Circolare numero 41 del 15-2-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina la gestione delle domande di riscatto e ricongiunzione nei fondi speciali di previdenza elettrici, telefonici e autoferrotranvieri, in coerenza con il decentramento delle funzioni alle SAP. Definisce i compiti della Direzione generale e delle Sedi nella notificazione dei provvedimenti, nella riscossione degli oneri, nei controlli sui versamenti, nella gestione dei casi di pensionamento durante la rateazione, negli inadempimenti, nei ricorsi e nelle scritture contabili. Fornisce inoltre istruzioni operative sulla procedura automatizzata e sui nuovi codici da usare per l’acquisizione delle domande.
istruzioni operative e contabili per riscatti e ricongiunzioni nei fondi speciali elettrici, telefonici e autoferrotranvieri
Istruzioni per la gestione di riscatti e ricongiunzioni nei fondi speciali
La circolare interviene sulla gestione delle domande di riscatto e ricongiunzione nei fondi speciali di previdenza elettrici, telefonici e autoferrotranvieri, nel quadro del progressivo decentramento delle funzioni alle S.A.P. (Sedi periferiche). Il testo coordina attività istruttorie, notifiche, riscossione degli oneri, controlli sui versamenti, trattazione delle decadenze, gestione dei pensionamenti intervenuti durante la rateazione, ricorsi e rilevazioni contabili.
Ambito di applicazione e riparto delle competenze
La circolare richiama le precedenti n. 275 del 28 dicembre 1989 e n. 4 del 3 gennaio 1990, con le quali è stata demandata alle SAP l’istruttoria delle domande di riconoscimento, riscatto e ricongiunzione presentate dal 1° gennaio 1990 dagli iscritti ai fondi speciali. Resta invece in capo ai competenti uffici della Direzione generale l’istruttoria e la definizione delle domande presentate al centro entro il 31 dicembre 1989, nonché la trattazione di quelle ancora pendenti fino al definitivo decentramento di tutte le attività di produzione dei fondi speciali.
Per le domande di riscatto e ricongiunzione rientranti nel campo di applicazione della circolare n. 275/1989 e definite dalla Direzione generale, le Sedi devono provvedere a:
- riscuotere gli oneri per la copertura dei periodi oggetto di riscatto o ricongiunzione;
- svolgere gli adempimenti connessi alle pratiche;
- trasferire, con il consueto Mod. S.C.10, le rate residue degli oneri di ricongiunzione già in corso di recupero mediante trattenuta sulla pensione, in attesa dell’aggiornamento della procedura prevista dalla circolare n. 190/1990.
Definizione delle domande e notificazione dei provvedimenti
La definizione delle domande è affidata alla Direzione generale tramite una nuova unità funzionale istituita con Ordine di Servizio n. 561 del 6 agosto 1990: la "Struttura di Progetto per il decentramento delle funzioni gestionali relative alla navigazione estera ed ai Fondi Speciali di previdenza elettrici, telefonici ed autoferrotranvieri".
Tale Struttura provvede alla definizione:
- delle domande di riscatto ex art. 4 della legge 25 novembre 1971, n. 1079, per il fondo previdenza elettrici;
- delle domande di riscatto ex artt. 10 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450; 6 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790; 15 della legge 13 luglio 1967, n. 583; 14 e 16 della legge 22 ottobre 1973, n. 672, per il fondo telefonici;
- delle domande di ricongiunzione ex art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, per i fondi elettrici, telefonici e autoferrotranvieri.
Una volta definita la domanda, la Struttura ne dà notizia con apposita lettera alla competente Sede provinciale, con la quale intrattiene i rapporti per ragioni organizzative. La Sede provinciale, a sua volta, inoltra la lettera alla SAP competente in base alla residenza dell’assicurato, per la prosecuzione della pratica secondo le istruzioni operative successive.
La lettera di comunicazione contiene i dati necessari per l’inserimento e la successiva gestione della pratica nella procedura automatizzata "Riscatti, rendite e ricongiunzioni", e in particolare:
- dati anagrafici dell’assicurato;
- tipo di riscatto o ricongiunzione;
- fondo interessato;
- data della domanda;
- periodo oggetto del riscatto o della ricongiunzione;
- sede o ente che ha inviato, per le ricongiunzioni ex art. 2 L. 29/79, il mod. TRC 01 bis;
- onere del riscatto o della ricongiunzione, già ridotto del 50% nei casi previsti;
- dati relativi all’azienda da cui dipende l’interessato.
