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Circolare

Circolare numero 42 del 18-2-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna, dal 1° gennaio 1991, gli importi delle retribuzioni convenzionali e dei contributi dovuti per diverse categorie assicurative. Vengono indicati i nuovi valori per i lavoratori domestici e familiari, per il personale domestico extra comunitario, per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, nonché per gli apprendisti. Sono inoltre richiamate le quote contributive specifiche già vigenti, le ripartizioni tra datore di lavoro e lavoratore e, per gli apprendisti, il regime di agevolazione/attribuzione dell’onere contributivo tra Regioni e Stato.

Aggiornamento 1991 di retribuzioni convenzionali e contributi per domestici, extra comunitari, pescatori e apprendisti

Aggiornamento 1991 delle retribuzioni convenzionali e dei contributi per alcune categorie di lavoratori

La circolare definisce, con decorrenza 1° gennaio 1991, gli importi aggiornati delle retribuzioni convenzionali e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i lavoratori domestici e familiari, per i domestici extra comunitari, per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne e per gli apprendisti. L’aggiornamento deriva principalmente dalla variazione dell’indice ISTAT del costo della vita pari al 6,9% e richiama, per ciascuna categoria, la disciplina normativa di riferimento e le ripartizioni degli oneri tra datore di lavoro e lavoratore.

Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari

Per i lavoratori domestici e familiari, la circolare applica l’art. 1 della legge n. 895/1980, che collega gli importi delle retribuzioni orarie alle variazioni dell’indice del costo della vita, con arrotondamento alle dieci lire per eccesso. Per il 1991 le retribuzioni convenzionali risultano così fissate:

  • lire 3.810 per retribuzioni effettive fino a lire 5.400;
  • lire 5.400 per retribuzioni effettive superiori a lire 5.400 e fino a lire 8.100;
  • lire 8.100 per retribuzioni effettive superiori a lire 8.100.

Sulla base di tali valori, la circolare indica i contributi orari dovuti dai datori di lavoro dal 1° gennaio 1991, tenendo conto delle quote per Servizio Sanitario Nazionale, Fondo di garanzia TFR e Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, nonché della CUAF. I valori risultano pari a lire 1.277, 1.809 e 2.714 comprensivi di CUAF, oppure lire 1.086, 1.539 e 2.309 senza CUAF. La cifra tra parentesi corrisponde alla quota a carico del lavoratore. La circolare rinvia inoltre agli allegati per il dettaglio analitico e per la tabella dei coefficienti di ripartizione.

Lavoratori domestici extra comunitari

Per il personale domestico extra comunitario viene richiamato l’art. 13 della legge n. 943/1986, che prevede un contributo aggiuntivo dello 0,50% a carico dei lavoratori extra comunitari, calcolato sulle retribuzioni di cui all’art. 12 della legge n. 153/1969. Poiché per i domestici sono previste fasce di retribuzione convenzionale, l’ulteriore contributo viene applicato proprio su tali fasce.

Dal 1° gennaio 1991 i contributi orari dovuti risultano quindi pari a:

  • lire 1.296 per retribuzioni effettive fino a lire 5.400, comprensive della quota CUAF, oppure lire 1.105 senza CUAF;
  • lire 1.836 per retribuzioni effettive superiori a lire 5.400 e fino a lire 8.100, comprensive della quota CUAF, oppure lire 1.566 senza CUAF;
  • lire 2.754 per retribuzioni effettive superiori a lire 8.100, comprensive della quota CUAF, oppure lire 2.349 senza CUAF.

Anche in questo caso la cifra tra parentesi indica la quota a carico del lavoratore. La circolare rinvia agli allegati per il prospetto analitico e per la tabella dei coefficienti di ripartizione.

Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne

Per i pescatori soggetti alla legge n. 250/1958, la circolare considera l’aumento del costo della vita e rivaluta il salario medio convenzionale giornaliero, già fissato dal 1° gennaio 1990 in lire 24.810, portandolo a lire 26.530 (24.810 x 1,069, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso). Da tale valore deriva la retribuzione convenzionale mensile di lire 663.000, ottenuta moltiplicando il salario giornaliero per 25 giorni e arrotondando alle lire 1.000.

Su questa retribuzione devono essere calcolati per il 1991 i contributi dovuti per i pescatori associati in cooperativa. La circolare conferma inoltre, in mancanza di nuove disposizioni legislative, il contributo di malattia nella misura già fissata per il 1990, pari a lire 2.400 mensili. Per i pescatori autonomi l’importo complessivo del contributo mensile viene determinato in lire 75.264, con la seguente composizione richiamata nel testo:

  • F.P.L.D.: base lire 730, adeguamento lire 57.747;
  • Tbc: base lire 66, integrativo lire 13.260;
  • ex ENAOLI: base lire 66, integrativo lire 995;
  • malattia: lire 2.400.

La circolare richiama inoltre quanto già precisato con la circolare RCV del 12 gennaio 1988 in relazione al comma 19 dell’art. 5 della legge n. 863/1984.

Apprendisti

Per gli apprendisti, in applicazione dell’art. 22 della legge n. 160/1975 e dell’aumento del 6,9% dell’indice del costo della vita, i contributi per il 1991 sono così determinati:

  • F.P.L.D.: lire 3.344, di cui lire 104 a titolo di contributo base;
  • assicurazione contro la tubercolosi: lire 100;
  • Cassa unica assegni familiari: lire 40.

