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Circolare

Circolare numero 43 del 18-2-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra il decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, che interviene sui trattamenti pensionistici per il regime generale INPS e su quelli già riliquidati ai sensi del D.P.C.M. 16 dicembre 1989. Vengono spiegati i criteri di riliquidazione delle pensioni superiori al minimo con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1989, le percentuali e i coefficienti di aumento, i limiti di spettanza dell’incremento mensile e le regole per il pagamento del restante 40% dell’aumento per le pensioni con decorrenza tra il 1 gennaio 1971 e il 31 dicembre 1984. Sono inoltre chiariti i rapporti con precedenti rivalutazioni, le decorrenze e le ipotesi particolari, comprese le pensioni di reversibilità e i casi in cui la riliquidazione non produca alcun incremento.

Perequazione e riliquidazione di pensioni INPS e trattamenti ricalcolati ex D.P.C.M. 16 dicembre 1989

Perequazione e riliquidazione delle pensioni ex D.L. 22 dicembre 1990, n. 409

La circolare illustra le disposizioni urgenti introdotte dal decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409 in materia di perequazione dei trattamenti pensionistici nei settori privato e pubblico. Il provvedimento interviene, da un lato, sulla riliquidazione delle pensioni INPS superiori al trattamento minimo con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1989 e, dall’altro, sulla corresponsione del residuo 40% dell’aumento per le pensioni già ricalcolate ai sensi del D.P.C.M. 16 dicembre 1989.

Ambito di applicazione dell’articolo 1

L’articolo 1 dispone, con effetto dal 1 gennaio 1990, la riliquidazione dei trattamenti pensionistici di importo superiore al trattamento minimo e dei relativi supplementi a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, della Gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso Fondo invalidità, vecchiaia e superstiti per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia, purché con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1989.

Ai fini dell’applicazione della norma, rileva la situazione esistente al 1 gennaio 1990. Sono quindi riliquidabili anche le pensioni che alla decorrenza originaria erano inferiori al minimo, ma che risultano successivamente superiori per effetto di supplementi o dell’applicazione di precedenti misure di rivalutazione, come l’articolo 4 della legge n. 140/1985 e l’articolo 1 del D.P.C.M. 16 dicembre 1989. Restano invece escluse le pensioni che, pur essendo inizialmente superiori al minimo, risultino al 1 gennaio 1990 non più superiori al minimo, anche a seguito di supplementi o di norme successive.

Criteri di riliquidazione e decorrenza degli aumenti

La riliquidazione avviene applicando percentuali e coefficienti di aumento differenziati in funzione della data di decorrenza della pensione e dei supplementi. La circolare precisa che tali parametri devono essere applicati agli importi spettanti alle rispettive decorrenze originarie, mentre l’individuazione delle pensioni da riliquidare va effettuata guardando all’importo dovuto al 1 gennaio 1990.

Per le pensioni contributive successivamente trasformate in pensioni retributive, i miglioramenti vanno determinati con riferimento alla decorrenza della pensione retributiva e al relativo importo iniziale. La circolare richiama in particolare le pensioni di anzianità liquidate ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 903/1965, riliquidabili in forma retributiva a domanda, e le pensioni di anzianità contributive ex articolo 16 del D.P.R. n. 488/1968, nonché le pensioni di invalidità o vecchiaia liquidate in forma contributiva con decorrenza anteriore al 1 maggio 1968, per le quali sia stata esercitata l’opzione per la riliquidazione in forma retributiva.

Per le pensioni di reversibilità superiori al minimo al 1 gennaio 1990, gli aumenti devono essere calcolati con riferimento alla decorrenza della pensione diretta di provenienza, dei relativi supplementi e alla composizione del nucleo familiare esistente al momento della riliquidazione.

Rapporti con la riliquidazione ex D.P.C.M. 16 dicembre 1989

La circolare chiarisce che, per le pensioni e i supplementi già riliquidati ai sensi dell’articolo 2 del D.P.C.M. 16 dicembre 1989, gli aumenti previsti dall’articolo 1 del decreto-legge n. 409/1990 devono essere determinati tenendo conto degli importi risultanti alle decorrenze originarie dopo il ricalcolo effettuato sulla base dei nuovi massimali di retribuzione annua pensionabile.