Gestione dei pagamenti da parte delle SAP
Al ricevimento del versamento effettuato dagli iscritti, la SAP deve eseguire gli ulteriori adempimenti previsti dalla circolare n. 190 del 1° agosto 1990. L’Ufficio GPA verifica che il pagamento sia stato eseguito tempestivamente entro il termine indicato nella lettera di notifica:
- per le ricongiunzioni, deve risultare versato l’intero onere oppure le prime tre rate;
- per i riscatti, deve risultare versata la prima rata mensile.
Se la regolarità del versamento è confermata, la SAP provvede inoltre a:
- redigere, per le ricongiunzioni ex lege n. 29/1979, il mod. TRC 01/bis completo della contribuzione e degli interessi, oppure richiederne il rilascio alla SAP o all’Ente presso cui sono accreditati i contributi oggetto della ricongiunzione, secondo i dati della lettera di comunicazione;
- riportare sulla posizione assicurativa le annotazioni relative all’invalidazione dei contributi, in particolare per quelli riscattati nel fondo telefonici ai sensi delle norme richiamate;
- gestire sul piano contabile e amministrativo il flusso dei versamenti mediante il fascicolo già costituito presso il Reparto G.P.A.;
- comunicare tempestivamente alla Direzione generale – Struttura di Progetto per il decentramento dei Fondi Speciali – l’avvenuto versamento delle prime tre rate per le ricongiunzioni ex L. n. 29, mediante telefax secondo lo schema allegato, al fine di aggiornare la posizione assicurativa nell’archivio automatizzato del Fondo.
Per i riscatti, se il pagamento avviene in unica soluzione, la comunicazione alla Direzione generale è immediata; in caso di pagamento rateale, la Sede deve tenere apposita evidenza per trasmettere la comunicazione al momento del pagamento dell’ultima rata.
Pensionamento nel corso del pagamento rateale
La circolare disciplina il caso in cui l’assicurato, ammesso a riscatto o ricongiunzione, cessi dal servizio per pensionamento mentre sta ancora pagando a rate l’onere.
Ricongiunzioni
Quando la Direzione generale viene a conoscenza della cessazione per pensionamento, liquida la richiesta pensione e ne localizza il pagamento presso l’ufficio pagatore convenzionale (9FS). Ricevuti gli elaborati relativi alla pensione, la SAP accerta la regolarità dei versamenti sino alla data di decorrenza della pensione.
Se l’onere di ricongiunzione per i periodi anteriori alla decorrenza della pensione non risulta regolare, la SAP deve prima svolgere le operazioni previste al punto 4.2. Se l’interessato non regolarizza la posizione, non devono essere effettuati pagamenti di pensione; la SAP avverte la Direzione generale, che procede con i conseguenti adempimenti, quali l’annullamento o la ricostituzione della pensione già assegnata.
Se invece i versamenti risultano regolari, la Sede:
- recupera sulle somme arretrate di pensione le rate di ricongiunzione maturate tra la decorrenza della pensione e la data di determinazione degli arretrati;
- scinde l’ordinativo di pagamento per recuperare le rate ancora insolute;
- pone in pagamento la pensione e la parte residua degli arretrati, localizzando la quota di pertinenza del pensionato presso l’ufficio pagatore scelto dall’interessato.
Riscatti
Per i riscatti nei fondi elettrici e telefonici vale il principio generale secondo cui, in caso di pensionamento, l’operazione deve essere perfezionata con il pagamento in unica soluzione dell’onere residuo. La SAP che ha in carico il pagamento rateale, non appena conosce la cessazione dal servizio per pensionamento, determina l’importo del residuo debito, lo notifica all’interessato e assegna un termine di 30 giorni per il versamento.
Una volta effettuato il pagamento, la Sede deve informarne la Direzione generale – Struttura di Progetto per il decentramento dei Fondi Speciali – e inviare la comunicazione prevista dall’allegato n. 5.
Inadempimento al primo versamento e decadenza
Se l’interessato non versa, entro il termine di decadenza assegnato, l’intero onere in unica soluzione, oppure le prime tre rate per le ricongiunzioni o la prima rata per i riscatti, ovvero se formula espressa rinuncia, la SAP archivia la pratica.
Per le ricongiunzioni, devono essere resi disponibili i contributi IVS indicati nel mod. TRC 01 bis, con apposita comunicazione nei casi in cui il modello sia stato emesso da un’altra SAP o quando i periodi di assicurazione ricongiungibili siano stati segnalati da una gestione pensionistica diversa dal FPLD o dalle gestioni autonome.
