di informazioni dell’Autorità. Il Garante ha ritenuto il trattamento illecito, ma ha scelto di applicare soltanto un ammonimento, senza irrogare una sanzione pecuniaria.
Origine del procedimento e sviluppo istruttorio
L’istruttoria è stata originata da più atti:
- un reclamo del 4 maggio 2024, con cui un avvocato lamentava la ricezione di email promozionali inviate dalla Società senza consenso, documentando messaggi del 21 settembre 2023, 6 febbraio 2024 e 15 aprile 2024;
- un secondo reclamo del 15 ottobre 2024, con cui un altro avvocato segnalava la ricezione di ulteriori email promozionali, tra cui quella del 15 aprile 2024 e una del 26 giugno 2024, nonché il mancato riscontro a una richiesta di esercizio dei diritti;
- una segnalazione del 14 gennaio 2025, con cui veniva rappresentata la persistenza dell’invio di email promozionali nonostante l’opposizione e la richiesta di cancellazione.
Con nota del 27 marzo 2025 il Garante ha avviato il procedimento ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, contestando sia la violazione delle norme sul marketing elettronico sia il mancato riscontro alla richiesta di informazioni dell’Ufficio.
Trattamento esaminato: invio di email promozionali
Il nucleo del caso riguarda l’invio di comunicazioni commerciali tramite email a soggetti che esercitano la professione forense. La Società ha sostenuto di aver inviato una sola email per mero errore di trascrizione dell’indirizzo, ma tale versione non è stata ritenuta credibile alla luce della documentazione agli atti, che mostrava un numero complessivo di quattro email in un arco temporale esteso, oltre alla segnalazione di ulteriori contatti promozionali.
Il Garante ha osservato che non risultava dimostrato alcun consenso specifico degli interessati, unico valido fondamento per l’invio di email promozionali, salvo la limitata eccezione del cosiddetto soft spam di cui all’art. 130, comma 4, del Codice, applicabile solo a clienti per prodotti o servizi analoghi già acquistati. È stato inoltre escluso che la provenienza dei dati da registri o banche dati professionali potesse legittimare l’uso a fini promozionali.
Violazioni accertate e norme richiamate
L’Autorità ha ritenuto integrata la violazione di:
- art. 6, par. 1, lett. a), GDPR, per assenza di base giuridica;
- art. 130, commi 1 e 2, del Codice, per l’invio di comunicazioni promozionali via email senza consenso;
- artt. 157 e 166, comma 2, del Codice, nonché art. 83, par. 5, lett. e), GDPR, per il mancato riscontro alla richiesta di informazioni del Garante.
Sul punto marketing, il Garante ha richiamato anche precedenti provvedimenti in materia di utilizzo illecito di dati tratti da registri o elenchi professionali per fini promozionali.
Valutazione del Garante sul contesto complessivo
Pur riconoscendo l’illiceità del trattamento, il Garante ha tenuto conto del contesto complessivo della vicenda. Dalle interlocuzioni riportate in atti è emerso un quadro conflittuale tra le parti, nel quale il reclamante aveva prospettato anche richieste economiche in relazione al presunto danno derivante dalle email ricevute. L’Autorità ha tuttavia precisato che il proprio ruolo di tutela dell’interesse pubblico deve essere preservato da possibili strumentalizzazioni.
Nella valutazione finale hanno inciso anche:
- il numero circoscritto di email documentate;
- la distanza temporale tra gli invii;
- l’assenza di precedenti procedimenti a carico della Società;
- la qualifica di microimpresa del titolare.
Mancato riscontro alla richiesta di informazioni del Garante
Con nota del 4 febbraio 2025 l’Ufficio aveva chiesto informazioni alla Società ai sensi dell’art. 157 del Codice, avvertendo espressamente delle conseguenze sanzionatorie dell’eventuale inottemperanza. La richiesta non è stata evasa e non sono state presentate memorie difensive neppure dopo la formale contestazione.
Il Garante ha ritenuto la condotta censurabile, ma ha qualificato la violazione come minore ai sensi dell’art. 83, par. 2, GDPR e del considerando 148, considerando che la Società aveva già fornito un riscontro in relazione a una vicenda sostanzialmente sovrapponibile e che una risposta ulteriore non avrebbe verosimilmente modificato l’istruttoria.