È inoltre precisato che non rileva, ai fini dell’applicazione della nuova rivalutazione, il fatto che dalla riliquidazione ex D.P.C.M. non sia derivato alcun incremento, poiché il trattamento ricalcolato dalla decorrenza originaria può assorbire aumenti già corrisposti in base alle precedenti leggi n. 140/1985 e n. 544/1988 per le pensioni con decorrenza anteriore al 1 luglio 1982.

Misura degli aumenti e coefficienti applicabili

Il decreto distingue tra:

  • trattamenti con decorrenza anteriore al 1 luglio 1982, per i quali si applica prima una rivalutazione percentuale dell’importo di prima liquidazione e poi una rivalutazione tramite coefficienti della tabella A allegata al decreto-legge;
  • trattamenti con decorrenza compresa tra il 1 luglio 1982 e il 31 dicembre 1988, per i quali si applicano solo i coefficienti della tabella A.

Le percentuali di aumento per i trattamenti anteriori al 1 luglio 1982 sono indicate come segue:

  • 40% per decorrenze anteriori al 1 maggio 1968;
  • 32% per decorrenze dal 1 maggio 1968 al 31 dicembre 1968;
  • 25% per decorrenze dal 1 gennaio 1969 al 31 dicembre 1975;
  • 20% per decorrenze dal 1 gennaio 1976 al 30 giugno 1982.

Limiti quantitativi, perequazione e salvaguardia

L’aumento mensile complessivo spettante corrisponde alla differenza tra il trattamento ricalcolato e quello spettante al 1 gennaio 1990 secondo la normativa previgente, al netto delle maggiorazioni riconosciute agli ex combattenti e assimilati ai sensi delle leggi n. 140/1985 e n. 544/1988.

La differenza è riconosciuta entro limiti massimi di importo:

  • fino a lire 100.000: 100% della quota;
  • da lire 100.001 a lire 200.000: 60% della quota;
  • da lire 200.001 a lire 300.000: 30% della quota;
  • oltre lire 300.000: 15% della quota.

L’aumento effettivamente spettante è dovuto dal 1 gennaio 1990 nella misura del 20% del suo ammontare e la pensione riliquidata è soggetta alla perequazione automatica dal 1 maggio 1990. Qualora dalla riliquidazione non derivi alcun aumento, resta fermo l’importo del trattamento pensionistico dovuto al 1 gennaio 1990 secondo la disciplina precedente.

Articolo 2: corresponsione del restante 40% dell’aumento

L’articolo 2 del decreto-legge prevede che, con effetto dal 1 settembre 1990, ai trattamenti pensionistici già riliquidati, su domanda, sulla base dei più elevati massimali di retribuzione pensionabile fissati dall’articolo 2 del D.P.C.M. 16 dicembre 1989, sia corrisposto il restante 40% dell’aumento conseguente alla riliquidazione.

La norma riguarda le pensioni e i supplementi retributivi aventi decorrenza compresa tra il 1 gennaio 1971 e il 31 dicembre 1984, per i quali il D.P.C.M. aveva già previsto il riconoscimento del 60% dell’incremento. In caso di domanda presentata in modo tale che il diritto all’aumento decorra dal 1 settembre 1990 o da data successiva, l’incremento spetta per intero dalla medesima decorrenza.

Sintesi operativa

La circolare fornisce quindi gli elementi applicativi necessari per distinguere i trattamenti interessati, individuare le basi di calcolo, applicare correttamente percentuali e coefficienti di rivalutazione, verificare i limiti di spettanza e determinare le decorrenze dei pagamenti. L’attenzione è rivolta sia alle pensioni del regime generale INPS sia ai casi già coinvolti dal precedente ricalcolo ex D.P.C.M. 16 dicembre 1989, con particolare riguardo agli effetti sulle riliquidazioni pregresse e sui supplementi.

Punti principali

Ambito di applicazione dell’articolo 1

L’articolo 1, con effetto dal 1 gennaio 1990, dispone la riliquidazione delle pensioni di importo superiore al trattamento minimo e dei relativi supplementi a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, della Gestione speciale minatori-cave-torbiere e del soppresso Fondo invalidità, vecchiaia e superstiti per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia, purché aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1989. La verifica va fatta con riferimento all’importo dovuto al 1 gennaio 1990. Restano incluse anche le pensioni inizialmente inferiori al minimo ma divenute superiori per effetto di successivi supplementi o di precedenti norme di rivalutazione; sono invece escluse quelle che, pur superiori al minimo alla decorrenza originaria, risultino al 1 gennaio 1990 non più superiori al minimo, anche per effetto di assorbimenti o di successive disposizioni.

Criteri di riliquidazione e base di calcolo

La riliquidazione si fonda sull’applicazione di percentuali di aumento e di coefficienti differenziati in base alla decorrenza originaria della pensione e dei supplementi. Le percentuali e i coefficienti vanno applicati agli importi spettanti alle rispettive decorrenze originarie, fermo restando che l’individuazione delle pensioni da riliquidare avviene guardando all’importo in essere al 1 gennaio 1990. Per le pensioni contributive successivamente trasformate in retributive, i miglioramenti si determinano con riferimento alla decorrenza e all’importo della pensione retributiva. La circolare richiama anche le fattispecie di pensioni di anzianità, invalidità e vecchiaia riliquidate in forma retributiva su domanda dell’interessato.

Pensioni di reversibilità e riliquidazioni ex D.P.C.M. 16 dicembre 1989

Per le pensioni di reversibilità superiori al minimo al 1 gennaio 1990, gli aumenti si determinano avendo riguardo alla decorrenza della pensione diretta di provenienza, dei relativi supplementi e alla composizione del nucleo familiare al momento della riliquidazione. La circolare chiarisce inoltre che, per i trattamenti già riliquidati ai sensi dell’articolo 2 del D.P.C.M. 16 dicembre 1989, gli aumenti dell’articolo 1 devono essere calcolati sugli importi risultanti alle decorrenze originarie, già rideterminati in base ai massimali di retribuzione annua pensionabile più elevati.

Misura degli aumenti per decorrenza

Per le pensioni con decorrenza anteriore al 1 luglio 1982 è prevista una duplice rivalutazione: prima l’applicazione di percentuali decrescenti secondo l’anno di decorrenza, poi l’applicazione dei coefficienti della tabella A allegata al decreto-legge. Le percentuali indicate sono: 40% per le decorrenze anteriori al 1 maggio 1968, 32% per il periodo 1 maggio 1968-31 dicembre 1968, 25% per il periodo 1 gennaio 1969-31 dicembre 1975, 20% per il periodo 1 gennaio 1976-30 giugno 1982. Per le pensioni con decorrenza dal 1 luglio 1982 al 31 dicembre 1988 si applicano solo i coefficienti della tabella A all’importo di prima liquidazione.

Limiti di spettanza, decorrenze ed effetti perequativi

L’aumento mensile complessivo è pari alla differenza tra il trattamento ricalcolato e quello spettante al 1 gennaio 1990 secondo la normativa previgente, al netto delle maggiorazioni riconosciute agli ex combattenti e assimilati ai sensi delle leggi n. 140/1985 e n. 544/1988. Tale differenza è riconosciuta entro limiti percentuali decrescenti: 100% della quota fino a lire 100.000, 60% della quota da lire 100.001 a lire 200.000, 30% della quota da lire 200.001 a lire 300.000, 15% della quota oltre lire 300.000. L’aumento effettivo è dovuto dal 1 gennaio 1990 solo nella misura del 20% del suo ammontare; la pensione riliquidata è poi soggetta alla perequazione automatica dal 1 maggio 1990. Se dalla riliquidazione non deriva alcun aumento, resta fermo l’importo dovuto al 1 gennaio 1990 secondo la disciplina precedente.

Articolo 2: pagamento del restante 40% per le pensioni riliquidate ex D.P.C.M.

L’articolo 2 prevede che, dal 1 settembre 1990, ai trattamenti pensionistici già riliquidati su domanda sulla base dei massimali di retribuzione pensionabile più elevati previsti dall’articolo 2 del D.P.C.M. 16 dicembre 1989, sia corrisposto il restante 40% dell’aumento derivante da tale riliquidazione. Si tratta delle pensioni e dei supplementi retributivi con decorrenza compresa tra il 1 gennaio 1971 e il 31 dicembre 1984, per i quali il D.P.C.M. aveva riconosciuto inizialmente solo il 60% dell’incremento. Se, per effetto della data di presentazione della domanda, il diritto all’aumento decorre dal 1 settembre 1990 o da una data successiva, l’incremento spetta per intero da tale decorrenza.

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