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Sentenza

Sentenza del 24/05/2019 n. 14197 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Firenze, che aveva parzialmente accolto l'appello della contribuente contro le cartelle relative alla TIA per gli anni 2001-2005. A. contestava, principalmente, l'esclusione della quota variabile della TIA per le superfici produttive di rifiuti speciali, sostenendo che i rifiuti fossero assimilati agli urbani o che mancasse una prova sufficiente della loro natura e del relativo smaltimento. Contestava inoltre l'esclusione dell'IVA, la produzione documentale nel giudizio di rinvio, la regolazione delle spese e il presunto ultrapetitum della CTR.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso di A. Ha ritenuto inammissibili o infondati tutti gli otto motivi. È stata confermata la decisione della CTR secondo cui, per le superfici destinate esclusivamente alla produzione di rifiuti speciali non assimilabili, non era dovuta la quota variabile della TIA, restando dovuto soltanto il contributo fisso. È stata inoltre confermata l'esclusione dell'IVA sulla TIA relativa al periodo considerato, in quanto la TIA aveva natura tributaria e non costituiva il corrispettivo di una prestazione di servizi. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.100, oltre accessori, nonché al versamento del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6

    La sospensione dei termini di impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione opera per 90 giorni.

    La chiusura anticipata della procedura di adesione o la redazione di un verbale di mancato accordo non comportano, di per sé, la rinuncia del contribuente alla sospensione dei termini per impugnare l'avviso di accertamento.

  • D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 21 e 49

    La TIA è la tariffa di igiene ambientale istituita per la gestione dei rifiuti.

    La TIA prevista dall'art. 49, per il periodo anteriore al D.Lgs. n. 152 del 2006, ha natura tributaria. Le superfici che producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili non sono soggette alla quota variabile, fermo il contributo fisso secondo la disciplina applicabile.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3

    La norma disciplina l'esclusione o la riduzione della superficie tassabile in presenza di rifiuti speciali.

    La produzione documentata di rifiuti speciali non assimilabili può escludere dalla tassazione la relativa superficie ai fini della componente variabile, distinta dalla mera riduzione proporzionale prevista per rifiuti assimilati avviati al recupero.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3

    L'IVA colpisce le prestazioni di servizi effettuate verso corrispettivo.

    Poiché la TIA non è un corrispettivo contrattuale per un servizio, ma un tributo, non rientra nel presupposto applicativo dell'IVA.

  • Art. 394 c.p.c.

    Il giudizio di rinvio è sostanzialmente chiuso.

    Nel giudizio di rinvio non possono essere introdotte nuove domande, eccezioni o prove, salvo che siano rese necessarie dalla sentenza di cassazione, da fatti sopravvenuti o da oggettiva impossibilità di produzione precedente.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    È denunciabile l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

    Non è sufficiente lamentare che il giudice non abbia valutato ogni elemento istruttorio; il fatto storico decisivo deve essere stato completamente omesso, mentre la rivalutazione delle prove è preclusa in cassazione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Prevede il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.

    Il rigetto integrale del ricorso comporta, quando ne ricorrono i presupposti temporali e processuali, il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • La procedura di accertamento con adesione conserva l'effetto sospensivo del termine di impugnazione per l'intero periodo previsto dalla legge, anche se si conclude prima con un mancato accordo, salvo una rinuncia espressa e inequivoca del contribuente.
  • Nel giudizio di rinvio le parti devono rispettare rigorosamente i limiti fissati dalla sentenza di cassazione e dal giudizio precedente: nuove eccezioni, domande o documenti sono normalmente preclusi.
  • Per ottenere l'esclusione della componente variabile della tariffa rifiuti occorre dimostrare che le superfici producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili e che tali rifiuti sono gestiti autonomamente secondo legge. Per i rifiuti assimilati, invece, può spettare soltanto una riduzione proporzionale collegata alla quantità effettivamente avviata al recupero.
  • La documentazione ambientale, come i modelli MUD, può costituire prova della tipologia e dello smaltimento dei rifiuti quando sia specificamente prodotta e non sia contestata in modo analitico dall'ente o dal gestore.
  • La TIA istituita dal D.Lgs. n. 22 del 1997, per gli anni anteriori al D.Lgs. n. 152 del 2006, ha natura tributaria e non è soggetta a IVA.
  • In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove; le censure devono essere specifiche, autosufficienti e riferite al corretto vizio processuale o normativo.
  • La domanda di rideterminazione della superficie o dell'importo tassabile può implicitamente comprendere anche la richiesta di esenzione della quota variabile, se tale esenzione costituisce una conseguenza della medesima causa petendi e non introduce un bene diverso da quello domandato.

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