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Circolare

Circolare numero 40 del 15-2-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che le agevolazioni contributive previste dall'art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990 si applicano anche alle aziende iscritte ai Fondi di previdenza integrativi dell'A.G.O. per il personale delle aziende private del gas e per gli impiegati dei concessionari della riscossione tributi. Vengono confermate le istruzioni già rese con la circolare n. 25/1991 per contribuzione I.V.S., assicurazioni minori e contributi di malattia, e si precisano le modalità di esposizione nel Mod. DM 10/2 con i codici X580 e X590. Per il Fondo esattoriali si chiarisce inoltre che il beneficio riguarda i contributi previdenziali ed assistenziali, con esclusione del contributo del 17% destinato al TFR, che continua a essere versato con le modalità ordinarie.

Agevolazioni contributive ex art. 8, comma 9, L. 407/1990 per fondi integrativi gas ed esattoriali

Agevolazioni contributive per fondi integrativi gas ed esattoriali

La circolare estende l'applicazione delle agevolazioni contributive previste dall'art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle aziende che operano con due fondi integrativi dell'A.G.O.: il Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle Aziende private del gas e il Fondo per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici. L'istruzione fornisce inoltre le modalità operative per l'esposizione della contribuzione nel Mod. DM 10/2.

Rinvio alla circolare n. 25/1991

Per l'ambito applicativo della disposizione agevolativa e per la sua operatività, vengono richiamate e confermate integralmente le istruzioni contenute nella parte II della circolare 31 gennaio 1991, n. 25. Tale conferma riguarda la contribuzione I.V.S., le assicurazioni minori e i contributi di malattia, che continuano a seguire le regole già fissate.

Fondo di previdenza per il personale delle aziende private del gas

Per i datori di lavoro che rientrano nel regime di riduzione del 50% dei contributi previdenziali e assistenziali a loro carico, la contribuzione al Fondo va indicata nel Mod. DM 10/2, in uno dei righi in bianco dei quadri B-C, usando il codice di nuova istituzione X580 preceduto dalla dicitura "F.GAS L.407/90". Devono essere compilate le caselle relative al numero dei dipendenti, alle giornate retribuite e all'ammontare delle retribuzioni imponibili. La contribuzione dovuta al Fondo è fissata nella misura del 2%, interamente a carico del datore di lavoro.

Fondo per gli impiegati dei concessionari della riscossione

Per i datori di lavoro aventi titolo alla riduzione del 50%, la contribuzione relativa a questo Fondo deve essere esposta nel Mod. DM 10/2 con il codice X580 preceduto dalla dicitura "F.ES L.407/90". Anche in questo caso vanno indicati numero dei dipendenti, giornate retribuite e retribuzioni imponibili. La contribuzione complessiva è pari al 3,85%, di cui 1,65% a carico del datore di lavoro e 2,20% a carico del lavoratore.

Regime di esenzione totale

Per i datori di lavoro che hanno diritto all'esenzione totale dei contributi a loro carico, le istruzioni di esposizione nel Mod. DM 10/2 prevedono, per il Fondo gas, l'utilizzo del codice X590 con la dicitura "F.GAS L.407/90" nei righi in bianco dei quadri B-C, con indicazione di dipendenti, giornate retribuite e retribuzioni imponibili, senza alcun importo nella casella "somme a debito del datore di lavoro". Per il Fondo degli esattoriali, il codice da utilizzare è X590 con la dicitura "F.ES L.407/90"; va esposta la sola contribuzione del Fondo integrativo, cioè la quota a carico dei lavoratori, pari al 2,20%.

Precisazione sul contributo del 17% per il Fondo esattoriali

La circolare specifica che, per il Fondo per gli impiegati esattoriali, la riduzione o l'esenzione totale riguarda soltanto i contributi previdenziali ed assistenziali. Rimane invece escluso il contributo del 17% destinato alle prestazioni di capitale (Trattamento di fine rapporto), che continua a essere versato secondo le modalità già in uso.

Punti principali

Ambito di applicazione dell'agevolazione

L'agevolazione contributiva dell'art. 8, comma 9, L. 407/1990 si applica anche alle aziende che operano con i Fondi di previdenza integrativi dell'A.G.O. per il personale dipendente dalle Aziende private del gas e per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici.

Conferma delle istruzioni della circolare n. 25/1991

Sono integralmente confermate anche per tali aziende le istruzioni contenute nella parte II della circolare 31 gennaio 1991, n. 25, per quanto riguarda la portata della disposizione e la relativa applicazione alla contribuzione I.V.S., alle assicurazioni minori e ai contributi di malattia.

Fondo di previdenza per il personale delle aziende private del gas

Per i datori di lavoro aventi titolo alla riduzione del 50% dei contributi previdenziali e assistenziali a loro carico, la contribuzione al Fondo va esposta nel Mod. DM 10/2 nei righi in bianco dei quadri B-C con il codice X580 preceduto dalla dicitura "F.GAS L.407/90". Devono essere indicati numero dei dipendenti, giornate retribuite e retribuzioni imponibili. La contribuzione dovuta al Fondo è pari al 2%, interamente a carico del datore di lavoro.

Fondo per gli impiegati dei concessionari della riscossione

Per i datori di lavoro aventi titolo alla riduzione del 50%, la contribuzione va esposta nel Mod. DM 10/2 con il codice X580 preceduto dalla dicitura "F.ES L.407/90". Devono essere indicati numero dei dipendenti, giornate retribuite e retribuzioni imponibili. La contribuzione complessiva è pari al 3,85%, ripartita in 1,65% a carico del datore di lavoro e 2,20% a carico del lavoratore.

Esenzione totale per il Fondo gas

Per i datori di lavoro aventi titolo all'esenzione totale dei contributi a loro carico, la contribuzione al Fondo gas va esposta nel Mod. DM 10/2 con il codice X590 preceduto dalla dicitura "F.GAS L.407/90". Devono essere indicati numero dei dipendenti, giornate retribuite e retribuzioni imponibili; non va indicato alcun importo nella casella "somme a debito del datore di lavoro".

Esenzione totale per il Fondo esattoriali

Per il Fondo degli impiegati dei concessionari della riscossione, il codice da utilizzare è X590 preceduto dalla dicitura "F.ES L.407/90". Va esposta la contribuzione dovuta al Fondo integrativo, cioè la quota a carico dei lavoratori, con indicazione di numero dei dipendenti, giornate retribuite e retribuzioni imponibili. La quota a carico del lavoratore è pari al 2,20%.

Precisazione sul Fondo esattoriali e sul contributo TFR

Per il Fondo esattoriali il beneficio di riduzione o esenzione totale riguarda i contributi previdenziali ed assistenziali, ma non il contributo del 17% destinato alle prestazioni di capitale (Trattamento di fine rapporto). Quest'ultimo continua a essere versato con le modalità in atto.

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