Sentenza del 24/05/2022 n. 2295 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Imu - Ici - Presupposto del tributo - Possesso dell'immobile - Mancanza di redditività del bene - Non rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'obbligo di pagamento dell'IMU sostenendo che l'immobile era occupato abusivamente da terzi e che, essendo privo di redditività (inquilino moroso e in corso procedimento di sfratto), non avrebbe dovuto corrispondere l'imposta o avrebbe avuto diritto a una riduzione. La questione è stata valutata alla luce del presupposto impositivo del tributo e della nozione di possesso prevista dal d.lgs. n. 504/1992.
La decisione
Il tribunale ha rigettato la contestazione: l'occupazione abusiva da parte di terzi non incide sull'obbligo del proprietario di pagare l'IMU in misura piena. Si è ritenuto che il concetto di possesso, quale presupposto impositivo, si riferisce alla titolarità del diritto di proprietà o ad altri diritti reali di godimento indicati dall'art. 3 del d.lgs. n. 504/1992, e non alla effettiva redditività o alla concreta disponibilità materiale dell'immobile. Ne consegue l'esclusione dell'applicazione di una aliquota ridotta nel caso di procedimento di sfratto e morosità dell'inquilino; il proprietario resta obbligato al versamento e dovrà eventualmente rivalersi civilmente sul occupante o sul moroso.
Norme richiamate
La nozione di "possesso" ai fini IMU si identifica con la titolarità del diritto di proprietà o con altri diritti reali di godimento elencati dall'art. 3; la natura patrimoniale dell'imposta prescinde dalla redditività effettiva del bene, quindi l'occupazione abusiva o la mancata percezione di canoni non esonera dall'imposta.
Massime di principio
- Ai fini IMU il "possesso" è valutato in termini di titolarità giuridica (proprietà o diritto reale), non in termini di detenzione materiale o effettiva disponibilità del bene.
- L'occupazione abusiva da parte di terzi non esonera il proprietario dall'obbligo di versamento dell'IMU; l'obbligo fiscale permane anche se il bene è stato dato in locazione o è oggetto di sfratto.
- La mancata redditività dell'immobile (morosità dell'inquilino, inagibilità o temporanea non utilizzazione) non incide automaticamente sulla base imponibile o sulle aliquote, salvo che non ricorrano specifiche disposizioni di esenzione o riduzione previste dalla legge.
- Il proprietario che subisce occupazione abusiva o morosità deve tutelarsi tramite azioni civili o penali contro l'occupante/conduttore e richiedere il recupero dei danni/canoni, ma tali vicende non sospendono né annullano l'obbligo tributario verso l'ente impositore.
- Per ottenere benefici fiscali (esenzioni/riduzioni) è necessario invocare norme puntuali che li prevedano e produrre la documentazione richiesta; la mera impossibilità di conseguire reddito non è di per sé sufficiente.
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