Se il versamento, totale o parziale, avviene in ritardo rispetto al termine assegnato, occorre distinguere:
- Ricongiunzioni: deve essere comunicata all’interessato e all’azienda di appartenenza la decadenza dalla facoltà, con la precisazione che sarà disposto il rimborso delle somme versate in ritardo. Nella stessa comunicazione si informa l’interessato che può ripresentare la domanda secondo l’art. 4 della legge n. 29/1979 e si invita la SAP o il Fondo che aveva segnalato i periodi a considerarli disponibili.
- Riscatti: deve essere comunicata all’interessato la decadenza per inosservanza del termine. Per i riscatti a contributo fisso nel fondo telefonici deve essere preannunciato il rimborso delle somme eventualmente versate in ritardo. Per i riscatti nel fondo elettrici e per quelli nel fondo telefonici con calcolo della riserva matematica, la comunicazione di decadenza deve avvertire che la data del tardivo versamento può essere considerata come nuova manifestazione di volontà di esercitare il riscatto, con riserva di successiva comunicazione del nuovo onere calcolato alla data stessa; la comunicazione va inviata per conoscenza all’azienda, chiedendo gli elementi retributivi necessari per il ricalcolo.
Tali situazioni devono essere tempestivamente comunicate alla Direzione generale.
Inadempimento nel corso della rateazione
Se, dopo aver versato correttamente le prime rate, gli assicurati sospendono i pagamenti, devono essere invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento a regolarizzare la situazione mediante il pagamento delle rate scadute.
Se non adempiono:
- per le ricongiunzioni si applicano le indicazioni previste per la decadenza;
- per i riscatti, il periodo coperto da riscatto viene determinato in anni, mesi e giorni secondo gli stessi criteri dell’assicurazione generale IVS, in base ai versamenti effettivamente eseguiti.
Di tale operazione deve essere data comunicazione all’interessato, all’azienda e alla Direzione generale.
Ricorsi e richieste di riesame
I ricorsi eventualmente presentati dagli iscritti contro i provvedimenti adottati in base alla circolare devono essere trasmessi sollecitamente alla Direzione generale, per l’esame del competente Comitato amministratore o di vigilanza del Fondo interessato. Anche le semplici richieste di riesame devono essere inoltrate alla Direzione generale per i provvedimenti conseguenti.
Se il ricorso riguarda provvedimenti di ammissione alla ricongiunzione o al riscatto adottati dalla Direzione generale e solo notificati dalle SAP, di regola non occorre svolgere istruttoria. Se invece il ricorso riguarda i periodi di contribuzione ammessi alla ricongiunzione e il mod. TRC 01/bis è stato emesso dalla stessa SAP che ha notificato il provvedimento, la SAP deve fornire ogni utile precisazione sulla posizione assicurativa. Analogamente, quando il ricorso riguarda provvedimenti adottati direttamente dalle Sedi – ad esempio dichiarazioni di decadenza o determinazione del residuo debito di riscatto in caso di pensionamento – il ricorso deve essere trasmesso con tutte le indicazioni utili alla decisione.
Istruzioni contabili
L’addetto all’Ufficio contabilità, ricevuta la contabile di accreditamento, deve contabilizzare gli importi versati a titolo di riscatto, rendita o ricongiunzione mediante i bollettini prestampati della nuova procedura, imputandoli al conto GPA 54/61, istituito con la circolare n. 190 del 1° agosto 1990.
Dopo la rilevazione del flusso finanziario e gli adempimenti previsti dalla circolare n. 190/1990, deve essere rilevato il biglietto contabile di riparto provvisorio mod. SC3/RRR, aggiornato con i nuovi conti:
- ELR 52/21;
- TLR 52/21;
- ETR 52/21.
A fine esercizio la procedura emette il biglietto contabile per l’imputazione definitiva degli importi riscossi, con movimentazione, in contropartita dei predetti conti, dei seguenti conti:
- ELR 22/70, per il riscatto laurea, corsi professionali e periodi di contratto d’opera degli elettrici;
- TLR 22/70, per il riscatto laurea dei telefonici;
- TLR 22/71, per il riscatto dei periodi di avventiziato, assenza di lavoro, ecc. dei telefonici;
- TLR 22/72, per il riscatto dei periodi di servizio militare dei telefonici;
- ELR 22/76, ETR 22/76, TLR 22/76, per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ex art. 2 L. 29/1979, a seconda del fondo interessato;
- ELR 24/10, ETR 24/10, TLR 24/10, per gli interessi di dilazione in caso di pagamento rateale.
