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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8891/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società ricorrente impugnava la cartella di pagamento n. 293/2014 emessa dal concessionario Riscossione Sicilia s.p.a. per IRES e IVA relative all'anno 2010, originate da controllo automatizzato (art.36-bis DPR 600/1973 e art.54-bis DPR 633/1972). In primo grado il ricorso fu respinto; in appello la Corte territoriale dichiarò l'appello inammissibile ritenendo mancasse la motivazione specifica richiesta dall'art.53 d.lgs. 546/1992. In cassazione la ricorrente deduceva quattro motivi: (1) errata declaratoria di inammissibilità dell'appello per insufficienza di motivazione; (2) vizio di contraddittorio e chiamata in causa dell'Agenzia operata dal concessionario in violazione dell'art.39 d.lgs.112/1999 e dei termini per l'intervento (artt.23,32 d.lgs.546/1992); (3) mancata rimessione al primo grado per carenza del contraddittorio in primo grado (art.39 d.lgs.112/1999; artt.14,59 d.lgs.546/1992); (4) questioni di merito fiscale: esclusione dell'IRES per regime di trasparenza e necessità di contraddittorio preventivo per IVA (art.6, comma 5, l.212/2000).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo infondata la declaratoria di inammissibilità dell'appello: nel processo tributario l'onere di impugnazione specifica ex art.53 d.lgs.546/1992 si considera assolto anche quando l'appellante ribadisce argomentazioni già svolte in primo grado, soprattutto se la parte avversa si limita a riproporre le stesse ragioni. Pertanto la sentenza della C.G.T. che aveva dichiarato l'appello inammissibile è stata cassata. Gli altri tre motivi, che attengono al merito e a vizi del contraddittorio non esaminati dalla Corte territoriale, sono stati dichiarati inammissibili in questa sede. Il giudizio è rimesso alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia - sezione staccata di Catania, per nuovo esame; la Corte di Cassazione ha inoltre rinviato la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità alla corte rimettente.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L'art.53 (onere di specificare i motivi di impugnazione) nel processo tributario può ritenersi assolto anche quando l'appellante ripropone in appello le stesse argomentazioni già svolte in primo grado; la Corte ha precisato che la mera riproduzione può essere idonea se l'altra parte si limita a ribadire le stesse ragioni

  • codice di procedura civile

    art. 360, comma 1, nn. 3) e 4)

    Norma richiamata come criteri di cassazione per errore di diritto e violazione di norme processuali in sede di legittimità

  • d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112

    Regola la possibile chiamata in causa dell'ente impositore da parte del concessionario; nella vicenda era oggetto di critica procedurale circa la titolarità e i tempi dell'intervento, ma la Corte di Cassazione non ha deciso il merito di tale questione

  • d.lgs. 26 ottobre 1972, n. 633

    Norma richiamata quale base dei controlli automatizzati in materia IVA che hanno generato la pretesa tributaria contestata

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Norma richiamata quale base dei controlli automatizzati in materia IRES/IRPEF che hanno originato la cartella di pagamento

  • legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)

    Richiamata in relazione alla presunta esigenza di contraddittorio preventivo per questioni IVA; la Corte non ha deciso il merito ma il motivo è stato sollevato dall'interessata

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Norme processuali tributarie richiamate nelle censure sulla regolarità del contraddittorio e dei termini per l'intervento dell'Agenzia nelle fasi di primo grado; la Corte di Cassazione non ha esaminato tali doglianze sul merito

  • legislazione/giurisprudenza citata in motivazione

    Cass. 25 febbraio 2022, n. 6302; Cass. 13 giugno 2024, n. 16516; Cass. 19 settembre 2024, n. 25191

    Sentenze della Corte di Cassazione richiamate per affermare il principio secondo cui, nel processo tributario, la riproposizione in appello di argomentazioni già svolte può soddisfare l'onere di specificazione di cui all'art.53 d.lgs.546/1992

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'art.53 d.lgs.546/1992 richiede motivazione specifica in appello, ma la riproposizione argomentativa valida e circostanziata delle ragioni di primo grado può essere considerata sufficiente; il giudice d'appello deve valutare se vi siano specifiche critiche alla decisione impugnata prima di dichiarare inammissibile l'appello
  • Se l'appello è dichiarato inammissibile per presunta genericità, la cassazione può accogliere il ricorso se risulta che l'atto di impugnazione conteneva critiche specifiche alla sentenza di primo grado; in tal caso si annulla e si rinvia per nuovo esame
  • Le contestazioni attinenti al rispetto del contraddittorio (es. intervento tardivo dell'Agenzia o chiamata in causa da parte del concessionario ai sensi dell'art.39 d.lgs.112/1999) sono questioni rilevanti ma devono essere esaminate nel merito dal giudice di merito; la Corte di Cassazione in sede di legittimità non decide fatti non valutati dalla corte territoriale
  • Quando si impugnano atti di riscossione emessi da un concessionario, è importante contestare tempestivamente e in modo dettagliato sia la legittimità dell'atto sia la titolarità dell'azione dell'ente impositore, conservando la documentazione del contraddittorio e degli eventuali interventi tardivi
  • Per difese sostanziali (es. regime di trasparenza fiscale o questioni IVA che richiedono preliminare contraddittorio), è opportuno averle già sviluppate e provate in primo grado, poiché il mancato esame di tali argomentazioni per vizi procedurali può comportare la rimessione del giudizio ma non una pronuncia di merito in sede di legittimità

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