La circolare conferma il contributo di malattia a lire 240 settimanali, il contributo di maternità a lire 32 settimanali e quello contro gli infortuni a lire 180 settimanali. Pertanto, dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, il totale dei contributi dovuti è pari a:

  • lire 3.936 settimanali per gli apprendisti soggetti anche all’assicurazione contro gli infortuni;
  • lire 3.756 settimanali per gli apprendisti esclusi dall’assicurazione contro gli infortuni.

Per gli apprendisti dipendenti da aziende artigiane, la circolare precisa che, salvo il contributo di maternità di lire 32, gli oneri contributivi restano a carico delle Regioni ai sensi dell’art. 16 della legge n. 845/1978, con eccezione delle Regioni a statuto speciale Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, per le quali l’onere resta a carico del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Regime contributivo speciale per gli apprendisti

La circolare ricorda inoltre che, in base all’art. 21 della legge n. 41/1986, dall’inizio del periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986 agli apprendisti si applica l’onere contributivo previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti sia per l’assicurazione generale obbligatoria IVS sia per la contribuzione al Servizio Sanitario Nazionale. Tuttavia, per gli apprendisti opera una riduzione:

  • di tre punti percentuali dell’aliquota contributiva IVS;
  • di 0,50 punti della quota di contributo per il Servizio Sanitario Nazionale.

Tenuto conto delle aliquote ordinarie vigenti per la generalità dei lavoratori, pari al 7,29% per l’IVS e allo 0,90% per il SSN, la circolare conclude che sulle retribuzioni degli apprendisti deve essere applicata, dal periodo di paga in corso all’1 gennaio 1991, l’aliquota complessiva del 4,69%, composta da 4,29% per l’IVS e 0,40% per il SSN.

Punti principali

Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari

Dal 1° gennaio 1991, in applicazione della rivalutazione dell’indice ISTAT del costo della vita (+6,9%), le retribuzioni orarie convenzionali vengono portate a lire 3.810, 5.400 e 8.100 in relazione alle tre fasce di retribuzione effettiva indicate. Su tali basi sono determinati i contributi orari dovuti dai datori di lavoro: lire 1.277, 1.809 e 2.714 comprensivi della quota CUAF, oppure lire 1.086, 1.539 e 2.309 senza CUAF, con quota del lavoratore indicata tra parentesi. La circolare rinvia inoltre ai prospetti analitici e ai coefficienti di ripartizione allegati.

Lavoratori domestici extra comunitari

Per il personale domestico extra comunitario si applica, oltre alla contribuzione ordinaria, l’ulteriore contributo dello 0,50% previsto dall’art. 13 della legge n. 943/1986, calcolato sulle fasce di retribuzione convenzionale già previste per i domestici. Dal 1° gennaio 1991 i contributi orari risultano pari a lire 1.296, 1.836 e 2.754 comprensivi della quota CUAF, oppure lire 1.105, 1.566 e 2.349 senza CUAF, con la quota a carico del lavoratore indicata tra parentesi. Anche in questo caso la circolare rinvia agli allegati per il dettaglio e per la tabella dei coefficienti di ripartizione.

Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne

Per i pescatori soggetti alla legge n. 250/1958 la misura giornaliera del salario medio convenzionale, aggiornata del 6,9%, è fissata in lire 26.530; la retribuzione convenzionale mensile dal 1° gennaio 1991 è quindi stabilita in lire 663.000. Su tale base devono essere calcolati i contributi per i pescatori associati in cooperativa. Per il 1991 viene inoltre confermato il contributo di malattia nella misura di lire 2.400 mensili. Per i pescatori autonomi l’importo complessivo del contributo mensile viene fissato in lire 75.264, con articolazione nelle quote F.P.L.D., Tbc, ex ENAOLI e malattia indicate nel testo.

Apprendisti

A seguito dell’aumento del costo della vita, i contributi per gli apprendisti, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 160/1975, sono determinati per il 1991 in lire 3.344 complessive, di cui lire 104 a titolo di contributo base, lire 100 per l’assicurazione contro la tubercolosi e lire 40 per la Cassa unica assegni familiari. Restano confermati il contributo di malattia a lire 240 settimanali, quello di maternità a lire 32 settimanali e quello contro gli infortuni a lire 180 settimanali. Il totale dei contributi dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991 è pari a lire 3.936 settimanali per gli apprendisti soggetti anche all’assicurazione contro gli infortuni e a lire 3.756 settimanali per quelli esclusi da tale assicurazione.

Riparto degli oneri per apprendisti e aliquota complessiva

Per gli apprendisti dipendenti da aziende artigiane, salvo il contributo di maternità di lire 32 dovuto in ogni caso, gli oneri contributivi restano a carico delle Regioni ai sensi dell’art. 16 della legge n. 845/1978, con eccezione di Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, per le quali l’onere resta a carico del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Viene inoltre ricordato che, dall’1 gennaio 1986, agli apprendisti si applica la contribuzione prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti sia per l’IVS sia per il Servizio Sanitario Nazionale, ma con riduzioni specifiche: tre punti percentuali sull’aliquota IVS e 0,50 punti sulla quota SSN. Ne deriva, per il 1991, l’aliquota complessiva del 4,69% (4,29% + 0,40%) da applicare sulle retribuzioni degli apprendisti.

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