È inoltre previsto il biglietto contabile di storno, da registrare nell’esercizio successivo, per il parziale annullamento dell’articolo relativo alle partite ancora in rateazione.
Gli importi trasferiti da altri enti di previdenza per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ex art. 2 L. 29/1979 vanno imputati ai conti già esistenti ELR 22/00, ETR 22/00 e TLR 22/00, resi movimentabili dalle Sedi. Gli eventuali rimborsi di valori di riscatto per inadempimento degli iscritti vanno rilevati, secondo il fondo interessato, nei conti di nuova istituzione ELR 34/04, ETR 34/04 e TLR 34/04.
Istruzioni operative e procedura automatizzata
Le S.A.P., ricevuta la documentazione delle pratiche per le quali devono provvedere alla notifica dei provvedimenti di accoglimento e alla gestione dei pagamenti, devono utilizzare la procedura già in uso per la definizione delle domande di riscatto, rendite e ricongiunzioni (Pgm 6150 dell’area prestazioni), acquisendo preliminarmente i dati identificativi della domanda e dell’assicurato tramite l’apposito pannello anagrafico.
Per il campo "TIPO DOMANDA" sono istituiti nuovi codici:
- T: Ricongiunzione Fondo Trasporti – art. 2 L. 29/79;
- F: Ricongiunzione Fondo elettrici – art. 2 L. 29/79;
- E: Riscatto laurea Fondo elettrici;
- G: Riscatto corsi professionali Fondo elettrici;
- H: Riscatto periodi contratto d’opera – Fondo elettrici;
- R: Ricongiunzione Fondo Telefonici – art. 2 L. 29/79;
- O: Avventiziato – art. 10 L. 1450/56 – Fondo telefonici;
- P: Assenza lavoro – art. 15 L. 583/67 – Fondo telefonici;
- Q: Assenza lavoro con cessazione – art. 16 L. 672/73 – Fondo telefonici;
- N: Riscatto laurea – Fondo telefonici;
- M: Riscatto servizio militare – Fondo telefonici.
Per il campo "TIPO GESTIONE" deve essere acquisito il codice F, sia per riscatti sia per ricongiunzioni. Dopo aver digitato il codice "C" nel campo "ITER" e premuto il tasto funzionale "INVIO", il sistema memorizza la domanda e attribuisce il numero identificativo da riportare nella nota trasmessa dalla Direzione generale. Con il tasto funzionale "FP2" si accede al pannello successivo, utilizzato per registrare il periodo oggetto del riscatto o della ricongiunzione e l’ammontare dell’onere.
Punti principali
Riparto delle competenze tra Direzione generale e SAP
Le SAP curano l’istruttoria delle domande presentate dal 1° gennaio 1990. La Direzione generale continua a istruire e definire le domande presentate al centro entro il 31 dicembre 1989, nonché quelle che restano pendenti fino al completamento del decentramento. Per le domande rientranti nell’ambito della circolare n. 275/1989 e definite dalla Direzione generale, le Sedi devono riscuotere gli oneri e svolgere gli adempimenti conseguenti.
Definizione delle domande e notificazione
La definizione delle domande di riscatto e ricongiunzione spetta a una nuova unità funzionale istituita presso la Direzione generale, denominata "Struttura di Progetto per il decentramento delle funzioni gestionali relative alla navigazione estera ed ai Fondi Speciali di previdenza elettrici, telefonici ed autoferrotranvieri". La Struttura comunica i provvedimenti alla Sede provinciale competente, che inoltra la comunicazione alla SAP territorialmente competente per la successiva gestione. La lettera di comunicazione contiene i dati necessari per l’inserimento nella procedura automatizzata.
Gestione dei pagamenti e verifiche
Al ricevimento dei versamenti la SAP provvede agli adempimenti previsti dalla circolare n. 190/1990. L’Ufficio GPA verifica che nel termine fissato sia stato effettuato il pagamento: dell’intero onere o delle prime tre rate per le ricongiunzioni, oppure della prima rata mensile per i riscatti. Se il versamento è regolare, la SAP cura la predisposizione del modello Trc 01/bis per le ricongiunzioni ex lege n. 29/1979, le annotazioni sulla posizione assicurativa, la gestione contabile e amministrativa del fascicolo e la comunicazione alla Direzione generale dell’avvenuto pagamento delle prime tre rate o, per i riscatti, dell’eventuale pagamento unico o dell’ultima rata.
