Circolare numero 45 del 18-2-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, per il personale già dipendente da organismi militari operanti in Italia nell'ambito della Comunità Atlantica (S.E.T.A.F.) e successivamente passato alle dipendenze dello Stato, i contributi IVS versati per i periodi pregressi riscattati ai sensi dell'art. 3 della legge n. 98/1971 devono essere considerati pienamente valutabili ai fini della pensione statale. Viene quindi superato l'orientamento restrittivo introdotto nel 1985, che li riteneva improduttivi di effetti in applicazione del divieto di doppia valutazione, e si conferma la possibilità di riesaminare le situazioni regolate in senso diverso. Il cambiamento è motivato dall'orientamento giurisprudenziale favorevole e dal consenso espresso dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica nel 1990.
Ripristino della valutabilità dei contributi IVS per ex dipendenti di organismi militari S.E.T.A.F. transitati allo Stato
Ripristino della valutabilità dei contributi IVS per ex dipendenti S.E.T.A.F. transitati allo Stato
La circolare affronta il trattamento dei contributi IVS versati per il personale già dipendente da organismi militari operanti in Italia nell'ambito della Comunità Atlantica (S.E.T.A.F.) e successivamente passato alle dipendenze dello Stato. L'obiettivo è chiarire se tali contribuzioni, riferite a periodi pregressi riscattati ai fini della pensione statale, debbano essere considerate utili oppure improduttive di effetti.
Disciplina dell'art. 3 della legge n. 98/1971
La norma richiamata consente a questo personale di riscattare i periodi pregressi ai fini del trattamento di quiescenza statale, ponendo però il relativo onere totalmente a carico del lavoratore richiedente. La circolare precisa inoltre che la legge non prevede l'annullamento né il rimborso dei contributi IVS già versati dalle amministrazioni di provenienza per gli stessi periodi.
Primo orientamento amministrativo favorevole
In una prima fase, il Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato ritenne che, data la disciplina speciale della legge n. 98/1971, non trovassero applicazione le disposizioni del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 in materia di valutazione dei servizi ai fini della pensione statale. Si affermò così che la disciplina dei servizi pregressi dovesse essere ricondotta interamente alla legge del 1971, riconoscendo la piena valutabilità dei contributi IVS accreditati sulle posizioni assicurative degli interessati. Questo orientamento fu formalizzato con la circolare n. 434 C. e V./144 del 15 giugno 1977.
Rovesciamento dell'orientamento nel 1985
Successivamente, a seguito del diverso orientamento della Corte dei conti in sede di registrazione dei provvedimenti relativi agli ex dipendenti interessati, l'amministrazione mutò impostazione. Con la circolare n. 684 R.C.V./199 del 4 ottobre 1985 si stabilì che i contributi IVS relativi ai periodi riscattati dovessero considerarsi improduttivi di effetti, in applicazione del principio del divieto di doppia valutazione dello stesso periodo lavorativo sancito dall'art. 6 del DPR n. 1092/1973.
Incertezza applicativa e richiamo alla giurisprudenza
La circolare evidenzia che l'applicazione pratica del nuovo indirizzo aveva generato una grave situazione di incertezza. La questione fu quindi nuovamente sottoposta alla Presidenza del Consiglio, anche alla luce di una giurisprudenza numerosa e univoca, ritenuta dall'Avvocatura Centrale dell'Istituto corretta e ineccepibile, che aveva riconosciuto la legittimità delle domande dei ricorrenti e la condanna dell'Istituto al pagamento delle prestazioni dovute sulla base dei contributi IVS relativi ai periodi riscattati, anche ai fini della quiescenza statale.
Conferma della piena valutabilità dei contributi
Con nota del 23 ottobre 1990, la Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica ha espresso il proprio consenso alle conclusioni dell'Istituto, favorevoli alla valutabilità dei contributi IVS. Il principio richiamato è quello per cui, in presenza di contributi versati e non utilizzati nel riscatto nella posizione di impiegato dello Stato, sussiste il diritto all'erogazione del trattamento pensionistico.
Effetti operativi
In conclusione, la circolare dispone il ripristino della piena valutabilità delle contribuzioni versate per il personale interessato, secondo quanto già previsto dalla circolare n. 434 C. e V./144 del 15 giugno 1977. Ne deriva che tutte le situazioni disciplinate diversamente a seguito della circolare n. 684 R.C.V./199 del 4 ottobre 1985 possono essere riesaminate alla luce del nuovo orientamento.
Punti principali
Quadro normativo e disciplina del riscatto
L'art. 3 della legge 9 marzo 1971, n. 98 consente al personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità Atlantica (S.E.T.A.F.), successivamente transitato alle dipendenze dello Stato, di riscattare i periodi pregressi ai fini del trattamento di quiescenza statale, con onere interamente a carico del lavoratore. La norma non prevede l'annullamento o il rimborso dei contributi IVS versati per i medesimi periodi dalle amministrazioni di provenienza.
Orientamento iniziale del Ministero del Tesoro
In una prima fase il Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato ritenne che, in presenza della disciplina speciale della legge n. 98/1971, non potessero applicarsi le disposizioni del T.U. approvato con DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 sulla valutazione dei servizi ai fini della pensione statale. Ne derivò l'impostazione secondo cui tutte le questioni sul riconoscimento dei servizi pregressi dovevano essere ricondotte alla legge del 1971, affermando la piena valutabilità dei contributi IVS accreditati sulle posizioni assicurative degli interessati; in tal senso fu emanata la circolare n. 434 C. e V./144 del 15 giugno 1977.
Cambio di indirizzo del 1985
Successivamente, a fronte del contrario orientamento manifestato dalla Corte dei conti in sede di registrazione dei provvedimenti relativi agli ex dipendenti interessati, il Ministero affermò che i contributi IVS relativi ai periodi riscattati dovevano considerarsi improduttivi di effetti. Tale posizione, formalizzata con la circolare n. 684 R.C.V./199 del 4 ottobre 1985, si fondava sull'applicazione del divieto di doppia valutazione dello stesso periodo lavorativo, previsto dall'art. 6 del DPR n. 1092/1973.
Incertezza applicativa e intervento della giurisprudenza
L'attuazione pratica dell'orientamento del 1985 ha generato una grave situazione di incertezza, inducendo a una verifica della validità dei criteri seguiti. La questione è stata quindi sottoposta alla Presidenza del Consiglio, rilevando che la giurisprudenza, in modo numeroso e univoco, aveva riconosciuto la legittimità delle pretese dei ricorrenti e condannato l'Istituto alla corresponsione delle prestazioni dovute sulla base dei contributi IVS riferiti ai periodi riscattati anche ai fini della quiescenza statale.
Consenso della Presidenza del Consiglio e ripristino della piena valutabilità
Con nota del 23 ottobre 1990 la Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica ha espresso consenso alle conclusioni dell'Istituto, favorevoli alla valutabilità dei contributi IVS, richiamando il principio secondo cui, a fronte di contributi versati e non utilizzati nel riscatto nella posizione di impiegato dello Stato, è configurabile il diritto al trattamento pensionistico. In conclusione, viene disposto il ripristino della piena valutabilità delle contribuzioni versate per il personale in questione, secondo quanto già previsto dalla circolare n. 434 C. e V./144 del 15 giugno 1977.
Effetti sulle situazioni pregresse
Tutte le situazioni disciplinate in modo diverso in conseguenza della circolare n. 684 R.C.V./199 del 4 ottobre 1985 possono essere riesaminate alla luce delle nuove disposizioni, con conseguente possibile riapertura dei casi trattati secondo l'orientamento poi superato.
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