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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04822/2026 del 03/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di equa riparazione ex legge n. 89 del 2001, definito in sede di rinvio dalla Corte d'appello di Roma con liquidazione di un indennizzo e delle spese di lite. La parte privata ha impugnato il decreto di rinvio limitatamente alla liquidazione delle spese sia del giudizio di opposizione sia del giudizio di rinvio, deducendo violazione dei parametri forensi e, in particolare, la mancata liquidazione del compenso per la fase istruttoria o di trattazione, ritenuta dovuta anche se non svolta in concreto, oltre alla pretesa violazione dei valori minimi inderogabili della tariffa professionale. Sosteneva che, applicando correttamente i parametri del d.m. n. 55/2014 e del d.m. n. 147/2022, il compenso avrebbe dovuto essere liquidato in misura superiore a quella riconosciuta dalla corte territoriale, e che la somma liquidata era inferiore al minimo tabellare. Il ricorso si fonda su due motivi, riguardanti in modo speculare il giudizio di opposizione e quello di rinvio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ha cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., ha rideterminato le spese dovute per il giudizio di opposizione e per il giudizio di rinvio in euro 1.895,40 ciascuno, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Ha inoltre condannato il Ministero della giustizia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. È stata esclusa la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiesta dal ricorrente in memoria.

Norme richiamate

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5-ter

    Richiamato solo quale base del precedente giudizio di opposizione in materia di equa riparazione.

  • art. 10 c.p.c.

    Richiamato tra le norme denunciate dal ricorrente in tema di liquidazione delle spese.

  • art. 14 c.p.c.

    Richiamato tra le norme denunciate dal ricorrente in tema di liquidazione delle spese.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per affermare la soccombenza nella regolazione delle spese.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    Richiamato a sostegno del diritto del difensore a un compenso congruo e non simbolico.

  • L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24, comma 1

    Richiamato tra le norme sui compensi professionali.

  • L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 13, comma 6

    Richiamato tra le norme sui compensi professionali.

  • D.M. 10 marzo 2014, n. 55, artt. 2, comma 1; 4, commi 1 e 5; 5, commi 1 e 3

    Usato come disciplina dei parametri forensi; la Corte precisa che non può essere liquidato un compenso inferiore al minimo tabellare e che la fase di trattazione comprende anche quella istruttoria.

  • D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4, comma 1-bis

    Richiamato per la maggiorazione applicata al compenso liquidato.

  • D.M. 13 agosto 2022, n. 147, artt. 6 e 7, comma 1

    Applicato ratione temporis come parametro per la liquidazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Fondamento del ricorso per violazione di legge.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Usato per la decisione nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Richiamato, ma la domanda di condanna aggravata è stata esclusa per insussistenza dei presupposti.

Massime di principio

  • In tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice non può riconoscere al difensore un compenso inferiore al minimo previsto dai parametri tabellari applicabili.
  • Ai fini della liquidazione del compenso, la fase di trattazione comprende anche la fase istruttoria; il relativo compenso va computato anche se l'istruttoria non si sia svolta in concreto.
  • Quando il giudice di merito è chiamato a decidere sul quantum della pretesa e non soltanto su profili accessori delle spese, non è giustificata l'esclusione del compenso per la fase di trattazione/istruttoria.
  • Nel determinare il valore della causa ai fini degli onorari, va considerato l'intero importo dell'equo indennizzo oggetto del giudizio, anche nel successivo giudizio di rinvio.
  • Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione e provvedere direttamente nel merito alla rideterminazione delle spese.
  • La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede presupposti specifici e non può essere disposta automaticamente su sollecitazione della parte vincitrice.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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