Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 16150/2026 - Roma, Sezione 3

Giustizia amministrativa202511704

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Giudizi individuali e collegiale di non idoneità all'Abilitazione Scientifica Nazionale per professore di II fascia nel settore concorsuale 12/A1 – Diritto privato, pubblicati il 4 luglio 2025, nonché i pertinenti verbali della Commissione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio negativo reso nella procedura indetta con d.d. MUR 27 ottobre 2023, n. 1796. La Commissione aveva riconosciuto il possesso di almeno tre titoli e valutato positivamente l’impatto della produzione scientifica, ma aveva negato l’abilitazione ritenendo non elevata la qualità complessiva delle pubblicazioni e non raggiunta la maturità scientifica. Il ricorrente ha dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che la valutazione fosse generica, contraddittoria e insufficiente, perché fondata su formule vaghe e stereotipate e senza adeguata spiegazione delle ragioni del giudizio negativo.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha premesso che i giudizi di abilitazione implicano discrezionalità tecnica specialistica, sindacabile entro i limiti dell’attendibilità e della non manifesta erroneità, illogicità o irragionevolezza, senza sostituzione del giudice alla Commissione nel merito. Ha respinto le censure di difetto di motivazione e istruttoria: i quattro giudizi individuali negativi e quello collegiale risultavano autonomi, coerenti e basati sull’esame analitico delle pubblicazioni; il giudizio collegiale descriveva i contributi, evidenziandone punti di forza e criticità e spiegando perché gli elementi favorevoli indicati da un commissario non prevalessero. La valutazione negativa della qualità scientifica era riferita a originalità, rigore metodologico e carattere innovativo e risultava motivata con il carattere prevalentemente descrittivo, informativo e professionale degli scritti, ritenuto insufficiente a dimostrare la maturità scientifica richiesta. Il TAR ha considerato tale valutazione attendibile e non erronea in fatto; il ricorrente non aveva dimostrato il raggiungimento della posizione scientifica richiesta. Spese integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 4 d.m. 7 giugno 2016, n. 120

    Il contestato giudizio di qualità delle pubblicazioni presentate risulta, infatti, sorretto, tanto nel giudizio collegiale quanto nei quattro singoli giudizi individuali, da una sostanziale attenta disamina dei parametri al riguardo stabiliti, ai fini della formulazione di tale giudizio, nell’art. 4 nonché nell’allegato B al d.m. n. 120/2016.

    La Commissione deve valutare la qualità della produzione scientifica secondo i parametri regolamentari, tra cui originalità, rigore metodologico e carattere innovativo; tale requisito è cumulativo rispetto agli altri criteri previsti per il conseguimento dell’abilitazione.

  • art. 6 d.m. 7 giugno 2016, n. 120

    Il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale richiede, dunque, il possesso cumulativo di tutti tali requisiti previsti, potendo essere rilasciata – sulla base di cinque giudizi individuali (tre almeno dei quali positivi) e di un giudizio finale a carattere collegiale – solo ai candidati che, oltre a possedere almeno tre titoli di cui sopra, ottengano una valutazione positiva sull’impatto della propria produzione scientifica e delle proprie pubblicazioni in ragione dei criteri dettagliatamente specificati nelle su richiamate previsioni regolamentari.

    I requisiti per l’abilitazione sono cumulativi: il possesso dei titoli e la valutazione positiva dell’impatto non suppliscono al giudizio negativo sulla qualità complessiva delle pubblicazioni.

  • art. 8, comma 1, d.P.R. 4 aprile 2016, n. 95

    Il ricorrente chiede, in particolare, l’annullamento del relativo giudizio, con cui la Commissione - pur avendo riconosciuto il possesso di almeno tre titoli dei sette individuati e definiti dalla Commissione nella prima riunione ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 95/2016 nonché valutato positivamente l’impatto della produzione scientifica - ha ritenuto “a maggioranza di 4/5 dei propri componenti” che egli non fosse idoneo, in ragione di una valutazione delle pubblicazioni presentate giudicate complessivamente di qualità non elevata, sotto il profilo della qualità della produzione scientifica, oltre che della rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale.

    La norma è richiamata per l’individuazione dei titoli valutabili dalla Commissione; il testo non sviluppa una distinta interpretazione della disposizione.

Massime di principio

  • Nelle procedure di abilitazione scientifica nazionale, i requisiti regolamentari sono cumulativi: il possesso del numero minimo di titoli e una valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica non comportano il rilascio dell’abilitazione se le pubblicazioni non sono giudicate complessivamente di qualità elevata.
  • Il sindacato giurisdizionale sui giudizi tecnici della Commissione in materia di abilitazione scientifica nazionale riguarda l’attendibilità della valutazione e la sua assenza di manifesta erroneità, illogicità o irragionevolezza; non può tradursi nella sostituzione del giudice alla Commissione nel merito delle valutazioni scientifiche.
  • Il giudizio negativo sulla produzione scientifica è adeguatamente motivato quando la Commissione esamina analiticamente le pubblicazioni, individua in modo specifico punti di forza e criticità e rende comprensibile il percorso logico che conduce a ritenere non raggiunta la maturità scientifica richiesta.
  • La qualità scientifica delle pubblicazioni può essere valutata negativamente quando, sulla base di un esame concreto, gli scritti risultino prevalentemente descrittivi, informativi o di taglio professionale e non dimostrino adeguati originalità, rigore metodologico e carattere innovativo.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.