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Sentenza

Sentenza del 21/01/2020 n. 345 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Finanza locale - Tares-Tari-Tarsu - Raccolta e smaltimento rifiuti - Agriturismo - Specificità dell'attività - Assimilazione agli alberghi o ai ristoranti - Illegittimità - Attività agricola - Agevolazioni - Riduzione delle tariffe - Compete.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione del diniego/revoca di agevolazioni e della richiesta di definizione agevolata relativa al pagamento TARES 2013 e TARI 2014-2015. La ricorrente, titolare di un agriturismo aperto 224 giorni/anno, contestava l'assimilazione dell'attività agrituristica a quella alberghiera/di ristorazione e chiedeva l'applicazione di una riduzione tariffaria proporzionata alla specificità, stagionalità, collocazione decentrata e capacità di compostaggio dell'attività.

La decisione

L'appello è stato accolto. La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che gli agriturismi, pur essendo utenze non domestiche, non possano essere automaticamente equiparati ad attività alberghiere o commerciali per la determinazione della TARI. Ha richiamato i precedenti giurisprudenziali (TAR Umbria n.77/2018; CdS n.1162/2019) e il favore legislativo per l'agriturismo, affermando che devono essere considerate specificità quali stagionalità, ubicazione fuori dal perimetro urbano, limitata capacità ricettiva e possibilità di compostaggio per determinare riduzioni tariffarie. In conclusione il Collegio ha riconosciuto alla ricorrente una riduzione del 40% delle tariffe calcolate ex art.59, comma 2, D.Lgs.507/1993 e ha quindi riformato la sentenza di primo grado.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 507/1993, art.59, co.2

    Consente ai Comuni di riconoscere riduzioni (fino al 40%) della tariffa in relazione alla distanza dal punto di raccolta; norma applicata per giustificare la riduzione riconosciuta all'agriturismo per ubicazione decentrata e servizio limitato.

  • D.Lgs. 507/1993, art.62

    Stabilisce il principio che chi possiede o detiene locali/aree produttive di rifiuti è soggetto al tributo; richiamata per affermare il principio generale 'chi inquina paga' e delimitare l'ambito applicativo del tributo.

  • D.L. 201/2011, art.14

    Richiamata come tappa normativa nella evoluzione del tributo (TARES) a conferma del principio di base relativo alla tassazione dei rifiuti.

  • Legge 147/2013, art.1, co.641 (TARI)

    Conferma la disciplina del tributo nella forma TARI; il richiamo serve a evidenziare la continuità normativa e il principio che il tributo grava sui produttori di rifiuti.

  • D.Lgs. 446/1997, art.52

    Riconosce autonomia impositiva ai Comuni; utilizzata per spiegare la possibilità per i regolamenti comunali di prevedere riduzioni tariffarie specifiche (ma entro limiti di proporzionalità e adeguatezza).

  • Codice Civile, art.2135

    Definizione di attività agricola richiamata per qualificare l'agriturismo come attività agricola e non commerciale/alberghiera ai fini di alcune applicazioni tariffarie.

  • Legge 96/2006

    Richiamata come norma che favorisce le iniziative di valorizzazione del settore agrituristico, utile a sostenere un trattamento agevolato.

  • Legge 147/2013, commi 650 e 660

    Autorizzano la possibilità di prevedere sottocategorie tariffarie; citate per sostenere che i regolamenti comunali devono introdurre parametri e sottocategorie per tenere conto delle specificità dell'agriturismo.

Massime di principio

  • L'attività agrituristica, pur essendo utenza non domestica per la TARI, non deve essere automaticamente assimilata a alberghi o ristoranti: va valutata la specificità agricola e ricettiva.
  • I Comuni possono riconoscere riduzioni tariffarie (fino al 40% ex art.59, co.2 D.Lgs.507/1993) quando il servizio di raccolta è limitato (es. distanza dal punto di raccolta, assenza di raccolta domiciliare).
  • Nella determinazione della tariffa per agriturismi devono essere considerati fattori quali stagionalità, collocazione extraurbana, capacità ricettiva (numero pasti/posti letto), puntualità/qualità del servizio di raccolta e possibilità di compostaggio in loco della frazione organica.
  • I regolamenti comunali dovrebbero prevedere sottocategorie e coefficienti proporzionali che riflettano le diverse prestazioni e limitazioni del servizio per assicurare adeguatezza e proporzionalità: l'assimilazione tout-court a categorie alberghiere è illegittima.
  • Il contribuente deve documentare le caratteristiche che giustificano la riduzione (es. giorni di apertura, distanza dal servizio, capacità di compostaggio, numero di pasti/posti letto); in caso di diniego è possibile agire giudizialmente facendo riferimento alla giurisprudenza consolidata (TAR Umbria n.77/2018; CdS n.1162/2019).
  • La giurisprudenza recente tende a favorire un trattamento agevolato per gli agriturismi in ragione della finalità legislativa di valorizzazione dell'agricoltura e del recupero del patrimonio rurale; pertanto le amministrazioni devono motivare adeguatamente eventuali equiparazioni alle attività commerciali.

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