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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24042/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)

La controversia

Il condannato, tramite il proprio difensore, ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Messina che aveva sostituito la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 con la detenzione domiciliare. Il Tribunale aveva valorizzato due sopravvenienze: una denuncia per furto dell'8.12.2024 e una violazione della prescrizione di non allontanarsi dal domicilio in orario notturno del 18.9.2025. Pur riconoscendo che il primo episodio richiedesse ulteriori approfondimenti sulla base della documentazione difensiva, il giudice di sorveglianza ha ritenuto che la seconda violazione fosse sufficiente a dimostrare l'inadeguatezza dell'affidamento, per l'evidente spregio delle prescrizioni della misura. Il ricorso lamentava in sostanza una diversa lettura dei fatti e degli elementi posti a base della decisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che le censure erano essenzialmente rivalutative e miravano a ottenere una lettura alternativa del materiale fattuale, non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto che la motivazione del Tribunale di sorveglianza fosse adeguata e non censurabile, poiché aveva correttamente valutato che le violazioni delle prescrizioni rendevano in concreto incompatibile la prosecuzione della misura di affidamento in prova. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990

    La misura alternativa dell'affidamento in prova in materia di stupefacenti può essere sostituita quando le violazioni delle prescrizioni rendano la prosecuzione della prova incompatibile con la funzione e le condizioni della misura.

  • art. 52 D.Lgs. 196/03

    In caso di diffusione del provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, per legge.

  • art. 133 c.p.

    Non citato espressamente nel testo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità contro provvedimenti del tribunale di sorveglianza non è consentita una mera richiesta di rivalutazione del fatto o degli elementi probatori, se la motivazione impugnata è logicamente coerente e adeguata.
  • La violazione delle prescrizioni imposte con la misura alternativa può costituire, in concreto, fatto incompatibile con la prosecuzione della prova e giustificare la sostituzione della misura con una più restrittiva.
  • Ai fini dell'inammissibilità del ricorso è sufficiente che le censure si risolvano nella prospettazione di una lettura alternativa dei fatti, senza evidenziare vizi logici o giuridici della motivazione.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale

Testo integrale

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