Esito: ammonimento, senza sanzione pecuniaria
L’Autorità ha dichiarato illecito il trattamento e ha rivolto a Quick Gestione Crediti s.r.l.s. un ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, ritenendolo misura correttiva sufficiente e proporzionata. Non è stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria.
Il provvedimento dispone inoltre:
- l’annotazione delle violazioni nel registro interno dell’Autorità ex art. 57, par. 1, lett. u), GDPR;
- la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale del Garante;
- la possibilità di opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR e degli artt. 152 Codice e 10 d.lgs. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Indicazioni operative ricavabili
Il provvedimento ribadisce alcuni principi pratici rilevanti per titolari e consulenti privacy:
- il marketing via email richiede, di regola, un consenso preventivo e documentabile;
- l’uso di dati presenti in registri pubblici o elenchi professionali non legittima di per sé l’invio di comunicazioni promozionali;
- il mancato riscontro alle richieste del Garante costituisce violazione autonoma e può rilevare anche quando il titolare abbia già interloquito su fatti analoghi;
- la collaborazione effettiva con l’Autorità e la tempestiva gestione dei reclami restano elementi essenziali per contenere le conseguenze sanzionatorie.
Punti principali
Origine del procedimento e reclami
Il procedimento nasce da due reclami e una segnalazione relativi alla ricezione di email promozionali da parte di Quick Gestione Crediti s.r.l.s. da parte di avvocati, senza consenso e nonostante richieste di cancellazione/opposizione. Un primo reclamo del 4 maggio 2024 documentava tre email inviate tra il 21 settembre 2023 e il 15 aprile 2024; un secondo reclamo del 15 ottobre 2024 allegava ulteriori email e lamentava anche il mancato riscontro a una richiesta di esercizio dei diritti; una segnalazione del 14 gennaio 2025 rappresentava la persistenza dell’invio di email promozionali. Il Garante ha poi avviato il procedimento con contestazione formale del 27 marzo 2025.
Trattamento contestato e base giuridica
L’Autorità ha accertato che la Società aveva inviato comunicazioni promozionali via email in assenza di un idoneo presupposto giuridico, poiché non era stato documentato il consenso specifico degli interessati. Il Garante ha richiamato l’art. 6, par. 1, lett. a), GDPR e l’art. 130, commi 1 e 2, del Codice, ricordando che l’invio di email promozionali richiede il preventivo consenso, salvo l’eccezione del cd. soft spam dell’art. 130, comma 4, Codice, non applicabile nel caso di specie. È stato inoltre escluso che fosse legittimo l’utilizzo di dati tratti da registri pubblici o banche dati professionali per finalità promozionali.
Mancato riscontro al Garante
La Società non ha risposto alla richiesta di informazioni inviata dall’Ufficio il 4 febbraio 2025 ai sensi dell’art. 157 del Codice, nonostante la regolare notifica via PEC e l’avviso circa le possibili sanzioni. Il Garante ha qualificato la condotta come violazione dell’obbligo di collaborazione con l’Autorità, riconducendola agli artt. 157 e 166, comma 2, del Codice e all’art. 83, par. 5, lett. e), GDPR. Tuttavia, ha ritenuto il caso di minore gravità perché la Società aveva già fornito un riscontro su una vicenda sostanzialmente sovrapponibile e perché la mancata risposta non avrebbe verosimilmente aggiunto elementi decisivi all’istruttoria.
Esito e misure adottate
Pur dichiarando illecito il trattamento e la violazione dell’obbligo di riscontro, il Garante ha ritenuto proporzionato soprassedere dalla sanzione pecuniaria e ha applicato un ammonimento ex art. 58, par. 2, lett. b), GDPR. La decisione è stata motivata con riferimento alla natura di microimpresa della Società, all’assenza di precedenti, alla limitata rilevanza concreta dell’episodio e alla funzione correttiva dell’ammonimento. È stata inoltre disposta l’annotazione delle violazioni nel registro interno dell’Autorità e la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.
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