Sentenza n. 6694/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato che aveva confermato il rigetto dell'impugnazione dell'ammonimento del Questore e del rigetto del ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto revocazione della precedente sentenza del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., richiamato dall'art. 106 c.p.a., deducendo un errore di fatto revocatorio. In particolare, ha sostenuto che il giudice d'appello avesse esaminato soltanto il secondo motivo di gravame, omettendo di considerare gli altri tre motivi, relativi: alla incompletezza dell'istruttoria, alla violazione delle garanzie partecipative e al diniego di accesso agli atti; al difetto di motivazione dell'ammonimento e del provvedimento prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico; alla erronea valutazione degli elementi istruttori attestanti lo stato di ansia e paura della controinteressata, compresa la rilevanza di una certificazione medica redatta dopo l'adozione dell'ammonimento. In sede rescissoria ha riproposto tali censure, sostenendo che l'Amministrazione avesse ascoltato soltanto alcuni testimoni, non considerato una testimonianza favorevole, negato l'accesso agli atti, ignorato le memorie difensive e fondato l'ammonimento su elementi insufficienti o successivi al provvedimento.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto ammissibile e fondata la domanda rescindente, accertando che la precedente sentenza aveva omesso di esaminare il primo, il terzo e il quarto motivo d'appello per una svista percettiva immediatamente rilevabile dagli atti processuali: la sentenza aveva infatti qualificato l'appello come fondato su un unico motivo e aveva scrutinato soltanto il secondo. L'omessa pronuncia è stata quindi ricondotta a errore di fatto revocatorio, poiché derivante dalla mancata percezione dell'esistenza e del contenuto di motivi effettivamente proposti, e non da una mera insufficienza della motivazione. Tuttavia, nella fase rescissoria, il Collegio ha riesaminato i motivi omessi e li ha respinti. Ha escluso l'incompletezza istruttoria, ritenendo non decisiva la testimonianza favorevole e sottolineando che l'ammonimento ha natura preventiva e cautelare, sicché è sufficiente un quadro indiziario attendibile circa condotte reiterate, minacciose o moleste, senza la prova richiesta in sede penale. Ha escluso la violazione delle garanzie partecipative, poiché erano stati comunicati l'avvio del procedimento, consentito l'accesso agli atti ostensibili, presentate memorie ed escussi alcuni testimoni indicati dall'interessato. Ha ritenuto adeguata la motivazione dei provvedimenti, osservando che la P.A. non deve confutare analiticamente ogni argomento difensivo, essendo sufficiente una motivazione complessiva, e che le memorie erano state comunque considerate. Ha infine ritenuto utilizzabile la relazione medica successiva all'ammonimento, in quanto idonea a corroborare a posteriori uno stato di disagio già riferito al periodo delle condotte; in ogni caso, per l'ammonimento non è necessaria una certificazione medica, essendo sufficiente una valutazione indiziaria e prognostica. Il ricorso per revocazione è stato pertanto definitivamente respinto nella fase rescissoria, con compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
errore di fatto revocatorio
L'errore revocatorio ricorre quando una svista percettiva, oggettivamente e immediatamente rilevabile, induce il giudice a supporre inesistente un fatto processuale la cui esistenza risulta dagli atti, purché l'errore sia decisivo, non riguardi un punto controverso e non consista in un errore di valutazione.
art. 106, comma 1, c.p.a.
come richiamato dall’art. 106, co. 1, c.p.a.
La disposizione consente di applicare al processo amministrativo i casi di revocazione previsti dal codice di procedura civile.
art. 8, comma 1, d.l. n. 11/2009, convertito in legge n. 39/2009
ammonito ai sensi dell’art. 8, co. 1, d.l. n. 11/2009
La misura dell'ammonimento del Questore può essere adottata in funzione preventiva e cautelare sulla base di elementi indiziari attendibili circa condotte persecutorie o moleste potenzialmente degenerabili nel reato di atti persecutori.
art. 612-bis c.p.
condotte costituenti reato ai sensi dell’art. 612-bis c.p.
Il riferimento alla fattispecie degli atti persecutori costituisce il parametro sostanziale per la valutazione prognostica delle condotte rilevanti ai fini dell'ammonimento, senza necessità della piena prova penale del reato.
artt. 7 e 8 l. n. 241/1990
tempestiva comunicazione, ex artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, dell’avvio del procedimento
Le garanzie partecipative risultano rispettate quando l'interessato è informato dell'avvio del procedimento e può conoscere gli atti ostensibili e interloquire prima dell'adozione del provvedimento.
art. 10 l. n. 241/1990
ha potuto presentare memorie difensive ai sensi dell’art. 10 della legge n. 241/1990
La presentazione di memorie impone alla P.A. di considerare gli apporti partecipativi, ma non richiede una confutazione analitica di ogni argomento, quando la motivazione complessiva dimostri la valutazione delle difese.
art. 3 l. n. 241/1990
errata applicazione e interpretazione dell’art. 3 della l. 241/1990
La motivazione è sufficiente quando consente di comprendere i presupposti fattuali e le ragioni giuridiche dell'ammonimento e dà conto, anche complessivamente, delle difese dell'interessato.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia su uno o più motivi d'appello integra errore di fatto revocatorio soltanto quando l'omissione dipende dalla mancata percezione, oggettivamente e immediatamente rilevabile dagli atti, dell'esistenza o del contenuto dei motivi; non integra invece errore revocatorio una mera motivazione insufficiente o una valutazione giuridica erronea del motivo.
- L'ammonimento del Questore ha natura preventiva e cautelare e può essere adottato sulla base di un quadro indiziario e prognostico, senza che occorra raggiungere la piena prova del reato o acquisire elementi idonei a sostenere un giudizio penale.
- Ai fini dell'ammonimento è sufficiente che gli elementi raccolti consentano di desumere con adeguata attendibilità una condotta reiterata, anomala, minacciosa o molesta, potenzialmente idonea a determinare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia e paura e a degenerare in atti persecutori.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni del Questore in materia di ammonimento resta circoscritto alla manifesta insussistenza dei presupposti di fatto, alla manifesta irragionevolezza e alla sproporzione, senza sostituzione del giudice alla valutazione discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza.
- La certificazione medica dello stato di ansia e paura non costituisce requisito indispensabile per l'ammonimento; una documentazione sanitaria formata successivamente può comunque essere valutata a posteriori come elemento di corroborazione di uno stato di disagio riferibile al periodo delle condotte.
- La partecipazione procedimentale è assicurata quando l'interessato riceve la comunicazione di avvio, accede agli atti ostensibili, può presentare memorie e vede esaminati gli elementi difensivi; la P.A. non è tenuta a confutare singolarmente ogni argomento, se la motivazione complessiva rende comprensibili le ragioni della decisione.
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