Pensionamento durante la rateazione
Se l’iscritto va in pensione mentre sta pagando a rate l’onere, si applicano regole distinte per ricongiunzioni e riscatti. Per le ricongiunzioni, la Direzione generale liquida la pensione; la SAP verifica la regolarità dei versamenti fino alla decorrenza della pensione e, se tutto è regolare, recupera le rate maturate sugli arretrati, scinde l’ordinativo per recuperare le rate ancora insolute e pone in pagamento la pensione localizzando la quota al pagatore scelto dal pensionato. Per i riscatti nei fondi elettrici e telefonici, l’operazione deve essere perfezionata con il pagamento in unica soluzione del residuo debito entro 30 giorni dalla notifica.
Inadempimenti e decadenza
In caso di mancato pagamento nel termine iniziale, oppure di rinuncia espressa, la SAP archivia la pratica e, per le ricongiunzioni, rende disponibili i contributi IVS indicati nel mod. Trc 01 bis, con le necessarie comunicazioni quando il modello proviene da altra SAP o da diversa gestione pensionistica. Se il pagamento avviene in ritardo, per le ricongiunzioni si comunica la decadenza e si rimborsano le somme versate; l’interessato può ripresentare la domanda e i periodi tornano disponibili. Per i riscatti, la decadenza va comunicata all’interessato; nei riscatti a contributo fisso del fondo telefonici è previsto anche il rimborso delle somme tardive, mentre negli altri casi il versamento tardivo può essere considerato nuova manifestazione di volontà, con richiesta di nuovi elementi retributivi all’azienda.
Rateazione interrotta
Se, dopo aver iniziato regolarmente il pagamento rateale, l’iscritto sospende i versamenti, deve essere invitato con raccomandata a regolarizzare la posizione pagando le rate scadute. In difetto, per le ricongiunzioni si applica la disciplina della decadenza; per i riscatti, il periodo riscattato viene determinato in anni, mesi e giorni sulla base dei versamenti effettivamente eseguiti, con comunicazione all’interessato, all’azienda e alla Direzione generale.
Ricorsi
I ricorsi contro i provvedimenti adottati in base alla circolare devono essere trasmessi tempestivamente alla Direzione generale per l’esame del competente Comitato amministratore o di vigilanza del Fondo interessato. Le semplici richieste di riesame devono essere ugualmente inoltrate. Se il ricorso riguarda un provvedimento di ammissione alla ricongiunzione o al riscatto notificato dalle SAP, di regola non sono necessari ulteriori adempimenti istruttori; se invece il provvedimento è stato adottato direttamente dalla Sede, il ricorso deve essere corredato di tutte le indicazioni utili alla decisione.
Istruzioni contabili
I versamenti per riscatti, rendite e ricongiunzioni, effettuati con i bollettini prestampati della nuova procedura, vanno imputati al conto GPA 54/61. Per la rilevazione provvisoria si utilizzano i nuovi conti ELR 52/21, TLR 52/21 ed ETR 52/21. A fine esercizio la procedura emette il biglietto contabile definitivo e i conti di contropartita previsti per i diversi fondi e tipologie di operazione, inclusi i conti relativi agli interessi di dilazione e i conti per eventuali rimborsi in caso di inadempimento.
Istruzioni operative e codici procedurali
Le SAP devono utilizzare la procedura già in uso per riscatti, rendite e ricongiunzioni (Pgm 6150 dell’area prestazioni), acquisendo preliminarmente i dati anagrafici della domanda e dell’assicurato. Sono istituiti nuovi codici per il campo "TIPO DOMANDA" riferiti ai diversi tipi di riscatto e ricongiunzione nei fondi elettrici, telefonici e trasporti. Per il campo "TIPO GESTIONE" va acquisito il codice F. Dopo l’inserimento del codice "C" nel campo "ITER" e il tasto INVIO, il sistema assegna il numero identificativo della domanda; con FP2 si accede al pannello per registrare i periodi riscattati o ricongiunti e l’ammontare dell’onere.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 15 feb 1991Circolare numero 40 del 15-2-1991
- Circolare · 12 feb 1991Circolare numero 39 del 12-2-1991
- Circolare · 18 feb 1991Circolare numero 45 del 18-2-1991
- Circolare · 18 feb 1991Circolare numero 44 del 18-2-1991
- Circolare · 18 feb 1991Circolare numero 43 del 18-2-1991
- Circolare · 18 feb 1991Circolare numero 42 del 18-2-1991
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →