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Circolare

Circolare numero 44 del 18-2-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, a decorrere dal 1 gennaio 1990, diventa obbligatorio il versamento dei contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria per le categorie già interessate dall'estensione prevista dall'art. 7 del D.L. 86/1988. I datori di lavoro devono regolarizzare i periodi dal 1 gennaio 1990 al 31 marzo 1991 entro il termine del 20 maggio 1991, con applicazione di interessi legali o di dilazione secondo il periodo di riferimento. Sono inoltre indicate le modalità di compilazione del Mod. DM 10/2-89 con specifici codici e diciture per contributi e accessori.

Obbligo contributivo per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e regolarizzazione versamenti arretrati

Obbligo contributivo per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria

La circolare interviene sulla disciplina contributiva connessa all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, chiarendo che l'obbligo viene istituzionalizzato a decorrere dal 1 gennaio 1990 per le categorie di lavoratori già ricomprese nell'estensione prevista dall'art. 7 del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

Quadro normativo richiamato

Il testo ricorda che l'art. 7 del D.L. n. 86/1988 aveva esteso, per l'anno 1988, l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria ai lavoratori indicati dall'art. 40, punti 8 e 9, del RDL 4 ottobre 1935, n. 1827. Le norme applicative erano state già emanate con circolare n. 173 del 5 agosto 1988. Tale estensione era stata successivamente prorogata fino al 31 dicembre 1989 da ulteriori decreti legge rimasti privi di conversione, e infine dalla disposizione dell'art. 1, comma 1, del decreto legge oggetto della circolare.

Decorrenza e termini di versamento

La disposizione del comma 2 dell'art. 1 rende stabile l'obbligo assicurativo dal 1 gennaio 1990. In conseguenza, le sedi sono invitate a comunicare ai datori di lavoro l'obbligo di provvedere ai versamenti dovuti per i periodi dal 1 gennaio 1990 entro il termine ordinario previsto per i contributi del mese di aprile 1991, vale a dire entro il 20 maggio 1991.

Interessi applicabili sui versamenti arretrati

La circolare distingue due ipotesi:

  • per le somme relative al periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 1990, sono dovuti interessi al tasso legale del 10%, da calcolarsi dalla data di entrata in vigore del decreto legge, ossia dal 28 gennaio 1991, fino alla data del versamento;
  • per le somme relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 1991, sono dovuti interessi di dilazione, da calcolarsi dalla scadenza prevista per ciascun mese fino alla data dell'effettivo pagamento.

Si precisa inoltre che eventuali regolarizzazioni successive ricadranno nella disciplina vigente in materia di ritardati pagamenti.

Modalità operative di regolarizzazione

Per la sistemazione delle partite arretrate, i datori di lavoro devono compilare il quadro "C" del Mod. DM 10/2-89 indicando distintamente:

  • il contributo DS per il periodo dal 1 gennaio 1990 al 31 marzo 1991, con la dicitura "Vers. contr. DS" e il codice "S145";
  • gli interessi legali, con la dicitura "Vers. oneri accessori" e il codice "Q900";
  • gli interessi di dilazione, con la dicitura "interessi di dilazione" e il codice "Q930".

La circolare si chiude con l'invito alle sedi a portare tempestivamente tali disposizioni a conoscenza dei datori di lavoro interessati.

Punti principali

Estensione e istituzionalizzazione dell'obbligo assicurativo

L'art. 1, comma 2, del decreto legge richiamato dispone che l'obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria, già esteso per il 1988 e prorogato fino al 31 dicembre 1989, diventa operativo in via stabile dal 1 gennaio 1990. L'istituzionalizzazione riguarda le categorie di lavoratori di cui all'art. 40, punti 8 e 9, del RDL 4 ottobre 1935, n. 1827.

Regolarizzazione dei versamenti arretrati

Le sedi devono informare i datori di lavoro che i contributi dovuti per i periodi decorrenti dal 1 gennaio 1990 devono essere versati entro il termine previsto per i contributi del mese di aprile 1991, ossia entro il 20 maggio 1991. La regolarizzazione riguarda l'intero arco temporale dal 1 gennaio 1990 al 31 marzo 1991.

Applicazione degli interessi

Gli importi relativi al periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 1990 sono gravati da interessi al tasso legale del 10%, da calcolarsi dalla data di entrata in vigore del decreto legge (28 gennaio 1991) fino alla data del versamento. Per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 1991 si applicano interessi di dilazione, calcolati dalla scadenza dei singoli contributi fino all'effettivo pagamento. Le eventuali regolarizzazioni successive saranno assoggettate alla disciplina vigente in materia di ritardati pagamenti.

Modalità di compilazione del Mod. DM 10/2-89

Per la sistemazione delle partite arretrate i datori di lavoro devono indicare nel quadro "C" del Mod. DM 10/2-89 l'importo dovuto per contributo DS con la dicitura "Vers. contr. DS" e il codice "S145". Gli interessi legali devono essere riportati con la dicitura "Vers. oneri accessori" e il codice "Q900"; gli interessi di dilazione con la dicitura "interessi di dilazione" e il codice "Q930".

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