Sentenza del 19/07/2016 n. 6337 - Comm. Trib. Prov. Milano
FINANZA LOCALE - ICI - Abitazione principale - Presupposti dell'esenzione - Dimostrazione - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta e l'ICI è stata ritenuta dovuta. Non è stata fornita una prova concreta e sufficiente dell'effettivo utilizzo dell'immobile come abitazione principale nell'anno accertato. La residenza trasferita successivamente e i consumi documentati solo per anni posteriori non hanno dimostrato il presupposto dell'esenzione per il periodo oggetto di verifica.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente sosteneva che l'immobile costituisse la propria abitazione principale e che, pertanto, beneficiasse dell'esenzione ICI. Il Comune aveva però documentato che, nell'anno oggetto di accertamento, il contribuente risultava residente altrove e che aveva trasferito la residenza nell'immobile soltanto nell'anno successivo. Inoltre, i consumi di elettricità e gas prodotti dal contribuente riguardavano esclusivamente anni successivi a quello accertato. Trattandosi di un'agevolazione fiscale, spettava al contribuente dimostrare in modo attendibile la sussistenza dei requisiti, ossia la residenza o la dimora abituale propria e della famiglia nell'immobile nell'anno d'imposta considerato.
Norme richiamate
Disciplina ICI sull'esenzione per l'abitazione principale
L'esenzione ICI per l'abitazione principale richiede la prova che l'immobile fosse effettivamente destinato a dimora abituale del contribuente e della sua famiglia nel periodo d'imposta considerato.
Principio dell'onere della prova in materia di agevolazioni fiscali
Chi invoca un'esenzione o un'agevolazione fiscale deve dimostrare la presenza dei relativi presupposti di fatto; non è sufficiente una dichiarazione formale o una residenza acquisita successivamente.
Massime di principio
- Per ottenere un'esenzione fiscale, il contribuente deve provare concretamente tutti i requisiti dell'agevolazione riferiti allo specifico anno d'imposta.
- La residenza anagrafica costituisce un elemento rilevante, ma può non essere sufficiente da sola: occorre dimostrare anche l'effettiva dimora abituale e l'utilizzo dell'immobile come abitazione principale.
- Elementi formatisi dopo l'anno accertato, come il trasferimento della residenza o i consumi di utenze successivi, non provano automaticamente la situazione esistente nell'anno precedente.
- In assenza di prova attendibile dell'effettiva destinazione dell'immobile ad abitazione principale, l'esenzione non spetta e l'imposta resta dovuta.
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